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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 917/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
917 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Izzi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Feminiano. Parte_2 C.F._2
CP_2 nonché
(c.f. Controparte_3 C.F._3
-APPELLATO- contumace–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.827/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.1.2022, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 3.3.2022, avverso la Parte_1 sentenza n. 827/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.1.2022.
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha accolto le opposizioni proposte (nei giudizi riuniti nn. 1783/2021 e
2835/2021 RG) da e da vverso il decreto ingiuntivo n. 7495/2020 emesso Controparte_3 Parte_2 dallo stesso Tribunale (con cui era stato ingiunto all'Associazione “Il Pioppo” a a Parte_2 CP_3
, il pagamento, in favore della ricorrente , della somma di euro 30.952,00, oltre
[...] Parte_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria) e, per l'effetto, dichiarando il difetto di titolarità, dal lato passivo, in capo agli opponenti, del rapporto dedotto in giudizio, ha revocato tale decreto e ha condannato la parte opposta ( ) al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuno degli opponenti, Parte_1 in euro 5.077,80, oltre accessori come per legge.
Iscritta la causa al n. 917/2022 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 4.3.2022, l'udienza del 4.10.2022 per la discussione (onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto di comparizione alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.), si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 22.9.2022, Parte_2 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame.
[...]
Non si è costituito nel giudizio di merito , bensì solo nella fase relativa al subprocedimento Controparte_3 ex art. 351 c.p.c. (dovendo, pertanto, essere considerato contumace nel giudizio di merito;
cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 11/03/2020, n. 7020; Sez. III, 19/09/2017, n. 21596; Sez. III, 08/04/2014, n. 8150).
Con ordinanza del 31.8.2022 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
La causa è stata, poi, rinviata per la discussione (con ordinanza del 4.10.2022) all'udienza del 10.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 21.1.2025 – per il presente giudizio- “in presenza”.
All'udienza del 21.1.2025, non essendo comparsi i difensori delle parti costituite, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 4.3.2025 (con ordinanza pronunciata in udienza e comunicata alle parti costituite).
Con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stata disposta la trattazione dell'udienza del 4.3.2025, per il presente giudizio, “in presenza”.
E neanche a tale udienza i difensori delle parti costituite sono comparsi.
Ragion per cui la causa viene decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
****
Non essendo comparsi i difensori delle parti, quindi, né per l'udienza del 21.1.2025, né per quella del 4.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181
e 309 c.p.c.
Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 917/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 4.3.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
917 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Izzi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Feminiano. Parte_2 C.F._2
CP_2 nonché
(c.f. Controparte_3 C.F._3
-APPELLATO- contumace–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.827/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.1.2022, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 3.3.2022, avverso la Parte_1 sentenza n. 827/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.1.2022.
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha accolto le opposizioni proposte (nei giudizi riuniti nn. 1783/2021 e
2835/2021 RG) da e da vverso il decreto ingiuntivo n. 7495/2020 emesso Controparte_3 Parte_2 dallo stesso Tribunale (con cui era stato ingiunto all'Associazione “Il Pioppo” a a Parte_2 CP_3
, il pagamento, in favore della ricorrente , della somma di euro 30.952,00, oltre
[...] Parte_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria) e, per l'effetto, dichiarando il difetto di titolarità, dal lato passivo, in capo agli opponenti, del rapporto dedotto in giudizio, ha revocato tale decreto e ha condannato la parte opposta ( ) al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuno degli opponenti, Parte_1 in euro 5.077,80, oltre accessori come per legge.
Iscritta la causa al n. 917/2022 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 4.3.2022, l'udienza del 4.10.2022 per la discussione (onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto di comparizione alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.), si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 22.9.2022, Parte_2 contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame.
[...]
Non si è costituito nel giudizio di merito , bensì solo nella fase relativa al subprocedimento Controparte_3 ex art. 351 c.p.c. (dovendo, pertanto, essere considerato contumace nel giudizio di merito;
cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 11/03/2020, n. 7020; Sez. III, 19/09/2017, n. 21596; Sez. III, 08/04/2014, n. 8150).
Con ordinanza del 31.8.2022 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
La causa è stata, poi, rinviata per la discussione (con ordinanza del 4.10.2022) all'udienza del 10.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 21.1.2025 – per il presente giudizio- “in presenza”.
All'udienza del 21.1.2025, non essendo comparsi i difensori delle parti costituite, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 4.3.2025 (con ordinanza pronunciata in udienza e comunicata alle parti costituite).
Con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stata disposta la trattazione dell'udienza del 4.3.2025, per il presente giudizio, “in presenza”.
E neanche a tale udienza i difensori delle parti costituite sono comparsi.
Ragion per cui la causa viene decisa all'udienza del 4.3.2025 mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
****
Non essendo comparsi i difensori delle parti, quindi, né per l'udienza del 21.1.2025, né per quella del 4.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181
e 309 c.p.c.
Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 917/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 4.3.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini