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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3300/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LOPEZ FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato (anche tenendo conto della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente nella presente fase di opposizione) che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'assegno mensile di invalidità civile. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
1 specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione integrativa di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 di ATP liquidate con separato decreto. Crotone, 24/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3300/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LOPEZ FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato (anche tenendo conto della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente nella presente fase di opposizione) che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'assegno mensile di invalidità civile. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
1 specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione integrativa di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 di ATP liquidate con separato decreto. Crotone, 24/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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