TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 368/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.12.2024, vertente TRA
, c.f. , rappresentata e difesa da Avv. Emilio Vaccai e Parte_1 C.F._1
Avv. CE Tiano;
PARTE OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Controparte_1 C.F._2
Nesossi;
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 RG n. 4314/21 emesso dal
Tribunale di Cosenza, notificato il 21/12/2021; Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra con atto di citazione, notificato il 26.1.2022 ed iscritto in data 27.1.2022, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 (RG n.
4314/21) emesso dal Tribunale di Cosenza e notificatole in data 21.12.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del SI. della complessiva somma di euro 21.076,34 Controparte_1 oltre interessi ed oltre spese e competenze del monitorio.
Il SI. , con il ricorso ex art. 633 c.p.c., aveva dedotto di avere contratto: Controparte_1
1) unitamente al sig. ed alla SI.ra , presso la UBI Parte_2 Parte_3
Banca di San Giovanni in Fiore (CS), in data 29 (più esattamente 30) settembre 2010, prestito n. 525497799 con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) per un valore da restituire pari a € 25.429,76;
2) unitamente al SI. , finanziamento n.13068132, concesso dalla Parte_2 Santander Consumer Bank in data 15 maggio 2012 pari ad un totale da restituire di € 15.617,81,00;
3) unitamente al SI. ed alla SI.ra , finanziamento Parte_2 Parte_3 contratto presso la UBI Banca di San Giovanni in Fiore (CS), in data 29/11/2017, avente n.
004/01162430 per un valore da restituire pari a € 14.372,55.
pagina 1 di 9 Di avere regolarmente estinto tutti e tre i finanziamenti, contratti anche nell'interesse del SI.
[...]
, tenuto in solido con gli altri beneficiari. Parte_2
Di avere pertanto diritto alla restituzione da parte del SI. , a titolo di Parte_2 regresso, quanto al finanziamento n. 525497799 (costo del finanziamento € 25.429,76) della somma pari ad 1/3 del detto finanziamento (€ 8.476,59); quanto al finanziamento n. 13068132 (costo del finanziamento € 15.617,81) della somma pari ad ½ del detto finanziamento (€ 7.808,90); quanto al finanziamento n. 004/01162430 (costo del finanziamento € 14.372,55), della somma pari ad 1/3 del detto finanziamento (€ 4.790,85), per un importo complessivo di € 21.076,34. Di avere presentato ricorso ex art. 481 c.c., per la fissazione, nei confronti dei chiamati all'eredità del predetto sig. , deceduto in data 07/03/2020, di un termine per Parte_2 l'accettazione dell'eredità, e che nell'ambito della detta procedura instaurata ex art. 749 c.p.c., in data 22/11/2021, le SI.re e , avevano dichiarato di Parte_1 Controparte_2 Parte_3 accettare l'eredità del congiunto (cfr. il verbale di udienza nel proc. n. Parte_2
2190/2021 V.G.).
Di avere diffidato, senza esito, con raccomandata del 12/11/2020, la sig.ra quale Parte_1 moglie ed erede del defunto SI. , al pagamento della somma di Parte_2
21.076,34, dovutagli in via di regresso. Di agire pertanto in via monitoria nei confronti della SI.ra per il pagamento del detto Parte_1 importo. La SI.ra a sostegno dell'opposizione ha eccepito anzitutto la natura parziaria dell'obbligazione Pt_1 a carico del coerede ai sensi dell'art. 754 c.c. essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione della loro quota ereditaria e dovendo tra loro contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c. “in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, evidenziando che, concorrendo ella coniuge nell'eredità, devoluta ex lege, del defunto con le due figlie e , ai sensi dell'art. 581 c.c. la quota ereditaria a lei Parte_3 Controparte_2 spettante è pari ad 1/3, cosicché ella sarebbe tenuta, al più, a tutto concedere, nei confronti del SI.
, in proporzione alla detta quota ereditaria, nei limiti di euro 7.025,44 (€ 21.076,34 : 3). CP_1
Parte opponente, inoltre, ha negato ricorrere ragioni di credito e diritto di regresso del SI. nei CP_1 confronti del defunto SI. , eccependo che le obbligazioni dedotte dal SI. Parte_2
erano state contratte nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, richiamando sul punto quanto CP_1 previsto all'art. 1298 c.c. Nel contestare il titolo e la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c., parte opponente ha eccepito che gli estratti conto allegati dal ricorrente per il periodo dal 2011 al 2019 non dimostrano il pagamento da parte del delle rate e del saldo ad estinzione dei finanziamenti dedotti e che non vi CP_1
è corrispondenza tra i finanziamenti indicati sugli estratti conto e quelli dedotti in ricorso ed ha disconosciuto la conformità con l'originale delle copie fotografiche dei contratti di prestito. Ha rilevato che il SI. non ha in alcun modo beneficiato dei finanziamenti dedotti, contratti PT nell'interesse esclusivo del e della sua famiglia, per ristrutturazione casa, acquisto di veicoli a lui CP_1 intestati e altro.
Ha evidenziato che, infatti, le somme erogate erano state accreditate sul conto corrente intestato al e che, a conferma di ciò, il aveva proceduto alla estinzione anticipata del Controparte_1 CP_1 prestito n. 004/01162430 contratto presso UBI Banca, autonomamente e senza consultare i presunti obbligati in solido.
pagina 2 di 9 Ha eccepito, inoltre, quanto al prestito contratto con Santander per un importo di € 15.617,81, che nel detto finanziamento il risultava unico beneficiario, essendo il Controparte_1 Parte_2
un mero garante.
[...] Ha infine eccepito essere intervenuta la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., decorrente dai pagamenti delle singole rate e del saldo. Ha chiesto quindi “- revocare il decreto ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 RG n. 4314/21 emesso dal Tribunale di Cosenza, notificato il
21/12/2021, per illegittimità, infondatezza e prescrizione della pretesa per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; in subordine la minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
/// L'opposto SI. si è costituito tempestivamente il 19.5.2022, resistendo Controparte_1 all'opposizione e: a) ponendo in dubbio che la quota ereditaria spettante alla SI.ra sia pari ad 1/3, Parte_1 evidenziando sul punto che “nulla esclude che nel caso de quo la successione possa essere avvenuta a seguito di testamento e dunque alla sig.ra sia stata riconosciuta una quota Pt_1 di eredità maggiore rispetto a quella degli altri eredi” e deducendo essere a carico della opponente l'onere di fornire la prova di quale sia la sua quota ereditaria;
b) rilevando che “in entrambi i contratti di prestito personale stipulati con la UBI Banca, il sig.
risulta essere richiedente, nonché beneficiario di entrambi i prestiti, e dunque, PT obbligato in solido alla restituzione” e rilevando non essere stata fornita da controparte la prova che i prestiti sarebbero stati richiesti nell'esclusivo interesse dell'opposto; sostenendo che, attesa la prematura morte del sig. , erano venuti meno gli accordi per la restituzione da PT parte del SI. di quanto a lui dovuto;
PT c) deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, trovando invece applicazione la prescrizione ordinaria, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
ribadendo il suo diritto ex art. 1299 c.c. ad agire in via di regresso e precisando che il pagamento della prima rata per la restituzione del finanziamento risale all'ottobre del 2010 e che la prescrizione era stata interrotta nell'ottobre del 2020 mediante formale messa in mora. Ha concluso chiedendo “1) Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine riconoscere al sig. la somma che verrà accertata in corso di causa con interessi e CP_1 rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
/// All'udienza figurata del 7.6.2022 sono stati concessi alle parti i termini previsti all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria parte opponente ha prodotto il ricorso presentato dal SI. Controparte_1 per la fissazione del termine ex art. 481 c.c. in cui lo stesso ricorrente indicava che l'eredità del defunto
SI. era devoluta per legge, nonché la dichiarazione di successione in morte di PT [...]
, in cui è indicato che l'eredità è devoluta per legge ed ha chiesto ammettersi Parte_2 interrogatorio formale dell'opposto SI. e prova per testi con i testi sig.ri Controparte_1 Tes_1
, e .
[...] Controparte_2 Parte_3 L'opposto, con la terza memoria, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della prova per testi con i sig.ri , e , in quanto aventi Parte_3 Controparte_2 Testimone_1
pagina 3 di 9 interesse a partecipare al giudizio ed in quanto la prova per testi integrerebbe testimonianza de relato priva di valenza rispetto alla documentazione prodotta. All'udienza del 7.3.2023 questo giudice, ha ammesso l'interrogatorio formale del sig. richiesto CP_1 da parte opponente e la prova per testi con il teste SI. , non ricorrendo per questi Testimone_1 incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc, in quanto non portatore di un interesse alla partecipazione al giudizio e, preso atto della eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente formulata da parte opposta, in considerazione dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc delle testi e , le quali, in quanto eredi del debitore, hanno un Parte_3 Controparte_2 interesse diretto a partecipare al giudizio, non ha ammesso le predette testi;
ha quindi delegato il GOT per l'espletamento dell'attività istruttoria, svoltasi all'udienza del 19.9.2023. All'udienza del 17.9.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte opponente ha depositato memoria di replica.
******************
Occorre anzitutto precisare, quanto al disconoscimento da parte opponente della conformità degli estratti conto allegati “ai fatti e alle cose rappresentate” (cfr. l'atto di citazione) e della conformità all'originale delle “copie fotografiche dei contratti di prestito” allegati al monitorio, che con il ricorso ex art. 633 c.p.c. risultano depositati i contratti e gli estratti conto in formato PDF;
che parte opposta nel costituirsi e nel depositare nuovamente gli estratti conto ed i contratti nel detto formato ha allegato attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 DL 132/2014 e degli articoli 16 decies e 16 undecies D.L. 179/2012, fra gli altri, dei documenti digitali depositati denominati “Estratti conto ” e CP_1
“contratto UBI Banca del 30 settembre 2010, composto da n. 15 pagine;
contratto UBI Banca del 17 novembre 2017” composto da n. 16 pagine;
“contratto prestito Santander” composto da n. 10 pagine..” quali copie conformi ai corrispondenti documenti cartacei in suo possesso. Si rileva inoltre che (Cass. Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”. Ed ancora, che (Cass. Ordinanza n. 13519/2022) “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Tanto precisato, premessa la genericità dei disconoscimenti, occorre rilevare anzitutto che la medesima parte opponente non nega, anzi ammette, la contrazione da parte del di prestiti (salvo eccepire CP_1 che gli stessi sarebbero stati contratti nell'esclusivo interesse del ), occorre rilevare poi che la CP_1
pagina 4 di 9 registrazione sugli estratti conto del C/c intestato al degli addebiti relativi alle rate di CP_1 ammortamento, risulta coerente con la ricorrenza da parte del ai finanziamenti dedotti;
deve CP_1 pertanto ritenersi che gli estratti conto allegati rappresentino l'effettivo andamento del pagamento dei ratei di ammortamento.
Quanto al finanziamento concesso in 84 rate in data 30.9.2010 contratto con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca), al pagamento della rata n. 84 annotata quale operazione eseguita in data 2.10.2017 sull'estratto del C/c intestato al è specificato: “Pag. rata Amm. N. 84 Controparte_1 Parte_4
”; che il nominativo del PI CE si trova anche con riguardo ad operazioni
[...] di addebito della rata di ammortamento del prestito n. 1162430. (cfr. l'addebito rata n. 10 annotato sull'Estratto di C/c in data 1.10.2018), ciò a dimostrazione della corrispondenza delle rate e decorrenza dei due prestiti nonché dei nominativi dei contraenti, come riportati nei contratti allegati da parte opposta;
tali elementi consentono di ritenere la conformità, attestata anche dal difensore dell'opposto, agli originali cartacei.
Quanto al prestito contratto con Santander, occorre rilevare che la stessa parte opponente non disconosce la contrazione del prestito da parte del SI. , ed eccepisce che nel detto contratto la CP_1 posizione assunta dal SI. è di mero garante, cosicché anche con riguardo al Parte_2 disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, alcun elemento indicativo di una non conformità risulta dedotto in atti, fondando anzi parte opponente la sua difesa sul dato testuale del detto contratto;
deve pertanto ritenersi anche per tale documento allegato la conformità, attestata anche dal difensore dell'opposto, all'originale cartaceo.
/// Quanto al merito, é fondata, anzitutto, l'eccezione di parte opponente in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione a carico dell'erede. L'art. 794 c.c. dispone in proposito che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero …”; l'art. 1295 c.c., a sua volta, con riguardo alle obbligazioni solidali, dispone che “Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17/10/1989 “Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà).
La pretesa creditoria azionata dal SI. nei confronti della moglie ed erede del Controparte_1 debitore, in presenza, per stessa enunciazione del creditore, di altri coeredi nella persona delle due figlie e (cfr. il ricorso ex art. 749 c.p.c. e la dichiarazione di Parte_3 Controparte_2 successione), non può pertanto essere azionata per l'intero nei confronti della SI.ra la quale, Pt_1 stante il concorso con le due figlie, ha diritto, ai sensi dell'art. 581 c.c., ad un terzo dell'eredità e pertanto risponde dei debiti del de cuius in proporzione alla sua quota, e, quindi, per un terzo.
Quanto alla eccezione di parte opposta circa la mancanza di prova in ordine alla misura della quota di eredità spettante alla opponente SI.ra occorre rilevare che, a fronte della allegazione di parte Pt_1 opponente della dichiarazione di successione presentata l'8.6.2020 in morte del SI.
[...]
in cui è indicato che l'eredità è devolta “per legge” -come specificato anche nella Parte_2 istanza del 21.9.2021 presentata a suo tempo dal SI. per la fissazione del termine ex art. 481 CP_1
c.p.c. e 749 c.p.c. in cui è precisato che il SI. è deceduto senza lasciare testamento- , è a carico PT della parte opposta fornire la prova contraria -rimasta inadempiuta dal SI. di una devoluzione CP_1 dell'eredità (in via testamentaria), per una quota maggiore in favore della SI.ra Pt_1
pagina 5 di 9 /// Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di parte opponente, la quale sostiene che le obbligazioni dedotte sono state contratte nell'interesse esclusivo del SI. , con conseguente Controparte_1 esclusione di obbligazioni a carico del de cuius verso il , non ricorrendo diritto di regresso del CP_1
verso il defunto SI. . CP_1 PT Ai sensi dell'art. 1298, I comma, c.c. “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”. La regola della divisione fra i debitori (e i creditori) dell'obbligazione solidale nei rapporti interni opera in forza di una presunzione semplice. La Corte di Cassazione in proposito ha affermato “L'art 1298 cc, che regola i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, dispone che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi e che le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente. Trattandosi di presunzioni semplici, la prova contraria - e cioè che la obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei vari condebitori ovvero che le parti di ciascuno di essi siano diseguali - può essere data con ogni mezzo. Il relativo apprezzamento e riservato al giudice del merito, il cui potere discrezionale al riguardo trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. 1509/1965). Esaminando la documentazione contrattuale relativa ai contratti di finanziamento, risulta fondata anzitutto la contestazione di parte opponente, la quale ha evidenziato che nel contratto di finanziamento stipulato con la Santander il solo è indicato quale cliente mentre il SI. Controparte_1 PT sarebbe un mero garante. Ed il medesimo opposto nella comparsa di costituzione, afferma “in entrambi i contratti di prestito personale stipulati con la UBI Banca, il sig. risulta essere richiedente, nonché beneficiario di PT entrambi i prestiti, e dunque, obbligato in solido alla restituzione”, senza nulla obiettare rispetto alla contestazione di parte opponente circa la posizione del SI. nel contratto di prestito stipulato PT con Santander, ove il SI. risulta indicato come coobbligato. PT
Ed invero, nel detto contratto con Santander n. 13068132 del 15.5.2012, in cui il cliente è identificato con il ed il SI. figura quale coobbligato, è al cliente che vengono erogate le Controparte_1 PT somme richieste (art 1 CGC) (e nel contratto è indicato unicamente l'Iban del SI. ) Controparte_1 ed è il cliente che si obbliga a rimborsare alla finanziaria l'importo convenuto (art 3 CGC) ed è nei confronti del cliente che sono dettate le disposizioni che regolano il contratto (ad es. diritto di recesso e di ripensamento, art. 2; rimborso anticipato da parte del cliente, art 4; pagamenti - diritto di ricevere la tabella dell'ammortamento, art 5; ritardo nel pagamento, art. 6) ed è al cliente consumatore che viene rilasciata una copia del contratto mentre il coobbligato dichiara unicamente di averne preso visione ed entra in rilievo nella dinamica del contratto unicamente in caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto (art.7). Il motivo del finanziamento, inoltre, risulta specificamente indicato: “motivo del prestito personale mobili arredamento + CSD Ducato” il che risulta indicativo di quanto evidenziato da parte opponente circa il fatto che i prestiti erano stati contratti in dipendenza di esigenze proprie del e della di lui CP_1 famiglia, fra cui la ristrutturazione dell'abitazione. Deve concludersi che, con riguardo al contratto stipulato con Santander in data 15.5.2012, il SI.
[...]
sia l'unico beneficiario del finanziamento al consumatore mentre la posizione del SI. CP_1
rispetto al contratto è sostanzialmente quella del garante, tenuto unicamente (in solido con il PT
pagina 6 di 9 cliente) verso la finanziaria, in caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, alla restituzione dell'intero debito residuo ed interessi di mora. Emerge pertanto, per tabulas, che l'obbligazione contratta dal SI. in relazione al PT finanziamento concesso da Santander è stata contratta nell'interesse esclusivo del SI. , rispetto CP_1 alla quale deve escludersi diritto di regresso del SI. nei confronti del SI. , e, per esso, CP_1 PT della sua erede SI.ra in dipendenza della estinzione del piano di ammortamento eseguita dal Pt_1
SI. per il prestito erogato da Santander. CP_1 Quanto agli altri due contratti di finanziamento, l'opponente, nel dedurre che tutti i finanziamenti dedotti dal SI. sono stati contratti unicamente nell'interesse del SI. , ha evidenziato che i CP_1 CP_1 tre finanziamenti sono stati erogati mediante accredito sul conto corrente del SI. . Controparte_1
Riguardo ai due prestiti erogati da Ubi Banca, si rileva che per il prestito contratto con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) il 30.9.2010 è previsto:
ancora, per il prestito contratto con Ubi Banca il 29.11.2017 è previsto:
, ed infatti accreditato il 29.11.2017 sul C/c del SI. . Controparte_1 In sede di interrogatorio formale l'opposto SI. riguardo ai prestiti da lui dedotti, ha Controparte_1 dichiarato che il SI. “ è stato beneficiario del 50% del prestito per cui è causa, mentre PT dell'altro 50% sono stato beneficiario io….. Le obbligazioni di cui ai prestiti oggetto di causa sono state contratte nel mio interesse nonché nell'interesse di , al 50% per i rispettivi bisogni…..Le PT somme vennero accreditate tutte sul mio conto corrente ed io ho provveduto a consegnare in contanti a
quanto da lui di volta in volta richiesto, fino al raggiungimento del 50% del prestito. Preciso PT che , oggi deceduto, era il padre della mia ex moglie….”. PT
Il teste SI. , marito della SI,ra (figlia del defunto SI. Testimone_1 Controparte_2
e genero della opponente SI.ra , introdotto da parte opponente, in ordine alle PT Pt_1 circostanze dedotte invece ha confermato che “ non è stato beneficiario dei prestiti, ma sapevo PT che aveva fatto da garante all'altro genero, , per prestiti dallo stesso contratti”; che i Controparte_1 prestiti in oggetto erano stati contratti nell'interesse esclusivo del SI. e della sua Controparte_1 famiglia, per ristrutturazione casa, acquisto veicoli a lui intestati ed altro;
che le somme erogate erano state accreditate solo sul conto corrente del ed utilizzate da questi nell'esclusivo Controparte_1 interesse suo e della sua famiglia ed ha precisato sul punto “…in quanto riferito da e da tutta la CP_1 famiglia di mia moglie;
non ricordo nel dettaglio gli importi, ma sicuramente si è trattato di diversi prestiti”. Osserva questo giudice che, se l'opposto SI, nel riferire che il suocero SI. era CP_1 PT direttamente interessato alla erogazione dei prestiti, nulla ha specificato circa i bisogni che il SI.
intendeva soddisfare con la contrazione dei debiti in solido con il , tuttavia -in disparte il PT CP_1 finanziamento erogato da Santander in ordine al quale emerge per tabulas, per quanto sopra detto, l'interesse esclusivo del alla sua stipulazione- le dichiarazioni rese dal teste SI. Controparte_1
sono rimaste del tutto generiche rispetto alle esigenze di esclusivo interesse del SI. Tes_1 [...]
alle quali sarebbero stati destinati che i finanziamenti erogati da Ubi Banca e dalla CP_1 finanziaria Banca 4- e non risultano idonee a vincere la presunzione della ricorrenza di un interesse pagina 7 di 9 del SI. quale beneficiario dei detti due prestiti, essendo indicato nei detti due contratti quale PT richiedente. Né la circostanza che le somme erogate rispettivamente da Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) e da Ubi
Banca siano state erogate mediante accredito sul conto corrente intestato al SI. Controparte_1 risulta, da sola, significativa di un interesse del solo ad ottenere il finanziamento, rappresentando CP_1 tale accredito una mera modalità di esecuzione da parte del mutuante dell'obbligo di erogare la somma oggetto del prestito. Deve pertanto escludersi che i prestiti di cui ai contratti con Banca 4- e con Ubi banca siano stati erogati nell'esclusivo interesse del SI. . Controparte_1 Quanto alla prova dell'avvenuta estinzione dei finanziamenti erogati da Ubi Banca e da Banca 4- (Gruppo Ubi Banca), la disamina degli estratti conto allegati da parte opponente consente di verificare il pagamento delle rate di ammortamento mediante addebito sul C/c intestato al SI. e CP_1 l'estinzione, in data 8.11.2019, mediante versamento della somma di euro 7.824,39 del finanziamento n. 1162430 (erogato da Ubi Banca il 29.11.2017), previo bonifico in data 7.11.2019, dal medesimo
, della somma di euro 8.822,65 (cfr. pag. 49 dell'allegato “Estratti conto” alla Controparte_1 comparsa di risposta di parte opposta), nonché l'estinzione in data 2.10.2017, mediante l'addebito dell'importo relativo all'ultima rata (la 84^), del finanziamento concesso in data 30.9.2010 da Banca 4-.
Nello specifico, sul detto conto corrente tra ottobre e novembre 2019 si registrano i seguenti movimenti relativi al finanziamento n. 1162430 (erogato da Ubi Banca il 29.11.2017):
e
Inoltre, in data 2.10.2017, si registra il seguente movimento relativo al finanziamento concesso in data
30.9.2010 da Banca 4-:
///
Quanto alla eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, la stessa risulta infondata. Osserva questo giudice, che in considerazione dell'unicità dell'obbligazione per il pagamento dei ratei di mutuo, la prescrizione applicabile nella fattispecie è quella decennale, individuandosi nella scadenza dell'ultima rata la scadenza dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. 4232 del 2023) e, risalendo i pagamenti estintivi dell'obbligo di restituzione rateale dei due prestiti rispettivamente alla data del 2.10.2017 e dell'8.11.2019, non può ritenersi maturata la prescrizione.
In conclusione, ritenuto che il contratto di finanziamento stipulato con Santander in data 15.5.2012 sia stato stipulato nell'interesse esclusivo del SI. ; rilevato invece che fra i richiedenti il prestito CP_1 negli altri due contratti di finanziamento stipulati con Ubi Banca il 29.11.2017 e da Banca 4- il
30.9.2010 figura il SI. e ritenuto che rispetto a tale dato testuale parte opponente non abbia PT fornito prova idonea a vincere la presunzione che tali contratti siano stati stipulati nell'interesse dei soggetti contraenti, operando quindi, nei rapporti interni fra i condebitori solidali altresì la presunzione pagina 8 di 9 di cui all'art. 1198 comma 2 c.c. (“Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”); ritenuta, infine, la natura parziaria dell'obbligazione gravante sulla SI.ra Pt_1 tenuta in proporzione alla sua quota di eredità, deve riconoscersi il diritto del SI. di Controparte_1 agire in via di regresso, ai sensi dell'art.1299 c.c., nei confronti della SI.ra per la ripetizione Pt_1 della minor somma di euro 4.422,48 [pari alla somma di euro 2.825,53 (euro 8.476,59 : 3 per il prestito n. 525497799 del 30.9.2010) e di euro 1.596,95 (euro 4.790,85 : 3 per il prestito n. 1162430 del
29.11.2017)]. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla SI.ra deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Invero, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. 21840/2013). Atteso il minor credito accertato per un importo inferiore a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto, quindi, deve essere revocato. Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso in minor misura è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la SI.ra deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto SI. Parte_1 Controparte_1 del minor importo di euro 4.422,48, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla messa in mora (17.11.2020), al soddisfo.
Le spese di lite, quantificate in base al decisum (scaglione 1.101,00-5.200,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, liquidate complessivamente in dispositivo, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla SI.ra avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1387/2021 del 3.12.2021 emesso dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, revoca il detto decreto ingiuntivo n. 1387/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza il 3.12.2021 (R.G. n.
4314/2021);
-condanna, per quanto in motivazione, parte opponente SI.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto SI. dell'importo di euro 4.422,48, oltre interessi nella misura legale ex Controparte_1 art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla messa in mora (17.11.2020), al soddisfo;
-condanna altresì parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Cosenza, 3 giugno 2025. Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 368 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.12.2024, vertente TRA
, c.f. , rappresentata e difesa da Avv. Emilio Vaccai e Parte_1 C.F._1
Avv. CE Tiano;
PARTE OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalba Controparte_1 C.F._2
Nesossi;
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 RG n. 4314/21 emesso dal
Tribunale di Cosenza, notificato il 21/12/2021; Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra con atto di citazione, notificato il 26.1.2022 ed iscritto in data 27.1.2022, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 (RG n.
4314/21) emesso dal Tribunale di Cosenza e notificatole in data 21.12.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del SI. della complessiva somma di euro 21.076,34 Controparte_1 oltre interessi ed oltre spese e competenze del monitorio.
Il SI. , con il ricorso ex art. 633 c.p.c., aveva dedotto di avere contratto: Controparte_1
1) unitamente al sig. ed alla SI.ra , presso la UBI Parte_2 Parte_3
Banca di San Giovanni in Fiore (CS), in data 29 (più esattamente 30) settembre 2010, prestito n. 525497799 con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) per un valore da restituire pari a € 25.429,76;
2) unitamente al SI. , finanziamento n.13068132, concesso dalla Parte_2 Santander Consumer Bank in data 15 maggio 2012 pari ad un totale da restituire di € 15.617,81,00;
3) unitamente al SI. ed alla SI.ra , finanziamento Parte_2 Parte_3 contratto presso la UBI Banca di San Giovanni in Fiore (CS), in data 29/11/2017, avente n.
004/01162430 per un valore da restituire pari a € 14.372,55.
pagina 1 di 9 Di avere regolarmente estinto tutti e tre i finanziamenti, contratti anche nell'interesse del SI.
[...]
, tenuto in solido con gli altri beneficiari. Parte_2
Di avere pertanto diritto alla restituzione da parte del SI. , a titolo di Parte_2 regresso, quanto al finanziamento n. 525497799 (costo del finanziamento € 25.429,76) della somma pari ad 1/3 del detto finanziamento (€ 8.476,59); quanto al finanziamento n. 13068132 (costo del finanziamento € 15.617,81) della somma pari ad ½ del detto finanziamento (€ 7.808,90); quanto al finanziamento n. 004/01162430 (costo del finanziamento € 14.372,55), della somma pari ad 1/3 del detto finanziamento (€ 4.790,85), per un importo complessivo di € 21.076,34. Di avere presentato ricorso ex art. 481 c.c., per la fissazione, nei confronti dei chiamati all'eredità del predetto sig. , deceduto in data 07/03/2020, di un termine per Parte_2 l'accettazione dell'eredità, e che nell'ambito della detta procedura instaurata ex art. 749 c.p.c., in data 22/11/2021, le SI.re e , avevano dichiarato di Parte_1 Controparte_2 Parte_3 accettare l'eredità del congiunto (cfr. il verbale di udienza nel proc. n. Parte_2
2190/2021 V.G.).
Di avere diffidato, senza esito, con raccomandata del 12/11/2020, la sig.ra quale Parte_1 moglie ed erede del defunto SI. , al pagamento della somma di Parte_2
21.076,34, dovutagli in via di regresso. Di agire pertanto in via monitoria nei confronti della SI.ra per il pagamento del detto Parte_1 importo. La SI.ra a sostegno dell'opposizione ha eccepito anzitutto la natura parziaria dell'obbligazione Pt_1 a carico del coerede ai sensi dell'art. 754 c.c. essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione della loro quota ereditaria e dovendo tra loro contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c. “in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, evidenziando che, concorrendo ella coniuge nell'eredità, devoluta ex lege, del defunto con le due figlie e , ai sensi dell'art. 581 c.c. la quota ereditaria a lei Parte_3 Controparte_2 spettante è pari ad 1/3, cosicché ella sarebbe tenuta, al più, a tutto concedere, nei confronti del SI.
, in proporzione alla detta quota ereditaria, nei limiti di euro 7.025,44 (€ 21.076,34 : 3). CP_1
Parte opponente, inoltre, ha negato ricorrere ragioni di credito e diritto di regresso del SI. nei CP_1 confronti del defunto SI. , eccependo che le obbligazioni dedotte dal SI. Parte_2
erano state contratte nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, richiamando sul punto quanto CP_1 previsto all'art. 1298 c.c. Nel contestare il titolo e la documentazione allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c., parte opponente ha eccepito che gli estratti conto allegati dal ricorrente per il periodo dal 2011 al 2019 non dimostrano il pagamento da parte del delle rate e del saldo ad estinzione dei finanziamenti dedotti e che non vi CP_1
è corrispondenza tra i finanziamenti indicati sugli estratti conto e quelli dedotti in ricorso ed ha disconosciuto la conformità con l'originale delle copie fotografiche dei contratti di prestito. Ha rilevato che il SI. non ha in alcun modo beneficiato dei finanziamenti dedotti, contratti PT nell'interesse esclusivo del e della sua famiglia, per ristrutturazione casa, acquisto di veicoli a lui CP_1 intestati e altro.
Ha evidenziato che, infatti, le somme erogate erano state accreditate sul conto corrente intestato al e che, a conferma di ciò, il aveva proceduto alla estinzione anticipata del Controparte_1 CP_1 prestito n. 004/01162430 contratto presso UBI Banca, autonomamente e senza consultare i presunti obbligati in solido.
pagina 2 di 9 Ha eccepito, inoltre, quanto al prestito contratto con Santander per un importo di € 15.617,81, che nel detto finanziamento il risultava unico beneficiario, essendo il Controparte_1 Parte_2
un mero garante.
[...] Ha infine eccepito essere intervenuta la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., decorrente dai pagamenti delle singole rate e del saldo. Ha chiesto quindi “- revocare il decreto ingiuntivo n. 1387/21 del 03/12/2021 RG n. 4314/21 emesso dal Tribunale di Cosenza, notificato il
21/12/2021, per illegittimità, infondatezza e prescrizione della pretesa per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; in subordine la minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
/// L'opposto SI. si è costituito tempestivamente il 19.5.2022, resistendo Controparte_1 all'opposizione e: a) ponendo in dubbio che la quota ereditaria spettante alla SI.ra sia pari ad 1/3, Parte_1 evidenziando sul punto che “nulla esclude che nel caso de quo la successione possa essere avvenuta a seguito di testamento e dunque alla sig.ra sia stata riconosciuta una quota Pt_1 di eredità maggiore rispetto a quella degli altri eredi” e deducendo essere a carico della opponente l'onere di fornire la prova di quale sia la sua quota ereditaria;
b) rilevando che “in entrambi i contratti di prestito personale stipulati con la UBI Banca, il sig.
risulta essere richiedente, nonché beneficiario di entrambi i prestiti, e dunque, PT obbligato in solido alla restituzione” e rilevando non essere stata fornita da controparte la prova che i prestiti sarebbero stati richiesti nell'esclusivo interesse dell'opposto; sostenendo che, attesa la prematura morte del sig. , erano venuti meno gli accordi per la restituzione da PT parte del SI. di quanto a lui dovuto;
PT c) deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, trovando invece applicazione la prescrizione ordinaria, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
ribadendo il suo diritto ex art. 1299 c.c. ad agire in via di regresso e precisando che il pagamento della prima rata per la restituzione del finanziamento risale all'ottobre del 2010 e che la prescrizione era stata interrotta nell'ottobre del 2020 mediante formale messa in mora. Ha concluso chiedendo “1) Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine riconoscere al sig. la somma che verrà accertata in corso di causa con interessi e CP_1 rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
/// All'udienza figurata del 7.6.2022 sono stati concessi alle parti i termini previsti all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria parte opponente ha prodotto il ricorso presentato dal SI. Controparte_1 per la fissazione del termine ex art. 481 c.c. in cui lo stesso ricorrente indicava che l'eredità del defunto
SI. era devoluta per legge, nonché la dichiarazione di successione in morte di PT [...]
, in cui è indicato che l'eredità è devoluta per legge ed ha chiesto ammettersi Parte_2 interrogatorio formale dell'opposto SI. e prova per testi con i testi sig.ri Controparte_1 Tes_1
, e .
[...] Controparte_2 Parte_3 L'opposto, con la terza memoria, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., della prova per testi con i sig.ri , e , in quanto aventi Parte_3 Controparte_2 Testimone_1
pagina 3 di 9 interesse a partecipare al giudizio ed in quanto la prova per testi integrerebbe testimonianza de relato priva di valenza rispetto alla documentazione prodotta. All'udienza del 7.3.2023 questo giudice, ha ammesso l'interrogatorio formale del sig. richiesto CP_1 da parte opponente e la prova per testi con il teste SI. , non ricorrendo per questi Testimone_1 incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc, in quanto non portatore di un interesse alla partecipazione al giudizio e, preso atto della eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente formulata da parte opposta, in considerazione dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc delle testi e , le quali, in quanto eredi del debitore, hanno un Parte_3 Controparte_2 interesse diretto a partecipare al giudizio, non ha ammesso le predette testi;
ha quindi delegato il GOT per l'espletamento dell'attività istruttoria, svoltasi all'udienza del 19.9.2023. All'udienza del 17.9.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte opponente ha depositato memoria di replica.
******************
Occorre anzitutto precisare, quanto al disconoscimento da parte opponente della conformità degli estratti conto allegati “ai fatti e alle cose rappresentate” (cfr. l'atto di citazione) e della conformità all'originale delle “copie fotografiche dei contratti di prestito” allegati al monitorio, che con il ricorso ex art. 633 c.p.c. risultano depositati i contratti e gli estratti conto in formato PDF;
che parte opposta nel costituirsi e nel depositare nuovamente gli estratti conto ed i contratti nel detto formato ha allegato attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 DL 132/2014 e degli articoli 16 decies e 16 undecies D.L. 179/2012, fra gli altri, dei documenti digitali depositati denominati “Estratti conto ” e CP_1
“contratto UBI Banca del 30 settembre 2010, composto da n. 15 pagine;
contratto UBI Banca del 17 novembre 2017” composto da n. 16 pagine;
“contratto prestito Santander” composto da n. 10 pagine..” quali copie conformi ai corrispondenti documenti cartacei in suo possesso. Si rileva inoltre che (Cass. Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa”. Ed ancora, che (Cass. Ordinanza n. 13519/2022) “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.
Tanto precisato, premessa la genericità dei disconoscimenti, occorre rilevare anzitutto che la medesima parte opponente non nega, anzi ammette, la contrazione da parte del di prestiti (salvo eccepire CP_1 che gli stessi sarebbero stati contratti nell'esclusivo interesse del ), occorre rilevare poi che la CP_1
pagina 4 di 9 registrazione sugli estratti conto del C/c intestato al degli addebiti relativi alle rate di CP_1 ammortamento, risulta coerente con la ricorrenza da parte del ai finanziamenti dedotti;
deve CP_1 pertanto ritenersi che gli estratti conto allegati rappresentino l'effettivo andamento del pagamento dei ratei di ammortamento.
Quanto al finanziamento concesso in 84 rate in data 30.9.2010 contratto con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca), al pagamento della rata n. 84 annotata quale operazione eseguita in data 2.10.2017 sull'estratto del C/c intestato al è specificato: “Pag. rata Amm. N. 84 Controparte_1 Parte_4
”; che il nominativo del PI CE si trova anche con riguardo ad operazioni
[...] di addebito della rata di ammortamento del prestito n. 1162430. (cfr. l'addebito rata n. 10 annotato sull'Estratto di C/c in data 1.10.2018), ciò a dimostrazione della corrispondenza delle rate e decorrenza dei due prestiti nonché dei nominativi dei contraenti, come riportati nei contratti allegati da parte opposta;
tali elementi consentono di ritenere la conformità, attestata anche dal difensore dell'opposto, agli originali cartacei.
Quanto al prestito contratto con Santander, occorre rilevare che la stessa parte opponente non disconosce la contrazione del prestito da parte del SI. , ed eccepisce che nel detto contratto la CP_1 posizione assunta dal SI. è di mero garante, cosicché anche con riguardo al Parte_2 disconoscimento della conformità della copia all'originale del contratto, alcun elemento indicativo di una non conformità risulta dedotto in atti, fondando anzi parte opponente la sua difesa sul dato testuale del detto contratto;
deve pertanto ritenersi anche per tale documento allegato la conformità, attestata anche dal difensore dell'opposto, all'originale cartaceo.
/// Quanto al merito, é fondata, anzitutto, l'eccezione di parte opponente in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione a carico dell'erede. L'art. 794 c.c. dispone in proposito che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero …”; l'art. 1295 c.c., a sua volta, con riguardo alle obbligazioni solidali, dispone che “Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17/10/1989 “Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà).
La pretesa creditoria azionata dal SI. nei confronti della moglie ed erede del Controparte_1 debitore, in presenza, per stessa enunciazione del creditore, di altri coeredi nella persona delle due figlie e (cfr. il ricorso ex art. 749 c.p.c. e la dichiarazione di Parte_3 Controparte_2 successione), non può pertanto essere azionata per l'intero nei confronti della SI.ra la quale, Pt_1 stante il concorso con le due figlie, ha diritto, ai sensi dell'art. 581 c.c., ad un terzo dell'eredità e pertanto risponde dei debiti del de cuius in proporzione alla sua quota, e, quindi, per un terzo.
Quanto alla eccezione di parte opposta circa la mancanza di prova in ordine alla misura della quota di eredità spettante alla opponente SI.ra occorre rilevare che, a fronte della allegazione di parte Pt_1 opponente della dichiarazione di successione presentata l'8.6.2020 in morte del SI.
[...]
in cui è indicato che l'eredità è devolta “per legge” -come specificato anche nella Parte_2 istanza del 21.9.2021 presentata a suo tempo dal SI. per la fissazione del termine ex art. 481 CP_1
c.p.c. e 749 c.p.c. in cui è precisato che il SI. è deceduto senza lasciare testamento- , è a carico PT della parte opposta fornire la prova contraria -rimasta inadempiuta dal SI. di una devoluzione CP_1 dell'eredità (in via testamentaria), per una quota maggiore in favore della SI.ra Pt_1
pagina 5 di 9 /// Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di parte opponente, la quale sostiene che le obbligazioni dedotte sono state contratte nell'interesse esclusivo del SI. , con conseguente Controparte_1 esclusione di obbligazioni a carico del de cuius verso il , non ricorrendo diritto di regresso del CP_1
verso il defunto SI. . CP_1 PT Ai sensi dell'art. 1298, I comma, c.c. “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”. La regola della divisione fra i debitori (e i creditori) dell'obbligazione solidale nei rapporti interni opera in forza di una presunzione semplice. La Corte di Cassazione in proposito ha affermato “L'art 1298 cc, che regola i rapporti interni tra debitori o creditori solidali, dispone che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi e che le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente. Trattandosi di presunzioni semplici, la prova contraria - e cioè che la obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei vari condebitori ovvero che le parti di ciascuno di essi siano diseguali - può essere data con ogni mezzo. Il relativo apprezzamento e riservato al giudice del merito, il cui potere discrezionale al riguardo trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. 1509/1965). Esaminando la documentazione contrattuale relativa ai contratti di finanziamento, risulta fondata anzitutto la contestazione di parte opponente, la quale ha evidenziato che nel contratto di finanziamento stipulato con la Santander il solo è indicato quale cliente mentre il SI. Controparte_1 PT sarebbe un mero garante. Ed il medesimo opposto nella comparsa di costituzione, afferma “in entrambi i contratti di prestito personale stipulati con la UBI Banca, il sig. risulta essere richiedente, nonché beneficiario di PT entrambi i prestiti, e dunque, obbligato in solido alla restituzione”, senza nulla obiettare rispetto alla contestazione di parte opponente circa la posizione del SI. nel contratto di prestito stipulato PT con Santander, ove il SI. risulta indicato come coobbligato. PT
Ed invero, nel detto contratto con Santander n. 13068132 del 15.5.2012, in cui il cliente è identificato con il ed il SI. figura quale coobbligato, è al cliente che vengono erogate le Controparte_1 PT somme richieste (art 1 CGC) (e nel contratto è indicato unicamente l'Iban del SI. ) Controparte_1 ed è il cliente che si obbliga a rimborsare alla finanziaria l'importo convenuto (art 3 CGC) ed è nei confronti del cliente che sono dettate le disposizioni che regolano il contratto (ad es. diritto di recesso e di ripensamento, art. 2; rimborso anticipato da parte del cliente, art 4; pagamenti - diritto di ricevere la tabella dell'ammortamento, art 5; ritardo nel pagamento, art. 6) ed è al cliente consumatore che viene rilasciata una copia del contratto mentre il coobbligato dichiara unicamente di averne preso visione ed entra in rilievo nella dinamica del contratto unicamente in caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto (art.7). Il motivo del finanziamento, inoltre, risulta specificamente indicato: “motivo del prestito personale mobili arredamento + CSD Ducato” il che risulta indicativo di quanto evidenziato da parte opponente circa il fatto che i prestiti erano stati contratti in dipendenza di esigenze proprie del e della di lui CP_1 famiglia, fra cui la ristrutturazione dell'abitazione. Deve concludersi che, con riguardo al contratto stipulato con Santander in data 15.5.2012, il SI.
[...]
sia l'unico beneficiario del finanziamento al consumatore mentre la posizione del SI. CP_1
rispetto al contratto è sostanzialmente quella del garante, tenuto unicamente (in solido con il PT
pagina 6 di 9 cliente) verso la finanziaria, in caso di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, alla restituzione dell'intero debito residuo ed interessi di mora. Emerge pertanto, per tabulas, che l'obbligazione contratta dal SI. in relazione al PT finanziamento concesso da Santander è stata contratta nell'interesse esclusivo del SI. , rispetto CP_1 alla quale deve escludersi diritto di regresso del SI. nei confronti del SI. , e, per esso, CP_1 PT della sua erede SI.ra in dipendenza della estinzione del piano di ammortamento eseguita dal Pt_1
SI. per il prestito erogato da Santander. CP_1 Quanto agli altri due contratti di finanziamento, l'opponente, nel dedurre che tutti i finanziamenti dedotti dal SI. sono stati contratti unicamente nell'interesse del SI. , ha evidenziato che i CP_1 CP_1 tre finanziamenti sono stati erogati mediante accredito sul conto corrente del SI. . Controparte_1
Riguardo ai due prestiti erogati da Ubi Banca, si rileva che per il prestito contratto con Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) il 30.9.2010 è previsto:
ancora, per il prestito contratto con Ubi Banca il 29.11.2017 è previsto:
, ed infatti accreditato il 29.11.2017 sul C/c del SI. . Controparte_1 In sede di interrogatorio formale l'opposto SI. riguardo ai prestiti da lui dedotti, ha Controparte_1 dichiarato che il SI. “ è stato beneficiario del 50% del prestito per cui è causa, mentre PT dell'altro 50% sono stato beneficiario io….. Le obbligazioni di cui ai prestiti oggetto di causa sono state contratte nel mio interesse nonché nell'interesse di , al 50% per i rispettivi bisogni…..Le PT somme vennero accreditate tutte sul mio conto corrente ed io ho provveduto a consegnare in contanti a
quanto da lui di volta in volta richiesto, fino al raggiungimento del 50% del prestito. Preciso PT che , oggi deceduto, era il padre della mia ex moglie….”. PT
Il teste SI. , marito della SI,ra (figlia del defunto SI. Testimone_1 Controparte_2
e genero della opponente SI.ra , introdotto da parte opponente, in ordine alle PT Pt_1 circostanze dedotte invece ha confermato che “ non è stato beneficiario dei prestiti, ma sapevo PT che aveva fatto da garante all'altro genero, , per prestiti dallo stesso contratti”; che i Controparte_1 prestiti in oggetto erano stati contratti nell'interesse esclusivo del SI. e della sua Controparte_1 famiglia, per ristrutturazione casa, acquisto veicoli a lui intestati ed altro;
che le somme erogate erano state accreditate solo sul conto corrente del ed utilizzate da questi nell'esclusivo Controparte_1 interesse suo e della sua famiglia ed ha precisato sul punto “…in quanto riferito da e da tutta la CP_1 famiglia di mia moglie;
non ricordo nel dettaglio gli importi, ma sicuramente si è trattato di diversi prestiti”. Osserva questo giudice che, se l'opposto SI, nel riferire che il suocero SI. era CP_1 PT direttamente interessato alla erogazione dei prestiti, nulla ha specificato circa i bisogni che il SI.
intendeva soddisfare con la contrazione dei debiti in solido con il , tuttavia -in disparte il PT CP_1 finanziamento erogato da Santander in ordine al quale emerge per tabulas, per quanto sopra detto, l'interesse esclusivo del alla sua stipulazione- le dichiarazioni rese dal teste SI. Controparte_1
sono rimaste del tutto generiche rispetto alle esigenze di esclusivo interesse del SI. Tes_1 [...]
alle quali sarebbero stati destinati che i finanziamenti erogati da Ubi Banca e dalla CP_1 finanziaria Banca 4- e non risultano idonee a vincere la presunzione della ricorrenza di un interesse pagina 7 di 9 del SI. quale beneficiario dei detti due prestiti, essendo indicato nei detti due contratti quale PT richiedente. Né la circostanza che le somme erogate rispettivamente da Banca 4- (Gruppo Ubi Banca) e da Ubi
Banca siano state erogate mediante accredito sul conto corrente intestato al SI. Controparte_1 risulta, da sola, significativa di un interesse del solo ad ottenere il finanziamento, rappresentando CP_1 tale accredito una mera modalità di esecuzione da parte del mutuante dell'obbligo di erogare la somma oggetto del prestito. Deve pertanto escludersi che i prestiti di cui ai contratti con Banca 4- e con Ubi banca siano stati erogati nell'esclusivo interesse del SI. . Controparte_1 Quanto alla prova dell'avvenuta estinzione dei finanziamenti erogati da Ubi Banca e da Banca 4- (Gruppo Ubi Banca), la disamina degli estratti conto allegati da parte opponente consente di verificare il pagamento delle rate di ammortamento mediante addebito sul C/c intestato al SI. e CP_1 l'estinzione, in data 8.11.2019, mediante versamento della somma di euro 7.824,39 del finanziamento n. 1162430 (erogato da Ubi Banca il 29.11.2017), previo bonifico in data 7.11.2019, dal medesimo
, della somma di euro 8.822,65 (cfr. pag. 49 dell'allegato “Estratti conto” alla Controparte_1 comparsa di risposta di parte opposta), nonché l'estinzione in data 2.10.2017, mediante l'addebito dell'importo relativo all'ultima rata (la 84^), del finanziamento concesso in data 30.9.2010 da Banca 4-.
Nello specifico, sul detto conto corrente tra ottobre e novembre 2019 si registrano i seguenti movimenti relativi al finanziamento n. 1162430 (erogato da Ubi Banca il 29.11.2017):
e
Inoltre, in data 2.10.2017, si registra il seguente movimento relativo al finanziamento concesso in data
30.9.2010 da Banca 4-:
///
Quanto alla eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, la stessa risulta infondata. Osserva questo giudice, che in considerazione dell'unicità dell'obbligazione per il pagamento dei ratei di mutuo, la prescrizione applicabile nella fattispecie è quella decennale, individuandosi nella scadenza dell'ultima rata la scadenza dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. 4232 del 2023) e, risalendo i pagamenti estintivi dell'obbligo di restituzione rateale dei due prestiti rispettivamente alla data del 2.10.2017 e dell'8.11.2019, non può ritenersi maturata la prescrizione.
In conclusione, ritenuto che il contratto di finanziamento stipulato con Santander in data 15.5.2012 sia stato stipulato nell'interesse esclusivo del SI. ; rilevato invece che fra i richiedenti il prestito CP_1 negli altri due contratti di finanziamento stipulati con Ubi Banca il 29.11.2017 e da Banca 4- il
30.9.2010 figura il SI. e ritenuto che rispetto a tale dato testuale parte opponente non abbia PT fornito prova idonea a vincere la presunzione che tali contratti siano stati stipulati nell'interesse dei soggetti contraenti, operando quindi, nei rapporti interni fra i condebitori solidali altresì la presunzione pagina 8 di 9 di cui all'art. 1198 comma 2 c.c. (“Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”); ritenuta, infine, la natura parziaria dell'obbligazione gravante sulla SI.ra Pt_1 tenuta in proporzione alla sua quota di eredità, deve riconoscersi il diritto del SI. di Controparte_1 agire in via di regresso, ai sensi dell'art.1299 c.c., nei confronti della SI.ra per la ripetizione Pt_1 della minor somma di euro 4.422,48 [pari alla somma di euro 2.825,53 (euro 8.476,59 : 3 per il prestito n. 525497799 del 30.9.2010) e di euro 1.596,95 (euro 4.790,85 : 3 per il prestito n. 1162430 del
29.11.2017)]. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla SI.ra deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Invero, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. 21840/2013). Atteso il minor credito accertato per un importo inferiore a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto, quindi, deve essere revocato. Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso in minor misura è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la SI.ra deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto SI. Parte_1 Controparte_1 del minor importo di euro 4.422,48, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla messa in mora (17.11.2020), al soddisfo.
Le spese di lite, quantificate in base al decisum (scaglione 1.101,00-5.200,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, liquidate complessivamente in dispositivo, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dalla SI.ra avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1387/2021 del 3.12.2021 emesso dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, revoca il detto decreto ingiuntivo n. 1387/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza il 3.12.2021 (R.G. n.
4314/2021);
-condanna, per quanto in motivazione, parte opponente SI.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto SI. dell'importo di euro 4.422,48, oltre interessi nella misura legale ex Controparte_1 art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla messa in mora (17.11.2020), al soddisfo;
-condanna altresì parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Cosenza, 3 giugno 2025. Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 9 di 9