Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
dott.ssa Costanza Comunale Giudice
dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 657/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiara Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
congiuntamente dagli avv.ti Lisa Taiti e Simone Frosini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 13.06.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 19.05.2025. pagina 1 di 6
Con ricorso depositato il 15.05.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Montemurlo
(PO) il 21.06.2018, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato nel procedimento che si è concluso con la sentenza di omologa della separazione n. 145 del 2024 pubblicata il
7.10.2024, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione Per_1 della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di loro.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di versamento dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti a carico del sig. in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
tenuto conto di quanto allegato nel ricorso e delle condizioni personali ed economiche dei coniugi, così come risultanti dai documenti prodotti.
pagina 2 di 6 Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati in Montemurlo (PO) il 21.06.2018 con atto trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. al n. 6 Parte 1 dell'anno
2018;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I Sig.ri e si accordano per l'affido condiviso di che ha CP_1 Parte_1 Per_1
fissato la propria residenza presso l'abitazione della madre in Prato, via Mayer n.14, che si considera collocazione “prevalente” seppure in ambito di un affidamento pressoché paritario.
2. La permanenza della minore presso i genitori si svolgerà secondo la seguente tabella riassuntiva mensile:
Giorno Prima Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana settimana Lunedì CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
Martedì Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 Mercoledì Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
Giovedì CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 Venerdì Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
Sabato Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1 Domenica Parte_1 CP_1 Parte_1 CP_1
3. I genitori accompagneranno e riprenderanno a scuola in c Per_1
con i giorni in cui ella starà presso ciascuno di loro, stesso per le attività extras per le visite mediche e/o altri impegni. Eventuali cambiamenti potranno essere dai genitori con congruo anticipo.
Vacanze estive. Durante le vacanze estive trascorrerà due settim on Per_1
consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti di volta in volta di maggio di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vac go del pernottamento.
Festività annuali. Durante le festività natalizie, trascorrerà con il pa di Per_1
Natale, come da tradizione della famiglia e il pranzo di Natale con me CP_1
da tradizione della famiglia durante le vacanze pasquali si sso Parte_1 Per_1
l'uno e l'altro genitore per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. pagina 3 di 6 I genitori si impegnano a concordare periodicamente e a condividere le linee guida dell'educazione della figlia e a garantire alla stessa un rapporto paritetico con le famiglie di origine di entrambi.
Quanto alle scelte relative alla scuola ed alle attività extra scolastiche di per quanto Per_1
attinente le decisioni da condividersi, si seguiranno le Linee Guida CNF come riportate nel proseguo dell'accordo, evidenziando che in ogni caso, anche in futuro, per scelte gravose quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Università o eventuali soggiorni all'estero le Parti dovranno necessariamente condividere la scelta e la relativa decisione, rendendosi necessario il consenso espresso di entrambi.
Per quanto attinente ogni decisione riguardante la vita sociale, le uscite e le frequentazioni della figlia le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli impegni della figlia, e Per_1
soprattutto a condividerli e deciderli insieme. Ogni decisione dovrà essere presa con il consenso espresso di entrambi i genitori. Per quanto attinente l'uso da parte di di smartphone, Per_1 tablet, computer e dispositivi elettronici in genere, ed in particolare l'iscrizione a social network di qualsiasi genere, e più in generale l'apertura di account di qualsiasi tipo sulla rete e fatta comunque salva ogni necessità legata allo studio o eventualmente richiesta dagli istituti scolastici, ogni decisione dovrà essere presa con il consenso espresso di entrambi.
In caso di disaccordo su questioni riguardanti l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale della figlia, i Sig.ri e si impegnano a ricorrere preliminarmente CP_1 Parte_1
alla mediazione familiare, prima di procedere al ricorso all'Autorità Giudiziaria.
4. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 rivalutabili ISTAT, a Parte_1 mezzo bonifico bancario sul conto di quest'ultima, i cui dati sono già in suo possesso, entro e non oltre il termine del giorno 29 di ogni mese. Il ritardato o omesso versamento dell'assegno perequativo suddetto legittima fin da ora la sig.ra a ricorrere all'art. 473 bis 37 cpc, Parte_1
oltre a tutelarsi in sede penale.
5. Le spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento, come elencate nelle Linee
Guida CNF che qui espressamente si riportano, vengono ripartite secondo le Linee Guida stesse, ma con esclusione delle spese riguardanti l'abbigliamento che rimangono a carico del Sig.
per espresso accordo delle parti. Le spese ordinarie che rientrano nel contributo CP_1
mensile di euro 500,00, pertanto, sono: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di pagina 4 di 6 medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima del divorzio o conseguenti al nuovo assetto determinato familiare, a condizione che si tratti di spesa sostenibile (all'uopo le parti danno atto che entrambe queste voci di spesa non sono presenti nell'assetto familiare ante separazione); trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli;
6. Le spese straordinarie verranno così ripartite
Madre Padre
spese straordinarie subordinate al
%
% consenso di entrambi i genitori
0 100
1 Rette di scuole private, spese di iscrizione, eventuali viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, libri scolastici, eventuali spese per trasporto urbano e extraurbano, spese universitarie escluse le spese per eventuali permanenze fuori sede per le quali andrà trovato specifico accordo.
2 Soggiorni all'estero per motivi di studio 20 80
20 80
3 Corsi ed attività artistiche, campi estivi, corsi informatica, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese straordinarie mezzi di trasporto (motorino, minicar etc.)
4 Spese sportive 20 80
0 100 5 Spese mediche (odontoiatriche, interventi chirurgici, non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, visite specialistiche etc.) 20 80 6 Organizzazione ricevimenti, feste, festeggiamenti figli.
Spese straordinarie non
subordinate al consenso di entrambi i genitori
1 Farmaci prescritti, visite e spese per 20 80 interventi chirurgici effettuati tramite
SSN, spese di bollo e assicurazione mezzi di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori pagina 5 di 6 7. Le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia sia percepito per l'intero dalla sig.ra che ne ha fatto richiesta, presentando il proprio Isee. Il Sig. rinuncia, Parte_1 CP_1 pertanto, alla propria quota dell'Assegno Unico del 50% in favore della Sig.ra che lo Parte_1
incasserà interamente.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la complessiva somma di Euro CP_1 Parte_1
60.000,00 quale assegno divorzile “una tantum”. La Sig.ra dà atto di aver già ricevuto Parte_1
la somma di Euro 20.000,00, quale acconto nelle more della separazione. Le parti pattuiscono che la restante somma di Euro 40.000,00 verrà versata nelle seguenti modalità:
Euro 15.000,00 entro 7 giorni dal deposito del ricorso per divorzio congiunto;
Euro 10.000,00 entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio;
Euro 15.000,00 entro e non oltre 4 mesi dalla predetta sentenza, con facoltà riconosciuta alla
Sig.ra di procedere esecutivamente nei confronti del Sig. anche a seguito di Parte_1 CP_1
7 (sette giorni) di ritardo nel versamento del contributo divorzile in suo favore secondo le predette modalità.
La mancata osservanza degli impegni economici assunti dal sig. per tale intendendosi CP_1
anche il ritardo nel versamento del contributo in favore della figlia e della ex coniuge nei termini sopra descritti, determina la facoltà per la sig.ra di procedere a tutela dei propri Parte_1 interessi dinanzi all'autorità giudiziaria come per legge, nonché per il recupero delle somme dovute. In ogni caso, ed all'esito del pagamento delle predette somme, i ricorrenti non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione del pregresso rapporto matrimoniale, non essendovi altra questione economica e/o patrimoniale pendente tra di loro.
C) prende atto delle seguenti condizioni:
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di contributo unificato che sono poste a carico del sig. CP_1
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Montemurlo (PO) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.06.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Giulia Simoni dott.ssa Lucia Schiaretti pagina 6 di 6