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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1300/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NT CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MANZI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI PACICCO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
30.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 64.494,20, oltre accessori e spese, vantato da CP_2 nei confronti di in forza dell'ordinanza di assegnazione
[...] Controparte_1
di somme, munita di formula esecutiva, del 25.6.2018 emessa in suo favore, quale creditore procedente, e nei confronti della società ingiunta, quale terzo pignorato, dal
G.E. di Foggia nella procedura esecutiva n. 3581/2017 R.G.Es.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2265/2018 del 28.11.2018), debitrice ingiunta, ha promosso Controparte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che il decreto ingiuntivo è basato su un'ordinanza di assegnazione somme a sua volta basata su un presunto credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'impresa NI, per il quale già pende ulteriore giudizio;
2) che nel 2015 è stato redatto il contratto di appalto tra l'opponente e l'impresa NI per l'edificazione di un complesso immobiliare a
Foggia; 3) che l'esecuzione dei lavori di appalto ha subito varie sospensioni imputabili all'impresa NI, con successiva chiusura del cantiere e ritardo nella consegna delle abitazioni;
4) che i lavori eseguiti dall'impresa NI presentavano numerosi difetti, come meglio indicati nella perizia in atti;
5) che il costo dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi è pari a € 165.000,40; 6) che tra l'opponente e l'impresa NI pende dinanzi al Tribunale di Foggia il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da quest'ultimo per il pagamento del corrispettivo dell'appalto (R.G. n. 6250/2018); 7) che dunque l'odierna opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti della impresa NI. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 13.7.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 30.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve darsi atto che vi è in atti la rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte opponente. Detta rinuncia tuttavia, in assenza della costituzione di un nuovo difensore, deve ritenersi priva di effetti. Va infatti osservato che a norma dell'art. 85 c.p.c. la rinuncia al mandato (al pari della revoca del mandato) ha effetto nei confronti delle altre parti solo dopo la valida costituzione in giudizio di un nuovo avvocato e che, dopo la rinuncia o la revoca del mandato, l'avvocato può compiere validamente gli atti del processo finché non venga effettivamente sostituito (cfr. Cass.
n. 12249/2020).
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
È agli atti l'ordinanza di assegnazione della somma di € 59.947,09 a titolo di capitale e di € 4.547,11 per spese, pronunciata dal G.E. del Tribunale di Foggia in data
25.6.2018 in favore dell'odierna opposta nella sua qualità di creditore procedente e nei confronti di quale terzo pignorato nella procedura Controparte_1
esecutiva n. 3581/2017 R.G. Es. Nell'ordinanza di cui innanzi si dà atto che il terzo pignorato (odierna opponente) aveva reso dichiarazione positiva circa l'esistenza del suo debito nei confronti del debitore esecutato dichiarando peraltro di Persona_1
aver accantonato la maggior somma di € 89.920,63.
Come noto, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. n.
9173/2018).
Viene dunque preliminarmente in rilievo la questione relativa alla duplicazione dei titoli esecutivi. pagina 3 di 7 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, è ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (cfr. Cass. n. 14737/2006: nella specie, la S.C. ha affermato che il c.t.u. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell'onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
È stato altresì affermato (cfr. Cass. n. 21768/2019) che “nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore. Tale principio si è venuto consolidando da tempo nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale. … Deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che “nulla vieti” tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 – , Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018).
Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo
(ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus pagina 4 di 7 obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori”.
Ciò posto, mette conto anzitutto evidenziare che nel caso di specie non sussiste nessuno dei limiti enunciati dalla giurisprudenza di legittimità: non quello del giudicato, stante la natura dell'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. n. 11404/2009:
“l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo”); non quello della carenza di interesse, essendo l'azione monitoria prodromica alla successiva iscrizione ipotecaria giudiziale quale legittimo strumento di garanzia del credito e non essendo l'ordinanza di assegnazione di somme titolo per l'iscrizione dell'ipoteca; non, infine, quello dell'abuso del diritto o del processo, non essendo ravvisabili scopi emulativi, fraudolenti o vessatori.
Tanto chiarito, secondo la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine pagina 5 di 7 di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta, mediante la produzione in giudizio dell'ordinanza di assegnazione di somme in suo favore, abbia fornito adeguata prova del credito. Infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito ha efficacia cogente e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata.
È altresì rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che non è stato in alcun modo assolto.
Invero, le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'insussistenza dell'azionato credito per i presunti inadempimenti del debitore esecutato, oltre che essere rimasta del tutto indimostrata in giudizio, è documentalmente smentita dalla dichiarazione positiva resa dalla stessa opponente nell'ambito della procedura esecutiva, come risultante dall'ordinanza di assegnazione di somme.
È noto infatti che quando il terzo pignorato ha reso una dichiarazione positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore procedente. Né risulta agli atti che l'opponente abbia impugnato l'ordinanza di assegnazione.
In definitiva, in assenza della prova del fatto estintivo dell'altrui credito,
l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto delle difese in concreto espletate in giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa eccezione o istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2265 del
28.11.2018;
b) DA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 18.11.2025
IL GIUDICE
NT CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NT CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2019 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MANZI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI PACICCO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
30.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 64.494,20, oltre accessori e spese, vantato da CP_2 nei confronti di in forza dell'ordinanza di assegnazione
[...] Controparte_1
di somme, munita di formula esecutiva, del 25.6.2018 emessa in suo favore, quale creditore procedente, e nei confronti della società ingiunta, quale terzo pignorato, dal
G.E. di Foggia nella procedura esecutiva n. 3581/2017 R.G.Es.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2265/2018 del 28.11.2018), debitrice ingiunta, ha promosso Controparte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che il decreto ingiuntivo è basato su un'ordinanza di assegnazione somme a sua volta basata su un presunto credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'impresa NI, per il quale già pende ulteriore giudizio;
2) che nel 2015 è stato redatto il contratto di appalto tra l'opponente e l'impresa NI per l'edificazione di un complesso immobiliare a
Foggia; 3) che l'esecuzione dei lavori di appalto ha subito varie sospensioni imputabili all'impresa NI, con successiva chiusura del cantiere e ritardo nella consegna delle abitazioni;
4) che i lavori eseguiti dall'impresa NI presentavano numerosi difetti, come meglio indicati nella perizia in atti;
5) che il costo dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi è pari a € 165.000,40; 6) che tra l'opponente e l'impresa NI pende dinanzi al Tribunale di Foggia il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da quest'ultimo per il pagamento del corrispettivo dell'appalto (R.G. n. 6250/2018); 7) che dunque l'odierna opponente non è debitrice di alcuna somma nei confronti della impresa NI. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 13.7.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 30.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve darsi atto che vi è in atti la rinuncia al mandato da parte del procuratore di parte opponente. Detta rinuncia tuttavia, in assenza della costituzione di un nuovo difensore, deve ritenersi priva di effetti. Va infatti osservato che a norma dell'art. 85 c.p.c. la rinuncia al mandato (al pari della revoca del mandato) ha effetto nei confronti delle altre parti solo dopo la valida costituzione in giudizio di un nuovo avvocato e che, dopo la rinuncia o la revoca del mandato, l'avvocato può compiere validamente gli atti del processo finché non venga effettivamente sostituito (cfr. Cass.
n. 12249/2020).
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
È agli atti l'ordinanza di assegnazione della somma di € 59.947,09 a titolo di capitale e di € 4.547,11 per spese, pronunciata dal G.E. del Tribunale di Foggia in data
25.6.2018 in favore dell'odierna opposta nella sua qualità di creditore procedente e nei confronti di quale terzo pignorato nella procedura Controparte_1
esecutiva n. 3581/2017 R.G. Es. Nell'ordinanza di cui innanzi si dà atto che il terzo pignorato (odierna opponente) aveva reso dichiarazione positiva circa l'esistenza del suo debito nei confronti del debitore esecutato dichiarando peraltro di Persona_1
aver accantonato la maggior somma di € 89.920,63.
Come noto, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. n.
9173/2018).
Viene dunque preliminarmente in rilievo la questione relativa alla duplicazione dei titoli esecutivi. pagina 3 di 7 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, è ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (cfr. Cass. n. 14737/2006: nella specie, la S.C. ha affermato che il c.t.u. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell'onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
È stato altresì affermato (cfr. Cass. n. 21768/2019) che “nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore. Tale principio si è venuto consolidando da tempo nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale. … Deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che “nulla vieti” tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 – , Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018).
Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo
(ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus pagina 4 di 7 obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori”.
Ciò posto, mette conto anzitutto evidenziare che nel caso di specie non sussiste nessuno dei limiti enunciati dalla giurisprudenza di legittimità: non quello del giudicato, stante la natura dell'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. n. 11404/2009:
“l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo”); non quello della carenza di interesse, essendo l'azione monitoria prodromica alla successiva iscrizione ipotecaria giudiziale quale legittimo strumento di garanzia del credito e non essendo l'ordinanza di assegnazione di somme titolo per l'iscrizione dell'ipoteca; non, infine, quello dell'abuso del diritto o del processo, non essendo ravvisabili scopi emulativi, fraudolenti o vessatori.
Tanto chiarito, secondo la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine pagina 5 di 7 di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta, mediante la produzione in giudizio dell'ordinanza di assegnazione di somme in suo favore, abbia fornito adeguata prova del credito. Infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito ha efficacia cogente e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata.
È altresì rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che non è stato in alcun modo assolto.
Invero, le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'insussistenza dell'azionato credito per i presunti inadempimenti del debitore esecutato, oltre che essere rimasta del tutto indimostrata in giudizio, è documentalmente smentita dalla dichiarazione positiva resa dalla stessa opponente nell'ambito della procedura esecutiva, come risultante dall'ordinanza di assegnazione di somme.
È noto infatti che quando il terzo pignorato ha reso una dichiarazione positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore procedente. Né risulta agli atti che l'opponente abbia impugnato l'ordinanza di assegnazione.
In definitiva, in assenza della prova del fatto estintivo dell'altrui credito,
l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto delle difese in concreto espletate in giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa eccezione o istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2265 del
28.11.2018;
b) DA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 18.11.2025
IL GIUDICE
NT CE
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