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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.SA Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.SA Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 19 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025 avverso la sentenza n. 219/2024 in data 10 luglio 2024 del Tribunale di Varese, Giudice Dott.SA Federica Cattaneo, discuSA e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
promoSA da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Caleffi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio sito Varese alla via Orrigoni 15; Appellante
contro
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia n. 1 è domiciliato. Appellato
OGGETTO: Inquadramento superiore e differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, adversis reiectis, così provvedere: In via del tutto preliminare: rimettersi la causa in istruttoria insistendo per l'ammissione a prova diretta del seguente capitolo di prova. “Vero che, a far data dall'1/02/2017, come da documentazione che mi viene rammostrata, e sino alla data del 26/04/2023, il Sig.
ha svolto funzioni i cui capitoli sono di competenza dei Funzionari Parte_1 Economici Finanziari Area III F.!” A teste: Dott. all'epoca in forza presso la Prefettura di Varese. Testimone_1 Disporsi, se del caso, alla luce della documentazione prodotta ed allegata in atti dal ricorrente, debita
1 Ctu contabile, destinata ad accertare la somma spettante al ricorrente a titolo di differenze retributive. Da ultimo, si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a parte resistente. Nel Merito:
- in totale riforma della sentenza quivi impugnata –nr. 219/2024 emeSA dal Tribunale di Varese – Sezione Lavoro in data 25/06/2024 e pubblicata con deposito in data 10/07/2024, accertare e dichiarare il diritto sorto in capo al ricorrente delle Parte_1 differenze retributive per il periodo 01/02/2017 – 26/04/2023, per le mansioni da lui medesimo svolte quale Funzionario Economico Finanziario Area III F.1, e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di euro 11.305,34** e comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo;
respingersi sin d'ora ogni e qualsiasi eccezione e domanda, anche riconvenzionale, sollevata da parte resistente-appellata ; Controparte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per il appellato: CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara che non è stato proposto appello incidentale, perciò il valore della causa è rimasto invariato e non è dovuto alcun contributo unificato il quale in ogni caso andrebbe prenotato a debito trattandosi di Amministrazione dello Stato”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 219/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese ha respinto, dichiarando irripetibili le spese di giudizio, il ricorso proposto da Parte_1 contro il il quale l'attore era alle dipendenze come impiegato Controparte_2 di Area II- per conseguire i differenziali di trattamento economico, pari alla complessiva somma di euro 11.305,34, derivanti dall'espletamento, nel periodo dal febbraio 2017 al 26 aprile 2023, delle mansioni di Funzionario Economico Finanziario Area III F1.
Nella vicenda, -dipendente del dal 15.07.1993 e Parte_1 Controparte_1 assegnato presso la sede della di Varese con la qualifica di Assistente Controparte_3
Amministrativo di Area Funzionale II F4- aveva precisato di essere stato assegnato dal febbraio 2017, con provvedimento del Prefetto di Varese, all'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, dove egli aveva svolto “mansioni di Funzionario Economico Finanziario di Area IIIF1” occupandosi, particolarmente e in piena e totale autonomia, della gestione dei capitoli 2738/06 e 2731/09, provvedendo allo scarico delle fatture, alla relativa contabilizzazione e al loro invio ai Comandi di P.S., della soluzione di problematiche connesse e al loro pagamento sul sistema SICOGE. Secondo la prospettazione attorea, il lavoratore provvedeva inoltre: all'elaborazione dei fabbisogni (richiesta fondi) da inviare al ed alla rendicontazione annuale da CP_1 inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato;
a smaltire l'arretrato della rendicontazione dei capitoli dell'Immigrazione selezionando in autonomia tutta la documentazione da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato;
dopo un breve periodo di addestramento da
2 parte del Funzionario Economico Finanziario dott.SA , l'intereSAto provvedeva Per_1 pure a effettuare le contabilizzazioni ed i pagamenti sul sistema SICOGE delle fatture relative alle Spedalità e di quelle dei capitoli dell'Immigrazione. Nel corso degli anni, senza alcun ordine di servizio, gli era stato anche assegnato il capitolo di spese 2830/01, per il quale aveva provveduto allo studio delle Circolari ministeriali concernenti la documentazione neceSAria per la trattazione delle pratiche e aveva intrattenuto rapporti con la questura per l'integrazione della documentazione delle pratiche giacenti in Ufficio, provvedendo al pagamento, dopo la definizione, di circa 150 pratiche ed infine alla rendicontazione. Per giunta, il ricorrente aveva specificato che “nel mese di settembre 2019 la Dott.SA
veniva collocata in pensione e, da quella data, a tutt'oggi, non è stato individuato Per_1 nessun Funzionario Economico Finanziario per la trattazione dei capitoli dell'Immigrazione” e che “Il Sig. quindi, sino alla data del 26 aprile Parte_1
2023, data di effettivo trasferimento del medesimo all'Area III, si è occupato in piena e totale autonomia del capitolo 2351/02 (accoglienza stranieri e richiedenti la protezione internazionale), capitolo di alta responsabilità…”.
Il rigetto del ricorso è stato motivato da parte del Tribunale sul rilievo di una mancata allegazione degli elementi posti a base della domanda ossia, in particolare, i tratti caratterizzanti il profilo di Funzionario Economico Finanziario di Area III quale
“adempimento indispensabile al fine di consentire al Giudice di procedere alla neceSAria attività di verifica e raffronto tra questi ultimi e le mansioni asseritamente svolte dal lavoratore” nel quadro di un ragionato confronto tra gli elementi della posizione posseduta e quella ricoperta, secondo l'analisi tradizionalmente additata dalla giurisprudenza. Il si era limitato ad indicare le mansioni che assumeva di avere svolto e a riferire Pt_1 le stesse al profilo di Funzionario Economico Finanziario di Area III;
l'unico capitolo di prova testimoniale da lui formulato (“Vero che, a far data dall'1/02/2017, come da documentazione che mi viene rammostrata, e sino alla data del 26/04/2023, il Sig.
ha svolto funzioni i cui capitoli sono di competenza dei Funzionari Parte_1
Economici Finanziari Area III F.1”) risultava poi inammissibile poiché generico,
“difettando di quel livello minimo di specificità neceSArio al fine di consentire l'esame del testimone al riguardo”. Dalla documentazione allegata, non era stato inoltre possibile ricavare la positiva conferma dell'effettivo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni descritte nella parte in fatto dell'atto introduttivo del giudizio, con le caratterizzazioni ivi allegate. In particolare, il Tribunale ha rilevato che non era stato possibile in alcun modo evincere dalla documentazione in atti la prova dell'autonomia del lavoratore nell'espletamento dei compiti elencati, semmai, dai documenti prodotti risultava che il suo ruolo era soltanto quello di ausilio e di collaborazione rispetto all'attività dei funzionari.
ha appellato la sentenza chiedendo la sua riforma mediante Parte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda.
L'unica doglianza svolta, con cui si denuncia una errata valutazione dei documenti, tende a mettere in rilievo quanto era conseguito al provvedimento dell'allora Prefetto di Varese
3 che disponeva l'assegnazione del a far data dal febbraio 2017 all'Ufficio Pt_1
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria per svolgere le mansioni del proprio profilo professionale di Assistente Amministrativo. Praticamente da subito, egli aveva piuttosto ricoperto il ruolo e le funzioni di Funzionario Economico Finanziario. Al proposito, l'intereSAto contesta la precisazione del Giudice per cui “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non avrebbe effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” eccependo che la pretesa fatta valere (e riproposta in sede di appello) non era quella di ottenere la qualifica superiore, ma soltanto la differenza di trattamento economico per la qualifica superiore allorquando, alla luce della documentazione prodotta in atti, risultava che il dipendente possedeva tutti i requisiti che legittimavano la spettanza di tale differenza retributiva e alle pag. 2 – 5 dell'atto di appello l'appellante elenca nuovamente tutte le mansioni svolte. Contrariamente a quanto statuito in sentenza, viene poi ricordato che al documento 9 del fascicolo di primo grado risultava allegata copia del Profilo del Funzionario Economico Finanziario quale prospetto delle mansioni svolte oltretutto documentate nei capitoli di spesa dal medesimo attribuiti. Insiste altresì l'appellante per l'ammissione dell'interrogazione testimoniale proposta che avrebbe contribuito a dimostrare come il avesse svolto, in maniera del tutto Pt_1 autonoma, con piena responsabilità decisionale, nell'arco temporale preso in esame (febbraio 2017 – aprile 2023), dette mansioni di competenza della qualifica superiore, in maniera del tutto prevalente sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo.
Per parte sua, in sede di costituzione, il resiste agli argomenti avversari CP_1 chiedendo la conferma della sentenza e ribadendo che il dal febbraio 2017 e fino Pt_1 al 26 aprile 2023 aveva svolto tutte mansioni riconducibili all'incarico di Assistente Economico Finanziario, profilo equivalente -per contenuto e soprattutto per grado di responsabilità - a quello di Assistente Amministrativo Ragioniere dallo stesso ricoperto. L'appellato condivide quindi la valutazione del Tribunale sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che il ricorso si era risolto in una sterile elencazione delle mansioni asseritamente svolte dal dipendente senza che fosse mai specificato come esse dovessero ritenersi tipiche del ruolo di Funzionario e non del ruolo di Assistente Amministrativo, né soffermandosi mai sulle differenze intercorrenti tra i due profili, ovvero caratterizzandoli in alcun modo. In nessun punto del proprio atto, infatti, conclude il appellato, controparte aveva CP_1 compiuto un raffronto tra le mansioni svolte e quelle pretese in rapporto agli inquadramenti in questione. Quanto poi al contestato punto 6 della sentenza impugnata relativo alla mancata dimostrazione delle funzioni dichiaratamente espletate, la parte conviene con l'esatta notazione del primo Giudice in ordine alla pura e semplice produzione dei documenti relativi ai capitoli di spesa affidati al lavoratore, agli ordini di servizio o alla comunicazione dirigenziale diretta ai funzionari e inoltrata anche al Al Pt_1 proposito evidenzia che, sebbene i capitoli di spesa nell'aerea Servizio contabilità e gestione finanziaria siano ripartiti tra i Funzionari, questo dato non esclude che gli
4 Assistenti Amministrativi siano chiamati a svolgere essenzialmente attività di supporto nell'espletamento di tali funzioni, senza che ciò comporti l'integrazione della fattispecie di esercizio di mansioni superiori di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001: la responsabilità delle attività svolte in tale contesto, infatti, rimane sempre in capo al Funzionario delegato alla spesa (ossia l'organo di vertice dell'Ufficio, il Prefetto o, in caso di sua assenza o impedimento, Viceprefetto Vicario). In tal caso, non sussisteva senz'altro una forma di assegnazione piena della funzione di gestione dei capitoli di spesa, bensì solo un compito coincidente con la cura delle attività più spiccatamente organizzative, preparatorie e, in generale, di supporto.
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata discuSA e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
L'appello non può essere accolto condividendo il Collegio la decisione di primo grado che ha correttamente soppesato le deficitarie allegazioni del ricorrente nel formulare la sua domanda di tutela giurisdizionale. La pur doviziosa elencazione dei compiti di servizio affidatigli dall'Amministrazione di appartenenza quando quest'ultima, nel febbraio 2017 lo aveva durevolmente collocato presso l'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, sconta invero l'insuperabile genericità descrittiva -eSA steSA a sua volta affetta da lacune attinenti alle modalità operative che sarebbero state impiegate dall'intereSAto- che l'odierno appellante aveva impresso alla sua domanda giudiziale per il riconoscimento dei compiti riservati a un funzionario di Area III, è bene ricordarlo, compiti valevoli non al fine di acquisire l'inquadramento superiore ad essi correlato, bensì esclusivamente per accertarne il verificarsi ai soli fini dell'ottenimento del corrispondente trattamento retributivo, che è quello odiernamente rivendicato. E questo, senza la possibilità di efficaci censure critiche, è proprio ciò che il Tribunale ha posto in luce nel condurre la sua analisi, come, se non altro, si evince dal passo della sentenza ove, dopo aver dato conto del neceSArio impiego della tecnica di analisi trifasica di nota matrice giurisprudenziale, è stato notato che eSA rappresenta “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato – applicabile anche al presente caso della verifica delle effettive mansioni espletate dal pubblico dipendente ai fini del riconoscimento del diritto al corrispondente trattamento retributivo”.
Se si considera il ricorso introduttivo inziale del pare piuttosto agevole scorgere Pt_1 una rappresentazione fattuale per lo più inconsistente per via del puro e semplice rimando a un'elencazione astratta dei compiti svolti presso di Servizio economico di destinazione che, nella prospettiva dell'attore, dovrebbe trovare esaustiva corrispondenza nella realtà concreta e che con analoga secchezza deduttiva si trova ripetuta anche in sede di formulazione istruttoria del capitolo testimoniale riferito alla steSA tematica, dove l'interrogazione assolutamente prevalente ed esclusiva è se fosse vero che il lavoratore era assegnatario delle funzioni elencate. A parte il vizio di fondo rappresentato, come notato dal primo Giudice, dal non essersi soffermato l'attore sull'analisi comparativa delle due posizioni lavorative a confronto, quella posseduta e quella reclamata al cospetto delle definizioni contrattuali con particolare
5 riguardo ai livelli di inquadramento e loro tratti differenziali, detta tecnica -da cui sul piano dei fatti si potrebbe anche ricavare (ma debolmente) che il era stato investito di Pt_1 funzioni economico contabili privilegiabili ai fini della loro appartenenza all'inquadramento superiore preteso, nel limite delle ricadute retributive che si è segnalato e ben posto in risalto dal Tribunale- non poteva spiegare l'efficacia voluta dall'odierno appellante. Al riguardo è infatti da stigmatizzare che tutto ciò che l'odierno appellante aveva addotto in chiave di allegazione, non poteva bastare, laddove sarebbe stato essenziale soffermarsi e chiosare, non soltanto sulla loro natura, ma anche e in special modo, sulle modalità pratiche di svolgimento delle funzioni elencate in atti, facendo cioè approfonditi riferimenti al ruolo operativo effettivamente ricoperto dal dipendente nel quadro delle sue relazioni lavorative con figure lavorative superiori, pari o inferiori contemporaneamente implicate nello svolgimento delle incombenze paSAte in rassegna dal ricorrente secondo la modalità meramente enunciativa che si è detta.
Questo, ossia il richiamo ai compiti di servizio in uno con le azioni e le tecniche concretamente impiegate per espletarli nel quadro dei rapporti professionali all'interno dell'ufficio di destinazione, sarebbe realmente servito per suscitare la comprensione della rilevanza dell'attività esercitata dal febbraio 2017 presso il Settore Contabilità al fine di potervi scorgere le tracce di autonomia e responsabilità effettivamente assecondate dal al cospetto delle definizioni dettate per le due aree di appartenenza in gioco, Pt_1 quella in suo possesso e quella di Funzionario di Area III che si vorrebbe riconosciuta. Certo che la produzione degli ordini di servizio in proposito emanati, cosi come gli elaborati consistenti in atti amministrativi incasellati in procedure contabili personalmente curate dal lavoratore anche come loro elemento conclusivo, integrava una prima traccia dimostrativa dell'affidamento di più funzioni nominativamente indicate e in generale tipiche del ruolo di Funzionario rivendicato, ma il dato, al contempo, non poteva dare contezza della reale estensione delle prerogative in concreto fruite dal per Pt_1
l'espletamento di ciascuna di esse essendo mancato, come detto, ogni riferimento alle evenienze che concretamente assistevano, anche solo da un punto di vista seriale, la reale operatività dell'impiegato all'interno dell'ufficio, dato che sotto questo aspetto, sulla base dei dati a disposizione, essenzialmente documentali, è impossibile contraddire quanto spiegato dal Tribunale con esauriente chiarezza e in maniera risolutiva nella parte finale della sua pronuncia per cui “non è possibile in alcun modo evincere dalla documentazione in atti la prova dell'autonomia del lavoratore nell'espletamento dei compiti elencati, ed anzi: dai documenti prodotti, risulta, semmai, che il ruolo del ricorrente fosse di ausilio e di collaborazione rispetto all'attività dei funzionari, questi ultimi unici assegnatari dei procedimenti con corrispondente assunzione di responsabilità (v. doc. 2). Anche dai
“capitoli di spesa” prodotti a livello esemplificativo sub doc. 7 risulta chiaramente che la liquidazione formale della spesa (con anneSA responsabilità) competesse al Prefetto, inoltre risultando in ciascuno degli esempi di provvedimento in atti la firma/controfirma di vari soggetti (dirigente SCGF, Prefetto, vice Prefetto) cui ricondurre quanto deliberato – al contrario del ricorrente, rispetto al quale, al più, può ritenersi provato (avendo apposto il proprio timbro di Assistente Amministrativo) che abbia preso parte in qualche misura
6 alla gestione istruttoria della pratica, non certo emergendo una qualche sua assunzione di responsabilità.
7.Ancora, ad abundantiam si osserva, in ogni caso, che il profilo di Funzionario Economico Finanziario di Area III (v. declaratoria sub doc. 9) fa richiamo allo svolgimento delle seguenti funzioni:
-direzione, coordinamento e/o controllo, ad elevata autonomia gestionale e organizzativa, di strutture di rilevanza esterna o interna;
con partecipazione a staff e gruppi di studio;
collaborazione Controparte_4 all'attività di programmazione e gestione economico-finanziaria della struttura;
attività di accertamento e di valutazione di importanza rilevante;
-funzioni di segretario di commissioni, comitati;
attività ispettiva, di revisione e controllo;
pagamento e liquidazione delle spese;
cassiere ed economo con responsabilità delle relative scritture;
-ufficiale rogante, curano l'iter dei procedimenti amministrativi di competenza;
-supporto all'attività di livello internazionale di competenza del dirigente, anche con riguardo alle relazioni con gli organismi dell'Unione Europea. Ebbene, anche a voler ritenere in tesi provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni indicate in ricorso, non può non rilevarsi che queste ultime non paiono in alcun modo riconducibili al profilo di Funzionario Economico Finanziario di Area III, caratterizzato quest'ultimo in sintesi da una neceSAria componente di responsabilità del tutto assente nella descrizione delle mansioni contenuta in ricorso.”.
Condividendo dunque la Corte tali argomentazioni, in pratica, non bastava il riferimento al compito di servizio se non assistito dalla spiegazione del modo per essere realizzato con riferimento a quanto realmente posto in essere dal Pt_1
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata compensando tra le parti le spese del presente grado, tenuto conto della complessità dell'accertamento e della gravosità degli oneri di prova a carico del lavoratore.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Varese. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 7 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
7