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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE ET Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17635/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CAMURATI CLAUDIA presso cui ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi”
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in BARGE il 19.12.2016. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda delle parti di pronunciare sentenza non definitiva di separazione delle parti.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LA BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE ET Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17635/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CAMURATI CLAUDIA presso cui ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi”
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in BARGE il 19.12.2016. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 25.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda delle parti di pronunciare sentenza non definitiva di separazione delle parti.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC LA BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2