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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Dott.ssa NC EN Presidente
Dott. AE NO Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1144/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Zinzi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
DI CP_1
- -, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Losco - -, C.F._3
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/06/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Atripalda il 25/09/2021;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 20 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 373/2024 del 21 11 2024 con il quale il Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, essi coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con la sentenza di omologa innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione ininterrotta si protrae tuttora.
È decorso il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità. Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato ad [...] il [...] - e Parte_1 Pt_2
- nata ad [...] il [...] -, alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è trascritto per le annotazioni di competenza e le altre incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 30 10 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AE NO NC EN
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Dott.ssa NC EN Presidente
Dott. AE NO Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1144/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Zinzi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
DI CP_1
- -, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Losco - -, C.F._3
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/06/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Atripalda il 25/09/2021;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 20 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 373/2024 del 21 11 2024 con il quale il Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, essi coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con la sentenza di omologa innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione ininterrotta si protrae tuttora.
È decorso il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità. Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato ad [...] il [...] - e Parte_1 Pt_2
- nata ad [...] il [...] -, alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è trascritto per le annotazioni di competenza e le altre incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 30 10 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AE NO NC EN