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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24821/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24821/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA e Parte_1 dell'Avv. POZZO CLARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RANZA FRANCESCA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 CP_1 16/11/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 430 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 3/2/2012 e in data 28/5/2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/04/2021. Le condizioni di separazione sono state modificate con sentenza del Tribunale di Torino del 16/07/2024.
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con stabile abitazione e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE quanto alle modalità di visita dei minori, che e stiano con il padre nella Per_1 Per_2 settimana A) dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con prelievo e accompagnamento a scuola da parte del padre e nella settimana B) dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con prelievo e accompagnamento a scuola da parte del padre. Nella settimana in cui non c'è il weekend di competenza paterna, quindi, i minori staranno con il padre il mercoledì e il giovedì con pernottamenti compresi fino al venerdì mattina con prelievo e accompagnamento a scuola.
DISPONE che le vacanze natalizie siano equamente divise tra i genitori, premesso che il giorno e la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, possano essere trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
pagina 2 di 3 DISPONE che le vacanze pasquali siano suddivise secondo il calendario scolastico, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I ponti e le vacanze scolastiche extra, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi, saranno assegnati ad anni alterni.
DISPONE che le vacanze estive comprendano quattro settimane con ciascun genitore, di cui due settimane congiunte e due settimane disgiunte da concordare entro fine aprile.
DA' ATTO che resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di affido dei figli, modulandole secondo le esigenze scolastiche e sportive degli stessi nonché secondo l'attività lavorativa di entrambi.
DA' ATTO che i genitori si impegnano al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, si impegnano ad effettuare una telefonata quotidiana o ancora meglio una videochiamata con i figli.
DA' ATTO che le parti riconoscono ai nonni paterni il ruolo di aiuto al figlio nella gestione dei bambini e si impegnano a mantenere la settimana estiva che i minori sono abituati a trascorre da soli con loro. Altrettanta importanza nella vita dei minori le parti riconoscono ai nonni materni, che avranno pari diritto di stare con i nipoti.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre un contributo ordinario di 600,00 euro al mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2024;
DISPONE che le spese straordinarie siano sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
DA' ATTO che le spese della baby-sitter saranno gestite autonomamente da ciascun genitore con decorrenza dal mese di giugno 2024.
DA' ATTO che in merito alle attività extra scolastiche dei figli, ivi compresa la prima attività sportiva, le parti si sono accordate che per l'anno scolastico in corso i minori praticheranno soltanto le attività offerte dalla scuola elementare e media che frequentano nonché l'attività di musica presso la scuola di Musica Popolare, tutte attività di costo contenuto, non potendo la signora affrontare ulteriori CP_1 spese. Le parti si impegnano a mantenere l'accordo a che i ragazzi frequentino le predette attività anche nei prossimi anni nonché a dialogare in modo costruttivo nell'interesse dei figli.
DA' ATTO che le detrazioni per i figli a carico saranno fruite dalle parti al 50%.
DA' ATTO che i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24821/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. APPENDINO ELENA e Parte_1 dell'Avv. POZZO CLARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RANZA FRANCESCA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 CP_1 16/11/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 430 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 3/2/2012 e in data 28/5/2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/04/2021. Le condizioni di separazione sono state modificate con sentenza del Tribunale di Torino del 16/07/2024.
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con stabile abitazione e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE quanto alle modalità di visita dei minori, che e stiano con il padre nella Per_1 Per_2 settimana A) dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con prelievo e accompagnamento a scuola da parte del padre e nella settimana B) dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con prelievo e accompagnamento a scuola da parte del padre. Nella settimana in cui non c'è il weekend di competenza paterna, quindi, i minori staranno con il padre il mercoledì e il giovedì con pernottamenti compresi fino al venerdì mattina con prelievo e accompagnamento a scuola.
DISPONE che le vacanze natalizie siano equamente divise tra i genitori, premesso che il giorno e la sera della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, possano essere trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
pagina 2 di 3 DISPONE che le vacanze pasquali siano suddivise secondo il calendario scolastico, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I ponti e le vacanze scolastiche extra, qualora i genitori non riuscissero ad accordarsi, saranno assegnati ad anni alterni.
DISPONE che le vacanze estive comprendano quattro settimane con ciascun genitore, di cui due settimane congiunte e due settimane disgiunte da concordare entro fine aprile.
DA' ATTO che resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di affido dei figli, modulandole secondo le esigenze scolastiche e sportive degli stessi nonché secondo l'attività lavorativa di entrambi.
DA' ATTO che i genitori si impegnano al fine di mantenere attiva la presenza di entrambi i genitori, si impegnano ad effettuare una telefonata quotidiana o ancora meglio una videochiamata con i figli.
DA' ATTO che le parti riconoscono ai nonni paterni il ruolo di aiuto al figlio nella gestione dei bambini e si impegnano a mantenere la settimana estiva che i minori sono abituati a trascorre da soli con loro. Altrettanta importanza nella vita dei minori le parti riconoscono ai nonni materni, che avranno pari diritto di stare con i nipoti.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre un contributo ordinario di 600,00 euro al mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di giugno 2024;
DISPONE che le spese straordinarie siano sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016.
DA' ATTO che le spese della baby-sitter saranno gestite autonomamente da ciascun genitore con decorrenza dal mese di giugno 2024.
DA' ATTO che in merito alle attività extra scolastiche dei figli, ivi compresa la prima attività sportiva, le parti si sono accordate che per l'anno scolastico in corso i minori praticheranno soltanto le attività offerte dalla scuola elementare e media che frequentano nonché l'attività di musica presso la scuola di Musica Popolare, tutte attività di costo contenuto, non potendo la signora affrontare ulteriori CP_1 spese. Le parti si impegnano a mantenere l'accordo a che i ragazzi frequentino le predette attività anche nei prossimi anni nonché a dialogare in modo costruttivo nell'interesse dei figli.
DA' ATTO che le detrazioni per i figli a carico saranno fruite dalle parti al 50%.
DA' ATTO che i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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