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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 2206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nato a [...] il [...] elett. dom. in OV Parte_1 via Taggia 3/7, presso lo studio dell'Avv. Ivana Camoirano C.F.
che lo rappresenta e difende come da mandato in C.F._1 atti;
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
1
) che la rappresenta e difende come da mandato in C.F._2 atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
nato a [...] il [...] elett. dom. in OV Controparte_2 via Sapello 34/1, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bozzano (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da mandato in C.F._3 atti;
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento di
OR nato a [...] il [...] elett. dom. in CP_3
OV via Sapello 34/1, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bozzano (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da mandato in C.F._3 atti;
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
2 Voglia il Tribunale di OV, respinta ogni diversa domanda, conclusione ed eccezione e previe le declaratorie meglio viste,
- Pronuciare la separazione giudiziale tra i SIg.ri e;
Parte_1 CP_1
- assegnare la casa coniugale di proprietà del SI. sita in OV, Parte_1
Via Villini Negrone 16A/9 alla SI.ra fino a che il figlio , CP_1 CP_2 maggiorenne non ancora autosufficiente rimarrà a vivere nella stessa abitazione;
- Riconoscere un contributo economico a favore della SI.ra di Euro CP_1
200,00 oltre istat come stabilito in sede presidenziale;
- Riconoscere e confermare un contributo al mantenimento a carico del SI. Pt_1 per il mantenimento del figlio di Euro 150,00 fino a quando non avrà CP_2 trovato un'occupazione stabile da versarsi anche direttamente al figlio maggiorenne, come peraltro richiesto direttamente dallo stesso con atto di intervento in giudizio;
- Circa le spese straordinarie a favore dei figli maggiorenni a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% finchè non avranno raggiunto autosufficienza economica e tenendo conto che per quanto riguarda che non ha ancora CP_3 raggiunto la sua indipedenza economica e sta cercando di ottenere una professionalità da appena laureato che vive a Pisa considerare quali spese straordinarie tutte quelle necessarie (a titolo esemplificativo viaggi di studio/lavoro, pernotti ecc.) da versarsi nella misura del 50% a carico dei genitori;
- Respingere la domanda di addebito della separazione della SI.ra CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- E in ogni caso con vittoria di spese e i compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di OV, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti in atti che qui devono intendersi ritrascritti e non ammessi:
- pronunciare la legale separazione dei coniugi sig.ra e sig. CP_1 Pt_1 con addebito al marito per i motivi tutti di cui in narrativa;
[...]
- assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in OV, Via Villini CP_1
Negrone 16A/9 con tutti gli arredi ivi esistenti ex art. 337 sexies c.c. ove ella potrà continuare ad abitare con i due figli e;
− porre a carico del SI. CP_3 CP_2
l'onere di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
mediante il versamento a mani di quest'ultimo della somma mensile di CP_2
Euro 150,00 o della maggior somma di giustizia e ciò entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat;
− porre a carico del SI. il pagamento nella misura del 100% delle Parte_1 spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative ai figli CP_3
e fino a che non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
CP_2
− Porre a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie ORa mediante versamento della somma di Euro CP_1
350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio;
si precisa che tali disposizioni si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente (oltre il triplo), come da documentazione prodotta e/o dall'abbebito della separazione;
− Porre a carico del sig. l'onere di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
l'importo di Euro 20.000,00 pari alla quota da lei versata per l'acquisto del CP_1 box;
4 − CHE i coniugi vengano autorizzati a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i due figli. - respingere tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della sig.ra in quanto CP_3 CP_1 tardive, inammissibili e giuridicamente infondate sia in fatto sia in diritto e comunque non provate.
L'Avv. Luca De Matteis dichiara di non accettare il contradittorio su domande nuove tardivamente formulate. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere il risarcimento dei danni tutti subiti.”
CONCLUSIONI PARTE INTERVENUTA : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di OV adito, contrariis reiectis:
a) disporre che, dal mese di febbraio 2024, il contributo al mantenimento di Euro
150,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), versato dal
SI. alla SI.ra , venga versato direttamente al figlio, Parte_1 CP_1
SI. . Controparte_2
b) Spese relative al presente atto di intervento integralmente compensate tra tutte le parti, se non sorgeranno contestazioni in ordine alla presente domanda”.
CONCLUSIONI PARTE INTERVENUTA CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di OV adito, contrariis reiectis: previa, se ritenuto necessario, la rimessione della causa in istruttoria riguardo la posizione del SI.
: CP_3
a) dichiarare la congruità dell'assegno di Euro 400,00 mensili versato dal padre,
SI. in favore del figlio, SI. ; Parte_1 CP_3
5 b) e nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale stabilisse a favore della SI.ra CP_1 un aumento dell'assegno di mantenimento attualmente di Euro 200,00, importo determinato dal Tribunale con Ordinanza Presidenziale emessa in data
02/07/2023, si chiede che venga determinato a carico della SI.ra un CP_1 importo da versare al figlio a titolo di contributo al mantenimento CP_3 del medesimo con consequenziale riduzione dell'importo di Euro 400,00 a carico del padre, senza che ciò determini una diminuzione di quanto riceve attualmente il
SI. dal padre, ossia Euro 400,00 mensili;
CP_3
c) spese relative al presente atto di intervento integralmente compensate tra tutte le parti, se non sorgeranno contestazioni in ordine alla presente domanda.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.02.2023 il OR chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1 moglie, ORa con la quale aveva contratto matrimonio, CP_1 con rito concordatario in GENOVA, in data 01.03.1997; che dall'unione erano nati due figli: in data 27.06.1999 e CP_3 Controparte_2 in data 05.06.2003; che la convivenza, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, aveva poi evidenziato differenze incolmabili delle personalità e dei caratteri dei coniugi, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale.
Tra le condizioni della separazione il OR hiedeva che la casa Pt_1 familiare, di sua proprietà, fosse assegnata alla moglie che avrebbe continuato ad abitarvi insieme al figlio fino al Controparte_2 raggiungimento della sua indipendenza economica, inoltre si dichiarava disponibile a versare direttamente ai figli le seguenti somme: l'importo di
6 euro 400,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 100% delle CP_3 spese straordinarie;
l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre si CP_2 opponeva al versamento di qualsivoglia somma in favore della moglie.
Con comparsa del 28.04.2023 si costituiva la ORa la CP_1 quale si associava alla domanda di separazione e confermava l'irreversibilità della crisi coniugale, ricollegandola non già ad incompatibilità ed incomprensioni quanto piuttosto, all'abbandono della casa familiare in data 15.05.2022 in una situazione in cui la convenuta era da tempo in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze così aggravando il suo stato di salute;
la ORa ha infatti CP_1 allegato di essere in cura per problemi mentali e comportamentali inizialmente presso strutture private e successivamente, dal 12.12.2022 presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – Centro Salute
Mentale Distretto 8 come da certificato prodotto in atti sub n. 2; che il marito non aveva mai riconosciuto queste sue problematiche della moglie e mai l'aveva aiutata o supportata, contribuendo, anzi, all'esatto opposto, ad aggravarne la patologia allorché, in data 15/05/2022, lasciava la casa familiare e così portando la moglie a porre in essere un agito anticonservativo, con conseguente ricovero della stessa da inizio settembre del 2022 presso l'S.P.D.C. della U.O. Villa Scassi e successivo trattamento riabilitativo dal 02/09/2022 al 03/10/2022, presso l'S.P.D.C. dell' CP_4 che anche dopo le dimissioni la convenuta presentava sintomi depressivi con ideazioni autolesive per le quali è stata presa in carico dal C.S.M. con avvio di colloqui clinici programmati e prescritta terapia psicofarmacologica continuativa;
che la ORa dal 30/09/2022 CP_1
7 è dunque ancora in cura presso il CSM Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze per disturbo dell'umore con tratti di personalità dipendente;
che in considerazione di tali precarie condizioni cliniche la struttura ospedaliera aveva suggerito al marito di posticipare la richiesta di separazione legale in attesa della remissione e della stabilizzazione dei sintomi, cosa che il ricorrente ha tuttavia ritenuto di non fare;
che come risulta dalla relazione medica del 12.12.2022, la ORa , CP_1 ricevuta la richiesta di separazione legale, è stata nuovamente ricoverata dal 21/10/2022 al 24/10/2022 presso S.P.D.C. dell'Ospedale Galliera a causa di un grave stato di agitazione psicomotoria ed attualmente è ancora sotto “attenzione clinica” mediante visite di controllo programmate, terapia farmacologica continuativa e avvio di un supporto psicoterapeutico individuale.
Quanto alle condizioni della separazione, la convenuta si associava alla domanda di controparte relativamente all'assegnazione della casa coniugale, formulando una richiesta di assegno di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore dei figli.
All'udienza del 05.05.2023 il Presidente dava atto della regolarità della notifica e rinviava l'udienza al 05.06.2023. A tale udienza le parti venivano interrogate liberamente e, con successiva Ordinanza del 03.07.2023, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la ex casa coniugale alla ORa disponeva che il marito versasse CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili nonché stabiliva un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di euro 150,00 mensili per e di euro 400,00 per oltre al 50 % CP_2 CP_3 delle spese straordinarie. Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di
8 legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al
16.11.2023.
All'udienza del 16.11.2023 le parti chiedevano di fissarsi un'udienza di comparizione personale per un eventuale accordo, quindi, il GI fissava la successiva udienza al 22.01.2024.
Con atto di intervento volontario il 16.01.2024 si costituiva in giudizio il figlio il quale chiedeva la conferma del proprio diritto Controparte_2 al mantenimento cosi come disposto nell'Ordinanza presidenziale nonché chiedeva disporsi il relativo versamento in proprio favore, onde il GI, dato atto del parziale accordo raggiunto sul punto, a parziale modifica dell'Ordinanza, disponeva il versamento diretto al OR
[...]
della somma di euro 150,00 a titolo di suo mantenimento. CP_2
Il procedimento veniva istruito documentalmente e, con atto di intervento volontario del 24.09.2024 si costituiva in giudizio il OR CP_3 il quale dichiarava la congruità dell'assegno versato dal padre a titolo di suo mantenimento di euro 400,00 mensili, nonché formulava domanda di mantenimento in proprio favore nei confronti della madre, previo consequenziale riduzione del contributo paterno.
All'udienza del 10.10.2024 parte resistente contestava l'intervento del figlio nella parte in cui chiedeva che venisse stabilito un assegno a proprio CP_3 carico;
quindi le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
9 Sulla separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale, i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza sia quindi divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1
CP_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
Ai sensi dell'art. 143 c.c. i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà; all'assistenza morale- materiale;
collaborare per l'interesse della famiglia e all'obbligo della coabitazione.
Qualora, quindi, vi sia la prova del nesso eziologico tra una trasgressione ai doveri matrimoniali e la crisi coniugale, è possibile, su domanda di parte, addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione medesima.
In particolare, in tema di separazione personale tra coniugi è possibile ricondurre la violazione dell'obbligo di assistenza al rifiuto di assistere il coniuge malato, quindi, alla totale incuranza delle altrui esigenze. (Cass. civ n. 19.065 del 2008; Cass. civ. n. 753 del 2015).
Nel caso di specie dalla relazione clinica del Dipartimento Salute Mentale
Dipendenze della ASL 3 Distretto 8 de 12.12.2022 emerge che la ORa
, “successivamente alla interruzione della convivenza con il CP_1 marito”, aveva posto in essere un abito anticosnervativoe d era stata
10 ricoverata in ospedale, e che i medici avevano suggerito al marito di
“mantenere la separatezza tra i coniugi” posticipando la richiesta di separazione legale: “in considerazione della precarietà del quadro clinico e della labilità emotiva della paziente, si è effettuato un colloquio informativo con il marito, durante il quale si è suggerito di mantenere la separatezza tra i coniugi e di posticipare nel tempo la richiesta di separazione legale”; “la paziente contrariamente al parere medico, ha ricevuto la richiesta di separazione legale”.
Applicando quindi i principi giuridici di cui sopra al caso di specie, se ne deduce che non è provato il nesso di causalità tra la presunta violazione del dovere di assistenza da parte del marito nei riguardo della moglie e la crisi coniugale in quanto lo stato di malattia era pacificamente preesistente.
La domanda di addebito va pertanto respinta.
Assegnazione della casa coniugale
Va premesso che l'assegnazione della casa familiare, in caso di separazione
è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli anche maggiorenni, ma non economicamente indipendenti purché chiaramente ivi abitanti insieme ad uno dei genitori e ciò al fine di garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni radicatesi in tale ambiente. (Cass. 24 giugno 2022 n. 20.452).
Ora nel caso di specie i coniugi sono concordi affinché la casa sia assegnata alla moglie per alla ORa per cui la relativa domanda va CP_1 accolta.
Sull'assegno per il mantenimento della moglie
11 Va anzitutto osservato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a fargli mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: in sostanza, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
Nel caso di specie, dagli atti ed allegazioni delle parti è emerso quanto segue.
Redditi del ricorrente:
MOD 730/2024 reddito imponibile euro 42.545,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
2.641,25;
MOD 730/2023 reddito imponibile euro 45.415,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
2.776,00;
MOD 730/2022 reddito imponibile euro 39.637,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
2.404,08;
12 MOD 730/2021 reddito imponibile euro 41.050,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
2.454,60;
MOD 730/2020 reddito imponibile euro 40.052,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
2.410,25;
Il ricorrente lavora con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso PSA GENOVA PRA' SPA con mansione di operaio e percepisce redditi sopra indicati ed è provo di oneri alloggiativi in quanto vive in un immobile di cui è proprietario pro quota.
Redditi della resistente:
MOD/730 2024 reddito imponibile euro 18.070,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
1.388,25;
MOD 730/2023 reddito imponibile euro 15.800,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
1.290,92;
MOD 730/2022 reddito imponibile euro 15.353,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
1.165,42;
Contro 730/2021 reddito imponibile euro 15.589,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
1.180,58;
13 MOD 730/2020 reddito imponibile euro 16.221,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro
1.210,83
La predetta vive con il figlio nella ex casa coniugale quindi è CP_2 parimenti priva di oneri alloggiativi ed è dipendente a tempo indeterminato part time presso il banco ortofrutta all'interno di Eataly e percepisce redditi sopra indicati.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, pare equo confermare la misura dell'assegno di mantenimento già stabilita in sede di Ordinanza Presidenziale e cioè euro
200,00 mensili.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
Va anzitutto ricordato che l'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole, il cui fondamento si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e
316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, anche ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre anzitutto accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale: la quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale
14 contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Nel caso di specie va anzitutto confermata la somma di euro 150,00 mensili quale contributo paterno per il mantenimento del figlio – che vive CP_2 con la madre e che lavora con regolare contratto di lavoro subordinato quale giardiniere con stipendio mensile di circa euro 500,00 - così come richiesto concordemente da tutte le parti e con versamento diretto in favore del medesimo.
Il figlio , invece, dal 2018 vive a Pisa ove, dopo relativa selezione, è CP_3 iscritto all'Università conseguendo, nel 2021, la laurea triennale specialistica in lettere con 110 e per poi laurearsi nel corso magistrale Per_1 nel 2023 in italianistica ed è dottorando in lettere.
Il padre riconosce – giustamente - che il percorso per il ragazzo è di estrema importanza e con sacrificio gli corrisponde ogni mese la somma di Euro
400,00, somma che si è dichiarato disponibile a continuare a versare.
Sulla base di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, nonché tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti in udienza pare equo confermare quanto stabilito nell'Ordinanza del
29.08.2023 quale contributo per il mantenimento la somma di euro 150,00
15 per il figlio e la somma di euro 400,00 per il figlio Controparte_2
CP_3
Quanto alle spese straordinarie relative ad entrambi i figli, le stesse per esigenza di equità rispetto ad entrambi i ragazzi, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nato a Parte_1
OV (GE) il 29.04.1969 e nata a [...] il CP_1
08.09.1971, coniugi per il matrimonio contratto a OV il
01.03.1997;
- Rigetta la domanda di addebito formulata dalla moglie;
- Assegna la casa familiare sita in OV, in via Villini Negrone 16
A/9 alla ORa CP_1
- Dichiara tenuto il OR a versare, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, in favore della ORa a titolo di CP_1 contributo per il suo mantenimento la somma di euro 200,00 oltre valutazione annuale ISTAT come di legge;
16 - Dichiara tenuto il OR a versare, direttamente, Parte_1 in favore del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, CP_3
a titolo di contributo di mantenimento, la somma di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge e in favore del figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Controparte_2 contributo di mantenimento, la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
- Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di OV pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di OV
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_s cheda=1681);
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in OV nella camera di Consiglio del 14.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni
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