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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/12/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1261/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Cappa Parte_1 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Marsico Nuovo (PZ), al
Vico Portello nr. 28
e da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Marco Saraceno ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Sant'Angelo Le Fratte, alla Via Umberto I, nr. 44
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 16.05.2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Sant'Arcangelo (PZ) il 19.08.2007 e che dalla loro unione sono nati i figli
(nato in data [...]), (nato il [...]) e (nata in [...]_1 Per_2 Per_3
01/03/2016) - hanno dedotto l'incompatibilità caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Prevedersi al IG. Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 720,00 Mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della IG.ra , oltre al 50% delle spese Parte_2 straordinarie, comunque da concordarsi preventivamente e comunque con congruo anticipo (ad ex: con comunicazione da parte del genitore che le vorrà effettuare all'altro dell'oggetto della spesa , del costo etc. ed a tale richiesta/comunicazione vi dovrà essere espresso consenso) e comunque per le stesse si fa espresso riferimento alle tabelle del Tribunale di riferimento;
la prole unitamente alla madre continueranno a vivere presso la casa sita in Marsicovetere (PZ) alla via F. P. della Gattina,
8, di esclusiva proprietà di quest'ultima; il diritto di visita del padre sarà disciplinato nel seguente modo: il padre prenderà con se i figli all'uscita di scuola ogni 15 giorni di venerdì ed i figli resteranno presso la sua dimora fino alla domenica quando lo stesso li riporterà a casa per le ore 21.30; in settimana il padre ogni mercoledì prenderà i figli all'uscita di scuola e questi resteranno con lui fino alle ore 21.30 quando provvederà a riportarli a casa e durante il periodo estivo dalle ore 15,00 del prefestivo fino alle ore 21,30 della festività, ad anni alterni;
per quanto concerne tutte le feste che riguardano direttamente i minori (compleanni, feste scolastiche ecc) le parti si impegnano a partecipare entrambe con reciproco rispetto. Per quanto riguarda i costi e le spese di dette feste e/o eventi resta fermo il previo e necessario accordo di gestione e informazione dei costi da comunicarsi e condividere in un congruo termine tra le parti. Importi e costi che dovranno essere contenuti e parametrati in base alla festa e/o evento di che trattasi. In tutte le altre circostanze nelle quali uno dei genitori dovesse assentarsi, a vario titolo (impegni di lavoro, motivi di salute, ecc) i minori resteranno affidati all'altro genitore;
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei di loro figli , e;
ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nei Per_1 Per_2 Per_3 momenti che questi si troveranno presso di lui. Le spese mediche sostenute e documentate saranno a carico di entrambi i genitori che suddivideranno al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), e quelle scolastiche. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate;
il padre potrà, inoltre, tenere con se i figli minori: durante le festività natalizie, alternativamente dal
23 al 30 dicembre (intero periodo) e dal 31 al 06 gennaio (intero periodo) ad anni alterni. Le festività pasquali dal giorno di pasqua al lunedì dell'angelo, ad anni alterni;
nel periodo feriale estivo nel rispetto dell'equa alternanza, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, 15 giorni del mese di luglio e 15 giorni del mese di agosto, nonché l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di settembre di ogni anno. In caso di evenienza/eIGenza i genitori autorizzano espressamente, l'uno verso l'altro, a stare con i rispettivi nonni i propri figli. I coniugi rinunciano espressamente al mantenimento reciproco, avendo gli stessi un lavoro stabile con stipendio di importo simile;
I coniugi, si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza in Italia o all'estero prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio senza ulteriori consensi, con l'iscrizione dei figli su quello di entrambi ex art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185”.
All'udienza del 21/11/2024, esperito il tentativo di conciliazione, il ha espressamente Pt_1 rinunciato a qualsiasi pretesa riguardante l'assegno unico, percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
Pt_2
Il Tribunale ha quindi riservato la causa per la decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno provveduto al deposito telematico dei piani genitoriali.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico. Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e IGnificativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Sant'Arcangelo (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
con ricorso datato 16.05.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sant'Arcangelo (PZ), il 19/08/2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Arcangelo (PZ) dell'anno 2007, Atto nr. 24, Parte
II, Serie A, Ufficio 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto dei figli minori , e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sant'Arcangelo (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conIGlio, in Potenza il 21/11/2024.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Rosario Baglioni