Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 118 / 2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/01/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marino, ed elettivamente domiciliata in viale
Trieste 245 Caltanissetta
- opponente contro
– in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
- in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti P.IVA_1
, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché CP_2 Controparte_3
della procura a rogito della Dott.ssa notaio in Tivoli, repertorio n. 37521 Persona_1
(raccolta n. 5762) del 3.7.2014, reg. in pari data al n. 3404, Serie 1T - rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d.
- opposto
OGGETTO: opposizione avviso addebito – contributi IVS Gestione Commercianti
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27/01/2022 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito N. 592 20210000 4855 22000 notificato in data
20/12/2021, con il quale l' ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € CP_2
1
- al 12/2019, eccependone la nullità per inesistenza della pretesa creditoria.
L'opponente ha contestato l'avviso di addebito emesso dall' , sostenendo la sua CP_2
infondatezza. Ha inoltre sottolineato che, trattandosi di un accertamento negativo, l'onere della prova spetti all' , il quale ha erroneamente emesso l'avviso di addebito per contributi non CP_2
dovuti.
L'opponente ha precisato, altresì, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Amministratore nella società, Arte Creta Srl, facente parte del Consiglio di amministrazione.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare: “sospendere inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza per la trattazione della presente istanza ex art. 24 comma 5, D.
LGS. 46/99 l'esecuzione del ruolo e della cartella esattoriale opposta;
In accoglimento della proposta opposizione ritenere e dichiarare infondato, nullo, annullabile
e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.592 20210000485522000 comunicato in data
20/12/2021 per violazione dell'art 24 D.lgs. 46/99 con ogni consequenziale statuizione;
In subordine ritenere e dichiarare non dovuti gli importi di cui all'opposto avviso di addebito.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si è regolarmente costituito l'Ente impositore, il quale contestava le difese avversarie, evidenziando che l'obbligo contributivo della ricorrente nella gestione dei commercianti è stato oggetto di accertamento positivo da parte del GdL di Caltanissetta, con la
Sentenza n. 429/16, confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta con la Sentenza n.
274/19, avverso la quale la ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Pt_1
L'Ente ha sostenuto che tali pronunce abbiano stabilito l'esistenza dell'obbligo contributivo sulla base dell'accertamento del fatto che la ricorrente svolge la propria attività all'interno della Arte Creta Srl con carattere di abitualità e prevalenza, come emerso dall'istruttoria relativa, circostanze, peraltro, non contestate dalla ricorrente ed ha concluso: “ confermare in toto – in subordine, senza recesso, soltanto in parte – l'avviso di addebito opposto e, per
l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria CP_2 di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa è stata più volte riassegnata e rinviata. Istruita attraverso la produzione documentale,
è stata riassegnata a questo Giudice e rinviata per discussione e decisione all'udienza del
29/01/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2 Solo parte ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione. La GOP definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
* * *
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, n. 592 20210000 4855 22000 (20/12/21) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (27/01/2022) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sempre in via preliminare, va rammentato che l'opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito emesso dall' al fine di ottenere il pagamento di contributi IVS, e relative somme CP_2
aggiuntive sanzioni, afferenti la Gestione commercianti.
Va esaminato e accolto il motivo relativo all'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' . CP_2
Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli
3 stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”. CP_2
Alla luce di tale quadro sistematico, l'iscrizione di tali categorie di soggetti (nel caso di specie, amministratore) nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all'effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1, co. 203, l. 662/1996.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari, la piena responsabilità ed i rischi di gestione, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, a fronte della contestazione di parte ricorrente di non avere svolto alcuna attività tale da legittimare l' ad iscriverla nella gestione commercianti. CP_2
Ritiene il decidente che l' non ha provato che la ricorrente, nel periodo in esame, abbia CP_2
svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti.
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per sé non CP_2
consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
Ed invero l'Ente previdenziale ha argomentato, a sostegno della propria difesa, producendo le sentenze del Tribunale di Caltanissetta e della Corte d'Appello, ma relative ad un giudicato di periodi differenti (Aprile 2008-Dicembre 2013 - cifr. all. 2 memoria ) rispetto a quelli di CP_2 cui all'avviso addebito impugnato relativo al periodo 01-2016 al 12-2019.
L' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte della ricorrente dei CP_2 contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritta d'ufficio poiché accertata dal
Tribunale di Caltanissetta, con la Sentenza n. 429/16, confermata dalla Corte di appello di
Caltanissetta con la Sentenza n. 274/19.
Occorre, quindi, definire l'ambito oggettivo di operatività della preclusione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento ai diritti di credito.
4 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass. 25918/2014; 14771/2014), infatti,
“nel campo dei diritti "eterodeterminati", come quelli di credito, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall'attore, sicché preclude soltanto la possibilità di farlo nuovamente valere in un altro giudizio”.
Secondo l'orientamento unanime, infatti, i diritti eterodeterminati, infatti, a differenza dei diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, “possono essere fatti valere più volte fra gli stessi soggetti a condizione che, invariato il suo contenuto - il c.d. petitum - varino tuttavia i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè quelli che ne identificano la causa petendi. Sul piano processuale e della teoria del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto così che la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, sarà domanda nuova tutte le volte in cui essa sia basata su un diverso fatto costitutivo;
domanda, dunque, che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse. E invero
l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi (confr. Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9043)”.
Per tali ragioni, la preclusione derivante dal giudicato opera con riferimento a rapporti obbligatori solo se essi sussistono tra le medesime parti e si fondano sullo stesso titolo e coprono sia il dedotto che il deducibile e, quindi, tutti i fatti antecedenti alla pronuncia in esame.
Nel caso in esame, si deve ritenere che la pretesa contributiva, azionata con l'avviso di addebito opposto, non rientri nell'ambito di applicazione oggettivo del precedente giudicato, in quanto pur riguardante le stesse parti, non è riferito allo stesso titolo ed i medesimi periodi di contribuzione (contributi dovuti dalla ricorrente alla Gestione Commercianti dall'aprile
2008 e fino al dicembre 2013).
CP_ Parte ricorrente, nelle memorie del 20/09/2024 ha evidenziato che: “la difesa dell' è generica, argomentando a sostegno della propria difesa con un giudicato relativo a periodi
Aprile 2008-Dicembre 2013 (vedasi sentenza depositata da controparte) e relativo a periodi differenti rispetto a quelli di cui all'avviso addebito oggi impugnato, che adduce a tale prova, un giudicato formatosi sugli anni 2008-2013 differenti rispetto a quelli indicati nell'avviso oggi impugnato relativo al periodo 01-2016 al 12-2019”, rilevando, altresì, che, nel periodo contestato nell'avviso di addebito impugnato, la sig.ra rivestiva all'interno Parte_1
5 della società Arte Creta la carica di amministratore facente parte del Consiglio di amministrazione, ma non partecipava al lavoro aziendale con i caratteri delineati della consolidata giurisprudenza “dell'abitualità e della prevalenza”.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di amministratore di una società, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza e nel caso specifico nel periodo dal 01-2016 al 12- 2019.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito;
ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha riaffermato questo consolidato orientamento statuendo che: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018 e Cass. Sez.
Lav. n.3279/2020).
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a ruolo, grava CP_2
CP_ sull previdenziale il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato CP_2 assolvimento dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbito ogni ulteriore profilo, va dichiarata illegittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i coefficienti tariffari minimi previsti per le cause di previdenza aventi valore - da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 – stante l'assenza di istruttoria - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si CP_2 liquidano nell'intero in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
Caltanissetta 24/02/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
7