Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5202 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: lesione personale, vertente
T R A
, , , quali eredi e successori Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione Persona_1
in sostituzione del precedente difensore, dagli avv.ti Concetta Papa e Giuseppe Libertino;
ATTORE
NONCHE'
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di CP_1
costituzione, dall'Avv. Luisa Durazzano, presso il cui studio in Caserta alla via M. Ruta n.46 è
elettivamente domiciliato;
CONVENUTO RICONVENZIONALE
NONCHE'
DI rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di CP_2
costituzione, dall'Avv. Gianluca Fuschetti, presso il cui studio in Caserta, alla via G.M. Bosco è
elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, innanzi Persona_1
all'intestato Tribunale, e , al fine di ottenere il risarcimento di tutti CP_1 Controparte_3
i danni patiti, ivi compresi il danno biologico, esistenziale e di relazione a seguito dell'episodio verificatosi in data 25.02.2002, allorché, negli uffici della (in Maddaloni alla Via CP_4
Appia n.225,) veniva offeso, minacciato ed aggredito fisicamente da Controparte_5 CP_1
e
[...] Persona_1 Controparte_3
In seguito a tale evento l'attore sporgeva, contro gli autori dell'aggressione, atto di querela per la quale venivano tutti rinviati a giudizio.
Il giudizio penale si concludeva con la sentenza n.36 del 2008, del Giudice di Pace di Maddaloni,
divenuta esecutiva, con la quale i rei venivano condannati alla pena di Euro 400.00 di multa, cadauno,
al risarcimento in solido tra loro, dei danni morali quantificati in Euro 1000,00 ed al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi con separato giudizio civile.
La sentenza de qua veniva appellata dagli imputati, ed il successivo giudizio terminava con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
Si costituiva in giudizio contestando gli assunti avversi in ordine alla sussistenza CP_1
della propria responsabilità e concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Proponeva altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento del danno morale consistente nello stress e nel patema d'animo indotto dalla preoccupazione di perdere il proprio posto di lavoro e nella lesione della propria reputazione. In corso di causa, in data 11.10.2023 l'attore decedeva, come dichiarato dal suo difensore nelle note depositate, e si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rispettivamente moglie e figli di .
[...] Persona_2
Ciò premesso, la domanda proposta risulta fondata, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Agli atti risulta che le parti non abbiano proposto ricorso per Cassazione, pertanto ai sensi dell'art.648
comma II, la sentenza emessa in sede penale, deve considerarsi irrevocabile. Infatti, ai sensi del suddetto articolo “la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.”
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che recepisce i principi espressi dalle S.U. nella pronuncia n. 10086 del 1998, che per prime hanno evidenziato lo stretto ed inscindibile legame tra “sopravvenienza “della causa estintiva del reato e “validità” della condanna alle statuizioni civili nel grado immediatamente precedente, l'art.578 c.p.p. comma 1 ( “Quando nei
confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al
risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte
di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili”), trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la causa estintiva del reato sopravvenga alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili.
In forza della citata disposizione, dunque, possono essere tenute ferme le statuizioni civili, nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna.
E ciò trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore ha voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo positivo sulla responsabilità penale dell'imputato” ( così Sent. N,. 24458 del 2018, in senso conforme Sez.
4. n. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è illegittima la sentenza di appello, nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è avvenuta prima della pronuncia di primo grado,
conferma le statuizioni civili in questa contenute;
in tale ipotesi, infatti non sussistono i presupposti di operatività dell'art.578 c.p.p. ( Sent. Sez.Unite n. 10086 del 1998)
Anche successivamente la Corte di Cassazione ha ribadito che, quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute.
Nel caso di specie, la sentenza del Giudice di Pace è stata emessa in data 05.06.2008, mentre il reato si è prescritto in data 25.08.2009, ne consegue che la causa estintiva è sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ne consegue che, in presenza di una sentenza penale irrevocabile, il giudice civile o amministrativo
è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi provata la condotta illecita posta in essere dai convenuti,
ovvero che quest'ultimi hanno offeso, minacciato ed aggradito fisicamente Persona_1
causandogli delle lesioni consistenti in un trauma contusivo cranio facciale, escoriazioni regione laterale del collo e trauma contusivo addominale.
Non può, quindi, che confermarsi la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti dedotti in giudizio,
la sussistenza delle lesioni riportate dal (accertate dal ctu, dott. Persona_1 Persona_3
nominato nel presente giudizio), il nesso eziologico tra le lesioni e il fatto.
[...] Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine alla verificazione del fatto illecito in oggetto, può procedersi senz'altro alla quantificazione dei danni patiti dall'istante.
In proposito si rileva che secondo le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, in conseguenza del fatto per cui è causa ha subìto una lesione psicofisica, Persona_1
consistente in un trauma contusivo cranio facciale, escoriazioni regione laterale del collo, trauma contusivo addominale, così quantificate:
-) 5/6% di invalidità permanente;
-) 5 giorni di invalidità temporanea totale;
-) 5 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
Pertanto, tenuto conto della documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice e alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che sono congruamente motivate e pienamente condivisibili,
questo giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede attesa l'elaborazione delle stesse facendo riferimento alla determinazione del “valore punto”
rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (49
anni) - liquida in favore di , per i postumi permanenti residuati, quantificabili Persona_1
nella misura del 5,5% , la somma di € 7.677,00; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 575,00 per l'invalidità temporanea assoluta (5 giorni) e € 287,50 per l'invalidità
temporanea parziale al 50% (5 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 8.539,50.
L'importo complessivo di € 8.539,50 va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 5.596,00.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), su tale ultimo importo di € 5.596,00, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 11.383,47 ( di cui €
2.943,50 per rivalutazione e € 2.843,97per interessi), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno morale, si ricorda che il punto della situazione in tema di danno non patrimoniale è
stato operato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle quattro sentenze gemelle del 2008,
nn. 26972, 26973, 26974, 26975.
Secondo le Sezioni Unite, il danno risarcibile dal giudice civile si ripartisce in due grandi categorie,
il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale, per effetto del principio di tipicità sancito dall'art. 2059 c.c. è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ossia: a) in caso di fatto-reato, ex art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore in ipotesi determinate (ad esempio in tema di legge sulla privacy); c) nel caso di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in maniera unitaria, in modo da tenere conto di tutti i pregiudizi scaturiti dal fatto illecito, costituendo le figure classiche del danno biologico, morale ed esistenziale, mere categorie descrittive.
Nel caso di specie, i danni morali patiti dal risultano già riconosciuti e liquidati Persona_1
dal Giudice di Pace di Maddaloni, che con sentenza n. 36/2008 condannava gli imputati, in solido tra loro, al pagamento di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali subiti dalla persona offesa.
Pertanto, al fine di evitare un'ingiustificata duplicazione risarcitoria, tale posta di danno non può
trovare riconoscimento in questo giudizio.
Resta, infine, da esaminare, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
. Persona_2
Il convenuto lamentava che, per effetto della querela sporta da CP_1 Persona_1
nella quale veniva accusato di aver puntato la pistola d'ordinanza alla gola dello zio, subiva un danno morale, nonché un danno all'immagine e alla reputazione professionale, in considerazione della attività professionale svolta, quella di agente di polizia penitenziaria, allorquando veniva sottoposto a procedure disciplinari ed indagini sulla pistola di servizio.
Tale domanda non merita accoglimento.
In primo luogo, occorre precisare che il procedimento disciplinare a carico di traeva CP_1
origine dalla circostanza, come risolta dall' “Atto di incolpazione” (cfr. Protocollo n. 0008985 agli atti) “che lo stesso avesse partecipato unitamente ad altri al sequestro ed alle percosse ai danni di
Co
, per le quali gli è derivata una malattia giudicata guaribile in gg. s.c., come Persona_1
risulta dal referto medico dell'Ospedale di Caserta”.
Ne consegue, pertanto, che la causa del procedimento disciplinare sia da ravvisarsi esclusivamente nella condotta criminosa dallo stesso posta in essere.
Inoltre, nella sentenza penale prodotta agli atti, sentenza n. 36/2008, emessa dal Giudice di Pace di
Maddaloni, non viene escluso l'uso della pistola, anzi si legge “quella mattina ci fu una resa dei conti
preordinata su alcuni comportamenti della vittima, finita fra improperi, minacce e ingiurie, col
pestaggio (schiaffi, pugni e calci e con uso anche di un corpo contundente) di e Persona_1
con il suo ricovero in ospedale”.
Occorre, altresì, precisare che il danno non patrimoniale deve essere specificamente, non solo allegato, bensì anche provato, costituendo lo stesso un danno conseguenza e non certo un danno evento, di tal che esso non può ritenersi in re ipsa, nel senso che colui che ne chiede il risarcimento deve ottemperare ad un preciso onere probatorio, quand'anche attraverso presunzioni, della sua effettiva esistenza (e consistenza).
Nel caso di specie, nulla è stato offerto all'attenzione del giudice in riferimento al pregiudizio all'integrità morale del CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5202/14, ogni contraria istanza disattesa, così
provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
a titolo di risarcimento di danni, della somma di € 11.383,47, oltre interessi legali
[...]
dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
c) condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese e competenze che liquida in complessivi €5.310,00 di cui € 233,00 per Parte_3
spese e € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
S. Maria Capua Vetere, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33778 del 2017, Sez 4 n. 14014 del 2015).