Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE A
SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1024 del 2023 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– CF - nata in [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1 88025 MAIDA, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Luigi Galbani
n. 8, presso lo studio dell'avv. TILLIECI ANTONINO - CF - che la rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - nato a MAIDA (CZ) ed in data 10/10/1960, ivi residente Controparte_1 C.F._3 in VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA GIULIO - CF
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo contenzioso e cumulativo in atti, depositato in data 18/09/2023 dalla parte ricorrente, sig.ra - che la stessa Parte_2 aveva contratto matrimonio civile con il sig. , in Maida ed in data 3 giugno 2019, iscritto Controparte_1 nei relativi Registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune - atto n. 3, Parte I, anno 2019
(vedi allegato in atti), con unione dalla quale - seppure prima della celebrazione del matrimonio – era nato il
figlio , a Lamezia Terme ed in data 10 marzo 2016 (cod. fisc. Persona_1 C.F._5
), allo stato – dunque – ancora minorenne, il quale viveva con la madre ed era residente in [...], via
[...]
P. Togliatti n. 1;
- che i coniugi avevano adottato il regime della separazione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che da qualche tempo gli stessi avevano constatato essere venuta meno l'affectio maritalis, con significativa incomunicabilità e permanente contrasto, situazione che si era venuta a determinare sia a causa della consistente differenza d'età - con conseguenti differenti punti di vista anche sulle questioni più banali della vita quotidiana - sia a causa delle differenti origini e conseguentemente di cultura, che comportava differenti apprezzamenti sulle scelte di vita proprie e della famiglia;
- che, in particolare, il sig. aveva posto in essere comportamenti illeciti, che ne avevano Controparte_1 determinato l'arresto, tanto che era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi;
contegni – pertanto
– tali da alterare il rapporto fiduciario, generando uno stato di incomunicabilità assoluta anche circa la gestione del figlio;
- che, essendo ormai venute meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si era
- per effetto di ciò - resa del tutto insostenibile;
- che la ricorrente era inoccupata, in attesa di un lavoro anche part-time e viveva anche grazie a piccoli lavoretti ed all'aiuto di conoscenti, non sosteneva particolari oneri e non era neanche titolare di beni immobili, ma soltanto della vettura che utilizzava;
- che parte resistente era stata detenuta ed in precedenza - quando ancora si trovava in stato di libertà - era disoccupata, per cui non percepiva alcun reddito, ad eccezione del reddito di cittadinanza ed non era inoltre titolare di beni mobili o immobili;
- che la casa coniugale, sita in via Palmiro Togliatti n. 1 a Maida, consisteva in un alloggio popolare di cui il resistente era assegnatario, che veniva pagata a metà tra i coniugi e – tuttavia - la ricorrente aveva, al momento, spostato il proprio domicilio in via I° Maggio, I° Trav., snc in Vena di Maida, dove viveva insieme al figlio;
- che parte ricorrente aveva maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, con l'esigenza di definire i rapporti con il sig. , anche economici in tal modo consentendo al figlio, ancora minore, Controparte_1
l'acquisizione di un migliore equilibrio psico-fisico, evidentemente alterato dall'attuale situazione in cui versava l'intero nucleo familiare.
La stessa parte ricorrente dichiarava che non esistevano altri procedimenti aventi ad oggetto - in tutto o in parte - le medesime domande di cui al ricorso in oggetto o domande ad esse connesse e - tutto ciò premesso
- la stessa, per come in atti generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e
473- bis.49 c.p.c. - chiedeva che il sig. Presidente del Tribunale adito volesse fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il giudice relatore affinché - esperito il necessario tentativo di conciliazione
– fosse emanata sentenza immediata sullo status dei coniugi, nonché i provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e – successivamente - procedere alla decisione sulla separazione personale dei coniugi volendo accogliere le seguenti conclusioni:
- emettere sentenza immediata sullo “status” dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile di Maida;
3
- affidare il figlio alla madre, sig.r ; Parte_1
- fissare la residenza abituale del figli presso il domicilio della ricorrente, sito Persona_1 in Vena di Maida, via I° Maggio, I° Trav. snc;
- assegnare – pertanto - la casa coniugale, sita in Maida, via Palmiro Togliatti n. 1 al padre sig. CP_1
;
[...]
- regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio, allorquando sarà in grado di esercitare tale diritto, nei seguenti modi e termini in considerazione dell'età del bambino:
1. due pomeriggi alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio;
2. il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ogni quindici giorni a sabati alterni;
3. la domenica ogni quindici giorni in maniera da alternare la domenica con il sabato in cui non eserciterà il diritto di visita;
- disporre a carico del padre, sig. l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad Controparte_1 euro 400,00 (quattrocento/00) in favore del figlio minore, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere il giorno cinque di ogni mese, tramite versamento con vaglia postale in favore della madre;
- prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la stessa parte ricorrente chiedeva altresì che - decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronunci la separazione personale
- il Tribunale adito volesse parimenti fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Maida il 3 giugno 2019, iscritto negli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 3, Parte I, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'affidamento del figlio, il loro mantenimento e comunque la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra il padre ed il figlio nei modi e nei termini di cui al ricorso o per come decisi nel corso del giudizio di separazione.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, con decreto emesso in data 21 settembre 2023, nominava relatore della controversia in esame sé medesimo, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., anche al fine della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al successivo art. 473-bis.22 c.p.c., con delega espressa per la trattazione del procedimento, fatta salva la pronuncia in merito ad eventuali richieste istruttorie, la predisposizione di un calendario processuale per l'assunzione di eventuali mezzi di prova, nonché l'attivazione dei poteri decisionali – eventualmente in tema di status – di cui all'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c. e fissava in prosieguo l'udienza del 5 dicembre 2023 per la comparizione delle parti in presenza dinanzi al Giudice Istruttore, individuato nella sua stessa persona, con la precisazione che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non dovevano intercorrere più di novanta giorni, ed assegnando alla ricorrente termine fino al 2 ottobre 2023 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
precisava – altresì - che tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza doveva comunque trascorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi o il termine superiore previsto dall'art. 473-bis.14, comma 6°, c.p.c., concedendo termine per la costituzione del convenuto almeno trenta giorni prima dell'udienza come sopra indicata, restando salve le prerogative in termini di “ulteriori difese”, previste – per la parte attrice come per la parte convenuta - dal disposto di cui all'art. 473-bis.17, c.p.c.; informava il 4
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implicava – in ogni caso - le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato era nella specie obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, poteva comunque presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, informando le parti della possibilità di avvalersi dell'istituto della mediazione familiare;
avvertiva le parti, che - ai sensi dell'art. 473-bis.48, c.p.c., rubricato “produzioni documentali” - al ricorso ed alla comparsa di costituzione e risposta o degli atti similari comunque denominati dalle parti, doveva sempre essere allegata la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12, comma 3° e comma 4°, c.p.c., che così recitava: “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso ed alla comparsa di costituzione sono allegati: A) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: B) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
C) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali dalle vacanze normalmente godute”; invitava le parti - inoltre - a produrre, già in sede di prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice Relatore, le dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi e ad aggiornare periodicamente tale produzione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ribadendo che - ai sensi del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma 4°, c.p.c. e 473-bis,16, c.p.c. - nei procedimenti relativi a minori, come sopra già precisato, entrambe le parti erano tenute ad allegare al ricorso ed alla memoria costitutiva un piano genitoriale, obbligatoriamente contenente “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute”, disponendo – infine – la comunicazione del provvedimento all'Ufficio del P.M. sede, per ogni successiva conseguenza di legge, sia in termini di comunicazione della pendenza del procedimento (sostitutivo della notifica nei suoi riguardi), che in relazione alla possibilità di esprimere sin da subito il relativo parere o visto, entro e non oltre il termine di giorni tre antecedenti la data di fissazione della prima udienza di comparizione.
Il sig. si costituiva in giudizio - in previsione dell'udienza di comparizione personale delle Controparte_1 parti, come detto fissata in data 5 dicembre 2023 (e che si celebrava previa traduzione in udienza della parte resistente detenuta e su sua esplicita richiesta;
n.d.r.) - con comparsa depositata in data 5 novembre 2023; lo stesso precisava di essersi visto notificare dalla propria moglie, presso la Casa Circondariale di Palmi ove era detenuto per scontare una pena definitiva, ricorso per ottenere - al contempo - la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio civile).
Il matrimonio era stato contratto in data 3 giugno 2019 e dalla loro unione, già in data 10 marzo 2016, era nato il loro figlio . Persona_1
La richiesta di cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento del matrimonio civile), nasceva dalla circostanza che era ormai venuta meno l'affectio maritalis;
inoltre, la ricorrente aveva addebitato al marito la circostanza che aveva posto in essere comportamenti illeciti;
che vi era una differenza culturale derivante dalla loro diversa nazionalità e provenienza e - infine - lamentava che controparte non prestava, prima del suo 5
arresto, alcuna attività lavorativa, tranne la percezione del reddito di cittadinanza e che a tutt'oggi la stessa si manteneva con lavori saltuari e l'aiuto di conoscenti;
la casa popolare era inoltre in assegnazione al . CP_1
Con la detta memoria di costituzione in atti, il precisava – altresì - di non essere in condizione di CP_1 allegare alcun piano genitoriale, stante il suo attuale stato di detenzione.
Ai fini reddituali non vi erano - inoltre - documenti fiscali nella sua disponibilità parimenti da allegare, in quanto il medesimo - allo stato attuale e da almeno da un anno e mezzo - non percepiva più alcun reddito, incluso quello di cittadinanza.
Inoltre, nel merito, le richieste cumulativamente avanzate da controparte erano da ritenersi ingiuste;
egli – comunque - prendeva atto della volontà della moglie di interrompere il vincolo matrimoniale, ma aggiungeva che la ricorrente ben conosceva il marito ed era pertanto a conoscenza dei sacrifici che egli aveva sostenuto per non fare mancare nulla alla famiglia ed al figlio;
non era inoltre affatto vero che la controparte avesse avuto difficoltà a mantenersi anche nel periodo della detenzione, in quanto aveva sempre avuto l'aiuto dei fratelli ed aveva percepito - anche con bonifici sul proprio conto corrente – denaro da parte del fratello del
. CP_1
La casa, anche se consistente in un alloggio, era comunque in uso ed in possesso del e la sig.ra CP_1 ne aveva sempre liberamente usufruito;
in relazione al diritto di visita ed al mantenimento, Parte_1 precisava che l'affidamento doveva essere congiunto;
vista la condizione di restrizione personale e considerato che aveva, nelle more, sempre garantito il sostegno economico della moglie e del figlio, appariva ingiusto privarlo del diritto di vedere il bambino in un momento così particolare e delicato, legato alla detenzione in carcere, il cui fine pena era previsto per luglio 2024.
Il sig. non acconsentiva alla separazione consensuale e - quindi - al venir meno del vincolo CP_1 matrimoniale in forma condivisa.
L'altro aspetto che sottolineava era poi legato alla crescita del piccolo nonché al diritto di Persona_1 visita da parte del padre.
Le condizioni tipiche per il diritto di visita genitoriale elencate nel ricorso non erano – a suo modo di vedere – consone;
fintanto che fosse durato lo stato detentivo, il doveva avere il diritto di accedere a CP_1 colloqui, stabiliti con il figlio per come previsti dall'ordinamento Penitenziario, ovvero almeno un colloquio in presenza a settimana ed almeno uno/due colloqui telefonici o in videochiamata a settimana, secondo le regole già note, posticipando alla fase successiva alla detenzione le ordinarie regole di visita del genitore non collocatario.
Circa l'assegno di mantenimento - allo stato delle cose - il non era nelle condizioni di poter pagare CP_1 un assegno costante e fisso mensile pari a € 400,00, ragion per cui l'eventuale versamento si sarebbe dovuto posticipare alla fase successiva alla detenzione e - comunque - al periodo in cui il sig. sarebbe CP_1 tornato in libertà e sarebbe allora riuscito a trovare un'occupazione; aspettativa in ogni caso non certo semplice per una persona detenuta ormai da oltre due anni.
Anche le spese straordinarie dovevano essere posticipate alla fase successiva alla detenzione e – comunque – egli chiedeva di stabilire che controparte le sostenesse previa informativa e consenso, ad eccezione delle cure mediche urgenti. 6
Concludeva – pertanto – opponendosi alla dichiarazione consensuale di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale;
chiedeva – inoltre – l'affidamento congiunto del figlio minore, con assegnazione presso la dimora della madre, con obbligo a carico di questa di comunicare ogni cambio di domicilio e con il divieto assoluto di recarsi fuori dall'Italia senza il preventivo consenso del padre, considerato che la ricorrente era di nazionalità rumena. Sull'assegno di mantenimento a favore di chiedeva che lo stesso fosse stabilito Persona_1 nella misura di € 250,00 con decorrenza da quando il sig. fosse tornato libero dalla detenzione;
CP_1 sulle spese straordinarie, chiedeva fosse stabilito il preventivo obbligo di informazione a carico della ricorrente, tranne che per le spese mediche che si fossero rivelate urgenti. Insisteva, inoltre, affinché l'abitazione familiare e coniugale sita in Maida, Via Palmiro Togliatti, nr. 1 – un alloggio popolare – fosse destinata all'uso esclusivo dello stesso sig . Chiedeva disporre che, sino a quando il sig fosse Controparte_1 Controparte_1 rimasto detenuto, la sig.ra avrebbe dovuto garantire il diritto del padre di vedere il figlio almeno Parte_1 una volta a settimana con i colloqui in presenza e almeno due volte a settimana per via telefonica o con videochiamata, seguendo le procedure del Carcere di Palmi già note alla ricorrente ed in ossequio alle norme dettate in tema di videoconferenza. Sul piano genitoriale - stante lo stato di detenzione che gli aveva impedito di produrne uno - si rimetteva alle regole ordinarie ed alle statuizioni sul punto da adottarsi a cura del Tribunale.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Le parti venivano sentite entrambe - ma ad orari differiti – all'udienza del 5 dicembre 2023, e – in esito – stante il mancato deposito in giudizio di memorie integrative ex art. 473-bis.17, commi 1° e 2°, c.p.c. e stante
– altresì – la mancata indicazione di mezzi di prova di natura orale, ritenuta l'applicazione del disposto di cui al comma 4° della norma citata (in base alla quale, se la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice - fatte precisare le conclusioni - pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o - su istanza di parte - in un'udienza successiva e all'esito trattiene la causa in decisione. Il Giudice Delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione”; ed in applicazione del comma 5° “allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”)
e rilevato che la controversia - in relazione alla domanda di separazione - poteva essere decisa allo stato degli atti, non solo – per come richiesto – in relazione al solo status, afferente ai presupposti per la separazione personale, ma anche in relazione alle domande accessorie (senza necessità di pronunciare in merito a provvedimenti provvisori ed urgenti, con separata devoluzione, alla luce della normativa in tema di ricorso contenzioso cumulativo, della domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti), faceva precisare le conclusioni alla successiva udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi tuttavia in forma cartolare.
In esito, entrambe le parti si riportavano, con le rispettive note conclusionali di cui in premessa, alle pregresse conclusioni già rassegnate, ribadendole in toto.
Con sentenza del 16 gennaio 2024, il Collegio così provvedeva: 1) DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_2
– nata in [...], in data [...], residente in [...], n. 1 C.F._1
88025 MAIDA, rappresentata e difesa dall'Avv. TILLIECI ANTONINO - CF – parte C.F._2 ricorrente - e sig - C - nato a [...], in data [...], Controparte_1 C.F._3 7
ivi residente in [...], n. 1 88025 MAIDA - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
CALABRETTA GIULIO - C - giusta procura in atti e di cui alla comparsa di costituzione e C.F._4 difesa in atti - parte resistente – con l'intervento necessario del PM in sede;
2) DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, a nome ad entrambi i genitori, con COLLOCAMENTO Persona_2
PREVALENTE presso l'abitazione residenza o dimora della madre, sig.ra Parte_2
AUTORIZZANDO il coniuge non collocatario, in atto detenuto, a vedere il figlio secondo le tempistiche e le modalità dei colloqui visivi previsti dalla competente Casa Circondariale, presso la quale il minore potrà essere accompagnato periodicamente nel rispetto degli obblighi scolastici, comunque con le modalità meglio descritte in parte motiva, PRECISANDO che il regime in oggetto è subordinato al mantenimento dello stato custodiale e che, cessato il medesimo, sarà applicata alle parti la seguente regolamentazione:
1. due pomeriggi alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio;
2. il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ogni quindici giorni a sabati alterni;
3. la domenica ogni quindici giorni in maniera da alternare la domenica con il sabato in cui non eserciterà il diritto di visita;
il minore, ad anni alterni, dovrà trascorrere ogni festività con ciascun genitore alternando 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta,
25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, sempre tenendo conto delle esigenze della minore;
d) il padre potrà tenere con sé il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno, in mancanza di precise comunicazioni entro l'indicato termine trascorrerà le vacanze presso l'abituale residenza, dove il padre potrà recarsi a farle visita seguendo le modalità ordinarie sopraindicate;
3 sulla casa coniugale;
4) PONE a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_2 nell'interesse del figlio e quale assegna di mantenimento posto nell'interesse di questi, con effetto immediato, la somma di € 250,00 mensili entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con rivalutazione periodica in base agli indici ISTAT di inflazione monetaria.
Con ordinanza pronunciata in pari data, inoltre – il Collegio così statuiva: “ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, FISSANDO - quale data di udienza di prosecuzione
- quella dell'11 febbraio 2025, ore 10,00, da svolgersi in presenza, delle parti come dei rispettivi procuratori costituiti”.
All'udienza in oggetto, il Presidente – in qualità – introduceva le parti, le quali si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo sulla domanda di divorzio alle condizioni già previste con la sentenza parziale di separazione.
A questo punto, il Presidente – preso atto delle dichiarazioni delle parti e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella presente procedura cumulativa, emessa in data 16 gennaio 2024.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di 8
ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti - per tale motivo la domanda va accolta anche con riferimento alle condizioni già stabilite nella precedente pronuncia di separazione;
il PM sin dalla data del 25 gennaio 2024 – sia pure in forma cartacea – ha espresso parere favorevole alla suddetta pronuncia di separazione.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno ed essendo trascorso il tempo minimo per la procedibilità della domanda cumulativa, a far data dalla comparizione dinanzi al Giudice Delegato, avvenuta in data 5 dicembre 2023 e la stessa pronuncia della sentenza, mai peraltro impugnata (vedi attestazione in atti).
In sostanza, va mantenuto l'affido condiviso e la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione o la dimora della madre, genitore collocatario;
il regime di visita va regolamentato prendendo atto del sopravvenuto stato di libertà del , ragion per cui deve applicarsi – appunto – il regime indicato in sentenza e CP_1 previsto per il tempo in cui il – come poi realmente accaduto – avesse riacquistato la libertà. CP_1
Vanno inoltre confermate le disposizioni già previste nella sentenza di separazione in relazione alle contribuzioni di natura patrimoniale.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio anche della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1024 del 2023 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio civile), instaurata da:
– CF - nata in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1 88025 MAIDA, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Luigi Galbani
n. 8, presso lo studio dell'avv. TILLIECI ANTONINO - CF - che la rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente-
e
– CF - nato in MAIDA (CZ), in data 10/10/1960, ivi residente Controparte_1 C.F._3 in VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA GIULIO - CF
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Maida ed in data 3 giugno 2019, tra i coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra – CF - nata Parte_1 C.F._1 in ROMANIA, il 13/08/1998 e sig. – CF - nato in MAIDA (CZ), Controparte_1 C.F._3 in data 10/10/1960, alle seguenti condizioni: 9
- DISPONE l'affido condiviso del figlio minore, a nome , ad entrambi i genitori, Persona_2 con COLLOCAMENTO PREVALENTE presso l'abitazione residenza o dimora della madre, sig.ra
[...]
, AUTORIZZANDO il coniuge non collocatario a vedere il figlio:
1. due pomeriggi alla settimana, Parte_2 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00 compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio;
2. il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ogni quindici giorni a sabati alterni;
3. la domenica ogni quindici giorni in maniera da alternare la domenica con il sabato in cui non eserciterà il diritto di visita;
il minore, ad anni alterni, dovrà trascorrere ogni festività con ciascun genitore alternando 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, sempre tenendo conto delle esigenze della minore;
d) il padre potrà tenere con sé il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno, in mancanza di precise comunicazioni entro l'indicato termine trascorrerà le vacanze presso l'abituale residenza, dove il padre potrà recarsi a farle visita seguendo le modalità ordinarie sopraindicate;
- NULLA sulla casa coniugale;
- PONE a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie nell'interesse del figlio e quale assegno di mantenimento posto nell'interesse di questi, con effetto immediato, la somma di € 250,00 mensili entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con rivalutazione periodica in base agli indici ISTAT di inflazione monetaria;
A) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Maida (CZ) – atto n. 3, parte 1, anno 2019 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74:
B) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese anche della presente fase.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11/02/2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)