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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE D'UDIENZA RGN 2648/2022
Oggi 14 GENNAIO 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 23.09.2024.
Sono comparsi: per parte attrice l'avv. Davide Vianello Viganò in sostituzione dell'avv. Augusto Palese;
per parte convenuta l'avv. Alberto Donati.
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Vianello Viganò, dopo ampia discussione, in controdeduzione, sulla giurisprudenza richiamata dalla convenuta in atti, si richiama al proprio atto conclusivo.
L'avv. Donati si richiama alle proprie note conclusive in atti contestando le deduzioni di parte avversa.
Il Giudice dà lettura del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà comunicata dalla Cancelleria successivamente al suo deposito telematico.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 9 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15.45.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2648/2022
Promosso da
Parte_1 con l'Avv. Augusto Palese
- Attore- contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'Avv. Alberto Donati
- Convenuto –
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
pagina 2 di 9 Come in atto di citazione e in via istruttoria come da memoria.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come in memoria ex art. 183 co. VI n. 2
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
occorsi alla propria autovettura, subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 28.02.2021, alle ore
18.40 circa, a seguito dell'impatto con un animale di grossa taglia, un cervo/capriolo, in località Borca di Cadore (BL), lungo la S.S. 51 Alemagna, in corrispondenza della chilometrica 89,300 circa, mentre era alla guida del proprio mezzo BMW X2 targato GD453DW.
Si è costituita in giudizio la , la quale, nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea CP_1
e ha chiesto il rigetto della domanda;
solo in subordine ha invece chiesto, che fosse accertata la concorrente responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. per aver egli con la propria condotta concorso a provocare il danno.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dall'attore, all'esito della quale, il precedente Giudice assegnatario del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Assegnato il presente procedimento a questo Giudice, con provvedimento dell'intestato Tribunale del
19.02.204, all'udienza del 23.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha fissato udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle stesse di gg. 10 prima dell'udienza per l'eventuale deposito di note conclusive, tempestivamente depositate da entrambe le parti.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'attore chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio autoveicolo, a causa della coLIsione con un animale di grossa taglia, un cervo/capriolo, che ha invaso la sede stradale urtando la vettura condotta dall'attore medesimo.
Preliminarmente, sul piano normativo va osservato che, relativamente ai danni causati da fauna selvatica, come nel caso in esame, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse da ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n.
5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse pagina 3 di 9 esclusivamente gli animali domestici e non anche queLI selvatici – il più recente approdo della
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Giudice, individua nell'art.2052 del c.c. la norma cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Ed infatti, dalla lettura della norma, si evince che nessun distinguo è posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. Cass.7969/2020).
Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052
c.c.
Chiarita la normativa applicabile nel caso di specie occorre valutare se sia la convenuta a CP_1
dover farsi carico dei danni come lamentati dall'attore.
Sul punto, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia CP_1
di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (Cfr. Cass. n. 7969/2020).
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, correttamente l'attore ha rinvenuto la CP_1
quale legittimata passiva del presente giudizio.
[...]
Chiarito, dunque, quanto sopra, con riguardo al titolo della responsabilità va evidenziato che la sentenza nr. 7969/2020 della Corte di Cassazione ha ritenuto altresì che, con riferimento al regime di pagina 4 di 9 imputazione della responsabilità nei casi di specie, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., spetta al danneggiato dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico: “ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Al contempo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o dell'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”.
Una volta provati tali elementi, spetterà poi alla l'onere della prova liberatoria mediante la CP_1
dimostrazione del c.d. caso fortuito, ovverosia, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, “dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre
pagina 5 di 9 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”.
Ciò premesso, nel caso in esame la dinamica del sinistro e il relativo nesso causale tra condotta e danno lamentato può essere desunta sia dalle dichiarazioni della teste oculare escussa, , Testimone_1
terza trasportata, sia dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cortina d'Ampezzo giunti sul luogo successivamente all'impatto e che documentavano l'accaduto con estratti fotografici (cfr. doc. 2 fasc. attoreo) e ciò nonostante parte convenuta abbia sollevato eccezione di incapacità della teste a rendere testimonianza ex art. 246 c.p.c. in quanto terza trasportata avente interesse proprio Tes_1
in causa, anche potenziale.
Ritiene questo Giudice come detta eccezione vada disattesa.
Invero, in termini generali, valga ricordare che la capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio.
Ed invero, l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, quale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. n. 167/2018).
Orbene, nel caso che occupa, la qualità della teste di terza trasportata non osta alla sussistenza della capacità a testimoniare in capo alla stessa, non determinando un interesse diretto, attuale e concreto o un titolo di legittimazione a partecipare al presente giudizio: la condizione di terzo trasportato nel veicolo coinvolto nel sinistro non è idonea, di per sé, a escludere la capacità a testimoniare, dovendosi indagare se il terzo abbia riportato danni in conseguenza dell'incidente (Cass. civ., sez. VI, 15.11.2022,
n. 33536), che, nella fattispecie ora al vaglio del Tribunale, è da escludersi dato che è emerso nel corso del giudizio come la teste non era proprietaria o comproprietaria del veicolo danneggiato, Tes_1
né ha patito alcun danno nel sinistro per il quale si controverte, come dichiarato da lei stessa nel corso della deposizione: “ero a bordo della vettura … non ho riportato lesioni” (cfr. verbale dell'udienza del
28.11.2023).
pagina 6 di 9 Ciò chiarito in punto capacità testimoniale, si evidenzia come gli elementi emersi in corso di giudizio e provati dall'attore, fanno ritenere che il sinistro sia avvenuto in seguito all'attraversamento del tracciato stradale da parte di un animale selvatico (cervo/capriolo) di grosse dimensioni, che impattava sul veicolo condotto dall'attore il quale procedeva a una velocità limitata, a meno di 70 km orari, in un tratto di strada privo di illuminazione e di protezioni atti a contenere la discesa degli animali selvatici.
Ed invero, la teste ha confermato che in data 28 febbraio 2021, ad ore 18.40 circa, in Tes_1
località Borca di Cadore (BL), il Signor era alla guida della propria autovettura Parte_1
BMW X2 targata GD453DW, in corrispondenza della chilometrica 89,300 circa, quando all'improvviso, la vettura veniva investita da un animale selvatico (cervo o capriolo) di grossa taglia che la danneggiava;
in particolare la teste, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, così riferiva “eravamo incolonnati, procedevamo a velocità limitata quando io ho sentito un colpo abbastanza forte ed ho visto dietro di noi un animale steso a terra di grosse dimensioni. Abbiamo dovuto procedere per non bloccare la coda e non appena trovata una rientranza dove sostare abbiamo chiamato i carabinieri e siamo tornati indietro ed abbiamo visto le macchie di sangue sulla strada e i pezzi della macchina, l'animale non c'era più, non so dire se fosse un cervo o un capriolo, era di grosse dimensioni”, ed ancora “la vettura procedeva a una velocità inferiore ai 70 km orari, era sicuramente una velocità limitata perché la strada era trafficata … l'animale arrivava dal monte e ci ha investito, ci ha centrato sul fianco sinistro della BMW, io ho sentito un gran botto e subito ho poi visto l'animale a terra … non c'era illuminazione pubblica … da dove è sceso l'animale non c'erano protezioni, dall'altro lato della strada presente il guardrail”.
Tali dichiarazioni, rese da un testimone oculare che viaggiava con l'attore, appaiono idonee a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro e l'impossibilità per il conducente di evitare l'animale sbucato improvvisamente.
A ciò si aggiungono i rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, giunti sul luogo subito dopo l'accaduto, che ritraggono l'autovettura danneggiata nonché le tracce ematiche lasciate dall'animale sull'asfalto dopo l'impatto.
Destituita di fondamento anche la censura di parte convenuta secondo cui non vi sarebbe prova in ordine a quale animale di grossa taglia abbia investito il veicolo, un cervo o un capriolo.
Sul punto ritiene questo Giudice come l'indicazione attorea, come emerso dall'istruttoria espletata, sia inequivocabilmente riferita ad un animale selvatico di grossa taglia, sia esso un cervo o un capriolo,
pagina 7 di 9 animali questi che peraltro, visti di sera, per le loro caratteristiche etologiche complessive si assomigliano e possono essere pacificamente scambiati.
Con riferimento alla prova liberatoria gravante sulla invece, nulla è stato provato. CP_1
La infatti, si è limitata a dedurre la responsabilità in capo ad altri enti senza nulla provare in CP_1 ordine alle misure idonee adottate per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Sul punto, inidonee e insufficienti appaiono le mere produzioni della delibera regionale di cui al doc. 2 fasc. convenuta e dell'autorizzazione all'abbattimento del cervo di cui al doc. 3A fasc. convenuta, che nulla dicono in merito all'idoneità della programmazione, né sulla concreta e completa attuazione delle attività di abbattimento programmate.
Quanto precede, dunque, consente di ritenere che l'evento lamentato dall'attore non assume il carattere del fortuito, come ipotesi di situazione isolata che sfugge al controllo di chi è posto a tutela del territorio: al contrario, rappresenta un'evidente negligenza da parte dell'ente incaricato ad evitare che incidenti simili coinvolgano gli utilizzatori della strada.
Né, sul punto, sono emerse circostanze idonee per ritenere che il conducente del veicolo non abbia rispettato le regole del codice della strada e comunque di prudenza, come dedotto dalla convenuta, in quanto nella descrizione della dinamica del sinistro non si rinviene alcun elemento o circostanza che possa far pensare ad una guida non rispettosa delle predette regole.
Pertanto, la domanda nei confronti della deve essere accolta. CP_1
Passando all'analisi del quantum debeatur, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni occorsi alla propria vettura in occasione del sinistro.
A tal uopo, la documentazione allegata dall'attore (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice) nonchè la testimonianza della teste titolare della RR F.LI VA che ha effettuato le Tes_2
riparazioni della vettura, provano con sufficiente attendibilità le conseguenze del sinistro ed il danno patrimoniale subito dall'attore, corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autoveicolo pari ad euro 5.383,03.
In accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro
5.383,03 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della convenuta per la verificazione del sinistro oggetto di causa, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.383,03, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di giudizio che si liquidano in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 2.540,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Venezia, 14 gennaio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione a verbale alle ore 15.45.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
pagina 9 di 9
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE D'UDIENZA RGN 2648/2022
Oggi 14 GENNAIO 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 23.09.2024.
Sono comparsi: per parte attrice l'avv. Davide Vianello Viganò in sostituzione dell'avv. Augusto Palese;
per parte convenuta l'avv. Alberto Donati.
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Vianello Viganò, dopo ampia discussione, in controdeduzione, sulla giurisprudenza richiamata dalla convenuta in atti, si richiama al proprio atto conclusivo.
L'avv. Donati si richiama alle proprie note conclusive in atti contestando le deduzioni di parte avversa.
Il Giudice dà lettura del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà comunicata dalla Cancelleria successivamente al suo deposito telematico.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 9 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15.45.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2648/2022
Promosso da
Parte_1 con l'Avv. Augusto Palese
- Attore- contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con l'Avv. Alberto Donati
- Convenuto –
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
pagina 2 di 9 Come in atto di citazione e in via istruttoria come da memoria.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come in memoria ex art. 183 co. VI n. 2
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
occorsi alla propria autovettura, subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 28.02.2021, alle ore
18.40 circa, a seguito dell'impatto con un animale di grossa taglia, un cervo/capriolo, in località Borca di Cadore (BL), lungo la S.S. 51 Alemagna, in corrispondenza della chilometrica 89,300 circa, mentre era alla guida del proprio mezzo BMW X2 targato GD453DW.
Si è costituita in giudizio la , la quale, nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea CP_1
e ha chiesto il rigetto della domanda;
solo in subordine ha invece chiesto, che fosse accertata la concorrente responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. per aver egli con la propria condotta concorso a provocare il danno.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dall'attore, all'esito della quale, il precedente Giudice assegnatario del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Assegnato il presente procedimento a questo Giudice, con provvedimento dell'intestato Tribunale del
19.02.204, all'udienza del 23.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha fissato udienza di discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle stesse di gg. 10 prima dell'udienza per l'eventuale deposito di note conclusive, tempestivamente depositate da entrambe le parti.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
L'attore chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio autoveicolo, a causa della coLIsione con un animale di grossa taglia, un cervo/capriolo, che ha invaso la sede stradale urtando la vettura condotta dall'attore medesimo.
Preliminarmente, sul piano normativo va osservato che, relativamente ai danni causati da fauna selvatica, come nel caso in esame, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse da ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n.
5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse pagina 3 di 9 esclusivamente gli animali domestici e non anche queLI selvatici – il più recente approdo della
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo Giudice, individua nell'art.2052 del c.c. la norma cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Ed infatti, dalla lettura della norma, si evince che nessun distinguo è posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato non sulla custodia ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. Cass.7969/2020).
Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052
c.c.
Chiarita la normativa applicabile nel caso di specie occorre valutare se sia la convenuta a CP_1
dover farsi carico dei danni come lamentati dall'attore.
Sul punto, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia CP_1
di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (Cfr. Cass. n. 7969/2020).
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, correttamente l'attore ha rinvenuto la CP_1
quale legittimata passiva del presente giudizio.
[...]
Chiarito, dunque, quanto sopra, con riguardo al titolo della responsabilità va evidenziato che la sentenza nr. 7969/2020 della Corte di Cassazione ha ritenuto altresì che, con riferimento al regime di pagina 4 di 9 imputazione della responsabilità nei casi di specie, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., spetta al danneggiato dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico: “ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Al contempo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o dell'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”.
Una volta provati tali elementi, spetterà poi alla l'onere della prova liberatoria mediante la CP_1
dimostrazione del c.d. caso fortuito, ovverosia, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, “dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre
pagina 5 di 9 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”.
Ciò premesso, nel caso in esame la dinamica del sinistro e il relativo nesso causale tra condotta e danno lamentato può essere desunta sia dalle dichiarazioni della teste oculare escussa, , Testimone_1
terza trasportata, sia dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cortina d'Ampezzo giunti sul luogo successivamente all'impatto e che documentavano l'accaduto con estratti fotografici (cfr. doc. 2 fasc. attoreo) e ciò nonostante parte convenuta abbia sollevato eccezione di incapacità della teste a rendere testimonianza ex art. 246 c.p.c. in quanto terza trasportata avente interesse proprio Tes_1
in causa, anche potenziale.
Ritiene questo Giudice come detta eccezione vada disattesa.
Invero, in termini generali, valga ricordare che la capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio.
Ed invero, l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, quale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. Cass. n. 167/2018).
Orbene, nel caso che occupa, la qualità della teste di terza trasportata non osta alla sussistenza della capacità a testimoniare in capo alla stessa, non determinando un interesse diretto, attuale e concreto o un titolo di legittimazione a partecipare al presente giudizio: la condizione di terzo trasportato nel veicolo coinvolto nel sinistro non è idonea, di per sé, a escludere la capacità a testimoniare, dovendosi indagare se il terzo abbia riportato danni in conseguenza dell'incidente (Cass. civ., sez. VI, 15.11.2022,
n. 33536), che, nella fattispecie ora al vaglio del Tribunale, è da escludersi dato che è emerso nel corso del giudizio come la teste non era proprietaria o comproprietaria del veicolo danneggiato, Tes_1
né ha patito alcun danno nel sinistro per il quale si controverte, come dichiarato da lei stessa nel corso della deposizione: “ero a bordo della vettura … non ho riportato lesioni” (cfr. verbale dell'udienza del
28.11.2023).
pagina 6 di 9 Ciò chiarito in punto capacità testimoniale, si evidenzia come gli elementi emersi in corso di giudizio e provati dall'attore, fanno ritenere che il sinistro sia avvenuto in seguito all'attraversamento del tracciato stradale da parte di un animale selvatico (cervo/capriolo) di grosse dimensioni, che impattava sul veicolo condotto dall'attore il quale procedeva a una velocità limitata, a meno di 70 km orari, in un tratto di strada privo di illuminazione e di protezioni atti a contenere la discesa degli animali selvatici.
Ed invero, la teste ha confermato che in data 28 febbraio 2021, ad ore 18.40 circa, in Tes_1
località Borca di Cadore (BL), il Signor era alla guida della propria autovettura Parte_1
BMW X2 targata GD453DW, in corrispondenza della chilometrica 89,300 circa, quando all'improvviso, la vettura veniva investita da un animale selvatico (cervo o capriolo) di grossa taglia che la danneggiava;
in particolare la teste, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, così riferiva “eravamo incolonnati, procedevamo a velocità limitata quando io ho sentito un colpo abbastanza forte ed ho visto dietro di noi un animale steso a terra di grosse dimensioni. Abbiamo dovuto procedere per non bloccare la coda e non appena trovata una rientranza dove sostare abbiamo chiamato i carabinieri e siamo tornati indietro ed abbiamo visto le macchie di sangue sulla strada e i pezzi della macchina, l'animale non c'era più, non so dire se fosse un cervo o un capriolo, era di grosse dimensioni”, ed ancora “la vettura procedeva a una velocità inferiore ai 70 km orari, era sicuramente una velocità limitata perché la strada era trafficata … l'animale arrivava dal monte e ci ha investito, ci ha centrato sul fianco sinistro della BMW, io ho sentito un gran botto e subito ho poi visto l'animale a terra … non c'era illuminazione pubblica … da dove è sceso l'animale non c'erano protezioni, dall'altro lato della strada presente il guardrail”.
Tali dichiarazioni, rese da un testimone oculare che viaggiava con l'attore, appaiono idonee a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro e l'impossibilità per il conducente di evitare l'animale sbucato improvvisamente.
A ciò si aggiungono i rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri di Cortina d'Ampezzo, giunti sul luogo subito dopo l'accaduto, che ritraggono l'autovettura danneggiata nonché le tracce ematiche lasciate dall'animale sull'asfalto dopo l'impatto.
Destituita di fondamento anche la censura di parte convenuta secondo cui non vi sarebbe prova in ordine a quale animale di grossa taglia abbia investito il veicolo, un cervo o un capriolo.
Sul punto ritiene questo Giudice come l'indicazione attorea, come emerso dall'istruttoria espletata, sia inequivocabilmente riferita ad un animale selvatico di grossa taglia, sia esso un cervo o un capriolo,
pagina 7 di 9 animali questi che peraltro, visti di sera, per le loro caratteristiche etologiche complessive si assomigliano e possono essere pacificamente scambiati.
Con riferimento alla prova liberatoria gravante sulla invece, nulla è stato provato. CP_1
La infatti, si è limitata a dedurre la responsabilità in capo ad altri enti senza nulla provare in CP_1 ordine alle misure idonee adottate per evitare l'attraversamento degli animali selvatici sulla strada.
Sul punto, inidonee e insufficienti appaiono le mere produzioni della delibera regionale di cui al doc. 2 fasc. convenuta e dell'autorizzazione all'abbattimento del cervo di cui al doc. 3A fasc. convenuta, che nulla dicono in merito all'idoneità della programmazione, né sulla concreta e completa attuazione delle attività di abbattimento programmate.
Quanto precede, dunque, consente di ritenere che l'evento lamentato dall'attore non assume il carattere del fortuito, come ipotesi di situazione isolata che sfugge al controllo di chi è posto a tutela del territorio: al contrario, rappresenta un'evidente negligenza da parte dell'ente incaricato ad evitare che incidenti simili coinvolgano gli utilizzatori della strada.
Né, sul punto, sono emerse circostanze idonee per ritenere che il conducente del veicolo non abbia rispettato le regole del codice della strada e comunque di prudenza, come dedotto dalla convenuta, in quanto nella descrizione della dinamica del sinistro non si rinviene alcun elemento o circostanza che possa far pensare ad una guida non rispettosa delle predette regole.
Pertanto, la domanda nei confronti della deve essere accolta. CP_1
Passando all'analisi del quantum debeatur, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni occorsi alla propria vettura in occasione del sinistro.
A tal uopo, la documentazione allegata dall'attore (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice) nonchè la testimonianza della teste titolare della RR F.LI VA che ha effettuato le Tes_2
riparazioni della vettura, provano con sufficiente attendibilità le conseguenze del sinistro ed il danno patrimoniale subito dall'attore, corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autoveicolo pari ad euro 5.383,03.
In accoglimento della domanda attorea, la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro
5.383,03 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
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PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della convenuta per la verificazione del sinistro oggetto di causa, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.383,03, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di giudizio che si liquidano in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 2.540,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Venezia, 14 gennaio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione a verbale alle ore 15.45.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
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