Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
2842 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2842/2023 R.G. promossa da:
CP_1
Parte rappresentata e difesa dall'avv. Raballo presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
- PARTE ATTRICE -
contro
, CP_2
nata a [...] il [...]
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione e divorzio giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Piaccia al Tribunale Ill.mo accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione dei coniugi
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 49 cpc iscritto in data 15/5/2023, adiva questo Tribunale CP_1
chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con cui aveva CP_2
contratto matrimonio ad Ivrea il 23.11.13 e con cui non aveva generato figli.
All'udienza 13.11.23 la parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non compariva.
Dopo il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del 15.1.25, la causa veniva rimessa in decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
1. Sulla domanda di separazione.
Detto che il marito è rumeno e la moglie moldava, preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede [art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale
[art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010].
La domanda di separazione personale proposta da è fondata e meritevole di CP_1
accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
Ѐ noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verifichino "anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro più volte affermato che la separazione dei coniugi, ancorché debba trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, non presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche solo di una delle parti (cfr. Cass. civ., sent. n. 3356 del 2007).
Ciò significa che il giudice potrà pronunciare la separazione personale allorquando abbia riscontrato il venir meno dell'affectio coniugalis anche da parte di uno solo dei coniugi, circostanza quest'ultima che potrà essere desunta anche dal comportamento processuale delle parti.
Ricorrendo detta circostanza, si ritiene che il coniuge abbia diritto di chiedere la separazione, potendosi considerare integrato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Le allegazioni di parte attrice, la domanda di separazione da quest'ultima formulata ed il comportamento processuale della convenuta che, pur ritualmente evocata in giudizio, non è comparsa, con ciò manifestando totale disinteresse al presente giudizio, consentono di ritenere integrati i presupposti per la pronuncia della separazione giudiziale, apparendo comprovata la cessazione dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza.
Con separata ordinanza si dispone per la prosecuzione del giudizio in vista del divorzio.
2. Le spese di lite
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da così provvede: CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
2) spese di lite al definitivo;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto al divorzio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 31.1.2025
Il PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA