Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 30/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14355/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Gennaro, Parte_1
contro OP in persona del Direttore Generale
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone,
nonchè
in Controparte_2 persona del Rettore in carica legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
FATTO E DIRITTO Con ricorso de 25.7.2023 l' istante allegava di essere dipendente dell'
[...]
inquadrato nei ruoli della docenza OP urgia, con il ruolo di Professore Associato, di prestare servizio, come personale laureato medico , presso l'
[...]
OP
, svolgendo , presso le strutture dell'amministrazione convenuta,
[...] alizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professioni sanitarie alle dipendenze del Controparte_3
, con inquadramento nei ruoli della Dirigenza Sani er
[...] optato per il rapporto di lavoro esclusivo, maturando una esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni e percependo la relativa indennità. Deduceva che l' tenendo conto dei valori della retribuzione di posizione fissati dai CP_4
CC.CC.NN. LL all'epoca vigenti, aveva stabilito la misura dell'“assegno aggiuntivo”
c) delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, quali ad esempio l'indennità per rischio radiologico, l'indennità notturna, l'indennità festiva, l'indennità di pronta disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medico Veterinaria. Allega che con ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, NRG 17757/2021, ha già richiesto la condanna della amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 3886,50 a titolo arretrati stipendiali dovuti, sino alla data del deposito del ricorso, in virtù dell'applicazione del CCNL Area Sanità triennio 2016/2018, conteggiati come da ricorso e che il detto giudizio, ritualmente notificato, si è poi estinto a seguito dell'avvenuto pagamento disposto dalla con delibera con cui è stato riconosciuto al ricorrente OP
l'esatto importo di € 3886,50 erogatogli nella busta paga del dicembre 2022. Asserisce che l'azienda convenuta non ha applicato il CCNL Area della Sanità, triennio 2016-2018, per il periodo successivo a quello oggetto del previo riconoscimento, con conseguente diritto all'adeguamento per il periodo da marzo 2021 a giugno 2023. Chiede pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto agli incrementi economici di cui sopra e che al ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per Contr i titoli ivi dedotti, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, delle somme indicate nei conteggi di cui al ri e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 2.910,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo; in subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Si è costituita l' , resistendo al ricorso, OP deducendo l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa. Eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che la stessa compete esclusivamente all'Università degli Studi “L. Vanvitelli”, quale unico datore di lavoro. Eccepisce inoltre la prescrizione del credito azionato Deduce quindi la inammissibilità e infondatezza della pretesa,” Si è costituita l' convenuta, a seguito della chiamata in causa per CP_1 integrazione del contraddittorio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva sulle pretese azionate ritenute di esclusiva pertinenza dell' e deducendo l'infondatezza nel merito dell'avversa OP pre r il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato, aderendo agli indirizzi già espressi da altra giurisprudenza della Sezione Lavoro di questo Tribunale (v. sent. in atti), ex art. 118 disp. att. c.p.c.. In merito alla questione preliminare relativa alla legittimazione passiva, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 9279/2016, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell'azienda ospedaliera sia dell'università, sicché il dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni. È pacifico, infatti, tra le parti, che il personale inquadrato nei ruoli universitari sia utilizzato da parte dell' convenuta, con diretta gestione OP limitatamente agli asp nessi all'attività assistenziale e con diretta retribuzione dei compensi relativi alle attività sanitarie. Va affermato, pertanto, che l'indennità in esame è di competenza dell'AOU, quale ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale e propria personalità giuridica ed utilizzatore della prestazione lavorativa delle ricorrenti e sul cui bilancio gravano gli oneri economici conseguenti all'attività assistenziale. Le buste paga prodotte dalle parti ricorrenti, inoltre, comprovano che la determinazione e la corresponsione dell'indennità per cui è causa sono erogate dall'AOU. Nel merito, si osserva che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999. In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che CP_5 operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività d , ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo. Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), si sostituisce al precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Nel caso concreto, alla luce delle circostanze di fatto suindicate, risulta pacifico e incontestato che il ricorrente fruisca del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 517/99. Il CCNL dell'Area Sanità, per il triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 19.09.2019, ha introdotto espressamente una serie di incrementi retributivi relativi alle predette prestazioni in godimento nei termini che seguono. In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 91 rubricato “Retribuzione di posizione” stabilisce che:
1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:
[…] -incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18, comma1, par. II, lett.c) : euro lordi 5.500,00 per 13 mesi …[…] > Nella fattispecie, l'Azienda convenuta si oppone agli incrementi retributivi richiesti affermando, in sostanza, che il riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, richiede la sussistenza di specifiche condizioni di lavoro e degli incarichi ricoperti, confrontando, poi, il trattamento complessivo - compreso, quindi, quanto corrisposto dall' - in godimento ai medici con analoghe condizioni di CP_1 lavoro e analog i. La richiesta delle singole voci retributive del dirigente medico del SSN - quali gli incrementi dello stipendio tabellare, l'indennità di specificità medica e la retribuzione - sarebbero tutte conglobate nel trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/99 attribuito sulla base della graduazione delle responsabilità e nei limiti di spesa definiti nel rapporto convenzionale tra Regione e Università. La tesi difensiva, tuttavia, non trova riscontro con quanto disposto dalla normativa richiamata così come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “[…] La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario . La finalità perequativa è, CP_3 CP_3 dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica. (cfr. Cass., 22 aprile 2022, n. 12952 in parte motiva pag. 8, punto 5.5). Pertanto è riconoscere il diritto del ricorrenti all'adeguamento dell'indennità - assegno aggiuntivo - in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 onde ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99. In ordine alla quantificazione, appaiono condivisibili i conteggi effettuati dal ricorrente, privi di errori di calcolo, sviluppati in ragione della differenza tra i valori attuali dell'assegno aggiuntivo in godimento e i valori aggiornati introdotti dal menzionato CCNL e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'AOU resistente. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Azienda ospedaliera, tenendo conto della serietà della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
I condanna l' al CP_6 OP pagamento condanna l'A.O.U. dell' alla OP rifusione delle spese d forfettarie, oltre iva e cpa, ccon attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 30/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio