Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 200865/2013 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ), (C.F. …), Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3
(C.F. ), tutti n.q. di eredi del Sig. (C.F.
[...] C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._3
Avv.ti Alfredo Menchella e Immacolata Massa, per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. ) in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio A. Fusco, per delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cimorelli, per delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- (P.I. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciavardini Luca e Ciavardini
Fernando, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA da CP_2
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con l'originale atto introduttivo in data 12 giugno 2013 conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi alla Sezione distaccata del Tribunale di Gaeta il Controparte_1
e la per sentirli condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni subiti a Controparte_4
seguito dei lavori effettuati sulla piazza soprastante i locali di proprietà, deducendo:
a) di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Castelforte (LT) in via A.
Fusco, la cui copertura è costituita da un solaio latero cementizio, al di sopra del quale
è posato in opera un pavimento per essere adibito a piazza comunale;
b) che, a seguito di lavori effettuati nell'anno 2010 di sistemazione e rifacimento della pavimentazione della Piazza Roma, sovrastante l'immobile, questo subiva danni da infiltrazioni di acqua piovana con conseguente insalubrità dei locali;
c) che i danni sono riconducibili probabilmente all'utilizzo di materiali impropri o ad una cattiva progettazione;
d) che ulteriori problemi derivano dal servizio fognario inadeguato e vetusto che scorre alle spalle del fabbricato;
e) che non è stato possibile risolvere in via transattiva la problematica;
f) che le responsabilità vanno ripartite tra il ente proprietario della piazza e CP_1
deputato alla custodia, e la ditta esecutrice dei lavori, ex artt.2051 o 2043 c.c.;
g) che in occasione di un accesso sui luoghi ad opera della Società esecutrice dei lavori, questa riconosceva la problematica ma tuttavia non provvedeva al risarcimento.
Concludeva chiedendo di 1) ACCERTARE i fatti sopra esposti e dunque (previa ammissione di
CTU tecnica) come da espletata CTU tecnica 2) DICHIARARE i convenuti in solido tra loro, responsabili delle copiose infiltrazioni di acqua piovana e invivibilità dei locali oggetto di causa, non avendo il vigilato sul bene e controllato l'esecuzione delle opere e la Società ICI Srl CP_1 effettuato i lavori non a regola d'arte e dunque 3) CONDANNARE gli stessi al ripristino delle condizioni di salubrità dei locali ed al risarcimento di tutti danni nella somma di euro 15.000,00 o in quella che si riterrà di giustizia liquidare, tenuto conto dell'istruttoria a farsi.
All'udienza del 10 marzo 2016 il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non comparsi, e assegnava i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
All'udienza del 11 ottobre 2016 il giudice ammetteva la prova per testi e l'interrogatorio formale limitatamente ai capi 1,5,6,8, come richiesti da parte attrice e all'udienza del 14 febbraio 2017 veniva escusso il test , figlio dell'attore. Parte_3
All'udienza del 21 febbraio 2017 il giudice ammetteva la CTU nominando il Geom.
. Persona_2
Con comparsa in data 4 aprile 2017 si costituiva la società I.C.I. S.R.L. in persona del rappresentante legale p.t., chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della ua assicuratrice per la R.C., deducendo: Controparte_3
a) di aver stipulato con il Comune di contratto di appalto per la realizzazione CP_1 di lavori di sistemazione toponomastica ed arredo urbano (D.G.C. n. 178 del
12/08/2010);
b) di aver stipulato ex art. 21 del contratto di appalto, polizza assicurativa per responsabilità civile per danni cagionati a terzi rilasciata da
[...]
n.150082 del 30.12.2009); CP_3
c) che ai sensi dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 - Codice Appalti, in vigore all'epoca dell'introduzione della lite, sussiste litisconsorzio necessario tra la I.C.I. appaltatrice e la Controparte_3 d) la formazione di un contraddittorio imperfetto al momento della proposizione della domanda, poiché il litisconsorzio doveva necessariamente essere integrato con la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
Per quanto dedotto, previa richiesta di differimento dell'udienza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.102, 106, 269 e segg. c.p.c., chiedeva NEL MERITO in via principale: rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo obbligato a tenere indenne e, per Controparte_3 CP_2
l'effetto, condannarla all'integrale refusione dei danni lamentati da parte attrice nella misura che verrà determinata ed accertata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
All'esito dell'udienza del 4 aprile 2017 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e con comparsa in data 13 settembre 2017 si costituiva la Controparte_3
deducendo:
[...]
a) la decadenza della chiamante dal relativo diritto di evocazione in giudizio di terzi avvenuto ben oltre il termine dei 20 gg. antecedenti l'udienza di prima comparizione, come previsto dagli art. 166, 167 e 269 cpc;
b) l'insussistenza di litisconsorzio necessario per erronea interpretazione dell'art 129
DLGS 163/2006 e la carenza delle condizioni previste dall'art. 107 CPC;
c) la nullità dell'atto di chiamata in causa che non consente una conoscenza dei fatti per cui vi è controversia;
d) la prescrizione ex art. 2952 terzo comma c.c. del diritto di garanzia vantato da controparte, per un appalto aggiudicato nel 2010 di cui non è nota la data di inizio lavori e l'eventuale contestazione e/o verificazione del danno;
e) l'inadempimento contrattuale di controparte ai sensi dell'art. 1913 c.p.c.;
f) la mancanza di copertura assicurativa per eventi che si siano verificati successivamente alla data del 31.12.2010, data di chiusura del rapporto.
Per quanto dedotto concludeva chiedendo di: dichiarare la tardività, la decadenza e la nullità della chiamata in causa, così come effettuata per tutti i motivi innanzi spiegati;
in subordine, dichiarare prescritto il diritto di garanzia ex art. 2952 CC;
dichiarare non da accogliere detto diritto per violazione dell'art. 1913 CC;
in via del tutto estrema, dichiarare infondata l'avversa domanda per carenza di legittimazione passiva della concludente, non essendo indennizzabile il danno. respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque priva di valida prova e comunque pretestuosa essendo improcedibile, stante il precedente giudicato indicato dal
Comune di CP_1
Seguivano successivi rinvii d'ufficio (22.01.2018 – 13.03.2018 – 4.07.2018).
Si costituiva tardivamente con comparsa in data 9 luglio 2018 il
[...] in persona del Sindaco e rappresentante legale p.t., deducendo: CP_1
a) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità della domanda e delle conclusioni in essa esposte;
b) l'inammissibilità della domanda per esistenza di precedente giudicato iscritto al n.
806/99 rgac del Tribunale di Latina – sez. dist. in ordine allo stesso immobile CP_5
ed alle stesse pretese, definito con sentenza di rigetto passata in giudicato per omessa impugnazione;
c) l'infondatezza della domanda;
d) che la situazione lamentata dall'attore è preesistente ai presunti lavori che l'avrebbero causata ed è riferibile, secondo le risultanze degli accertamenti tecnici esperiti, a fenomeni e/o circostanze assolutamente incompatibili con quanto dallo stesso preteso;
e) la responsabilità della ditta appaltatrice per eventuali anomalie delle opere realizzate.
L'Ente convenuto concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, comunque, rigettare la domanda attrice perché evidentemente infondata, con conseguente statuizione del ristoro delle spese di giudizio in favore dell'ente.
All'udienza del 10 luglio 2018 il giudice, sull'eccezione di inammissibilità del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. sollevata dalla difesa di e contestata da Controparte_3 CP_2
concedeva alle parti termini per note fino a sessanta giorni.
Con provvedimento in data 23 settembre 2018 il giudice ribadiva la necessità della CTU e all'udienza del 7 marzo 2019 conferiva al nominato Geom. l'incarico Persona_2
sul seguente quesito: 1) Descriva lo stato dei luoghi;
2) Dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte ricorrente, indicandone le responsabilità; 3) Dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
4)
Stimi il CTU gli eventuali danni derivanti dall'infiltrazione; 5) Tenti la conciliazione tra le parti .
Il CTU provvedeva al deposito della relazione peritale definitiva in data 26.09.2019, reiterato con successivo deposito in data 03.10.2019, nella quale, in sintesi, riferiva l'impossibilità di poter ricondurre con certezza gli accertati fenomeni infiltrativi ai lavori di “Sistemazione toponomastica e arredo urbano” eseguiti nella parte sovrastante l'immobile dall'Impresa convenuta, e concludeva attribuendone in termini di certezza la responsabilità al , proprietario sia della piazza sovrastante, che della Controparte_1
strada limitrofa, e quindi all'intervento di manutenzione.
All'udienza del 29 ottobre 2020 il Giudice dichiarava il processo interrotto per l'intervenuta morte (12.9.19) del difensore dell'ente convenuto, l'Avv. Alfredo D'Onofrio.
Con comparsa in data 9 gennaio 2021 parte attrice riassumeva il giudizio.
Disposta la prosecuzione del giudizio, si costituivano in data 15 settembre 2021 la convenuta ed in data 16 settembre 2021 la Controparte_6
chiamata riportandosi integralmente a tutte le difese, richieste ed Controparte_7
eccezioni formulate nel corso del giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2021 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza.
Con decreto in data 3 agosto 2022, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visto l'art. 221, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 13 settembre 2022 con termine alle parti per il deposito di note almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata.
All'udienza del 13 settembre 2022, il giudice dichiarava interrotto il presente giudizio per l'intervenuto decesso in data 21.06.2021 dell'attore Persona_1
Con comparsa regolarmente depositata in data 9 dicembre 2022 Parte_1 Pt_2
, riassumevano il giudizio n.q. di eredi del Sig. ,
[...] Parte_3 Persona_1 riportandosi alle argomentazioni già formulate dall'attore insistendo per l'accertamento dei fatti come da espletata ctu tecnica, ritenuti i convenuti in solido tra loro, responsabili delle copiose infiltrazioni di acqua piovana e invivibilità dei locali oggetto di causa, non avendo il comune vigilato sul bene e controllato l'esecuzione delle opere e la società ici srl effettuato i lavori non a regola d'arte e dunque, condannare gli stessi al ripristino delle condizioni di salubrità dei locali ed al risarcimento di tutti danni nella somma di euro
15.000,00 o in quella che si riterrà di giustizia liquidare.
Con decreto in data 23 ottobre 2024 il giudice, visti gli atti del procedimento pervenuto allo stesso in data 23 ottobre 2024, vista l'istanza di riassunzione/prosecuzione del processo interrotto depositata in data 21 febbraio 2024, disponeva la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2025 a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con comparsa in data 15 novembre 2024 si costituiva per l'avv. Michele CP_2
Cimorelli riportandosi a tutte le difese, eccezioni, richieste formulate nei precedenti scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Con comparsa in data 27 novembre 2024 si costituiva in riassunzione il convenuto con il patrocinio dell' Avv. Silvio A. Fusco, rilevando Controparte_1
l'avvenuta estinzione del processo ex art.305 cpc per decorso del termine di tre mesi per la riassunzione;
l'inefficacia e la nullità del deposito della CTU del 3.10.2019 perché successivo all'evento interruttivo della morte del difensore del comune Avv. D'Onofrio
(12.09.19) nonché l'inefficacia del provvedimento di fissazione udienza per precisazione delle conclusioni del 13.09.22; nel merito si riportava alle difese spiegate dal precedente procuratore Avv. D'Onofrio, alle eccezioni di nullità dell'atto introduttivo, di inammissibilità per sussistenza di un precedente giudicato e infondatezza della domanda attorea, già sollevate, insistendo per l'accoglimento delle formulate conclusioni.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 2 gennaio 2025 si costituiva la convenuta compagnia iportandosi alle eccezioni, deduzioni e Controparte_7 domande svolte nei precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento conclusioni ivi formulate.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 16 gennaio 2025, con ordinanza in data 17 gennaio 2025 il giudice assumeva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale in data 14 marzo 2024 e comparsa conclusionale di replica del
3 aprile 2025 parte attrice ribadiva le argomentazioni già formulate in atti, insisteva nella inammissibilità e comunque infondatezza delle eccezioni tardivamente sollevate dall'Ente costituitosi nel 2018 a fronte di un giudizio instaurato nel 2013; rilevava la mancata specifica contestazione dei fatti da parte dell'impresa convenuta e della sua assicuratrice;
concludeva per l'accoglimento della domanda risarcitoria e delle conclusioni già formulate in atti, con valutazione della tardività della costituzione delle controparti, della mancata contestazione dei fatti e dei documenti allegati dall'attore, del comportamento processuale del . Controparte_1
Con comparsa conclusionale del 17 marzo 2025 e comparsa conclusionale di replica del 03 aprile 2025 la terza chiamata nsisteva nelle eccezioni di Controparte_3
tardività, decadenza e nullità della chiamata in causa;
in subordine, chiedeva dichiararsi prescritto il diritto di garanzia ex art. 2952 CC, non da accogliere detto diritto per violazione dell'art. 1913 CC;
dichiarare infondata l'avversa domanda per carenza di legittimazione passiva della concludente, non essendo indennizzabile il danno;
respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed i diritto, priva di valida prova, comunque pretestuosa.
Con comparsa conclusionale del 17 marzo 2025 parte convenuta
[...]
insisteva perché venisse dichiarata l'estinzione del processo ex art. 305 cpc CP_1 per tardivo deposito del ricorso in riassunzione avvenuto il 21.2.2024 a seguito della dichiarazione di interruzione del procedimento per morte dell'attore dichiarata il
13.9.2022, la nullità degli atti e dei provvedimenti assunti dopo la morte del precedente difensore Avv. D'Onofrio (12.9.2019) e in ragione della quale, con provvedimento in data
29.10.2020 il procedimento è stato dichiarato interrotto, con riferimento al deposito della
CTU effettuato il 3.10.2019 ed al provvedimento di fissazione dell'udienza del 13.9.2022 per la precisazione delle conclusioni;
insisteva nel resto per la nullità dell'atto di citazione,
l'inammissibilità della domanda per esistenza di precedente giudicato, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di estinzione ex. art. 305 c.p.c.
considerato che
risulta il regolare deposito telematico in data 9 dicembre 2022 del ricorso per riassunzione del giudizio ad opera degli eredi dell'attore, perfezionatosi nel termine di tre mesi dalla comunicazione del decesso (note scritte del 9.9.22), non potendosi addebitare alla parte adempiente il tardivo riscontro da parte dell'ufficio della istanza di riassunzione. Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal CP_1
convenuto per incertezza della domanda e delle conclusioni in essa esposte.
Come noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati e che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (tra le varie Cass. n. 20294/2014).
Dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio sono chiaramente comprensibili l'oggetto e le ragioni dell'azione proposta, volta all'accertamento della sussistenza delle lamentate infiltrazioni, della loro provenienza, alla affermazione della conseguente responsabilità solidale del e della ditta convenuta ex art. 2051 o 2043 CP_1
c.c. e alla condanna al risarcimento del danno, vero è che i convenuti sono stati ampiamente in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulle pretese avversarie.
Con riferimento alla eccezione sollevata dal convenuto relativa CP_1
all'inammissibilità della domanda attorea per esistenza di giudicato intervenuto anteriormente tra le stesse parti, si osserva che non risulta prodotta dall'Ente nel corso del giudizio la richiamata sentenza con conseguente impossibilità di verificare l'esistenza e la portata del dedotto giudicato.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento limitatamente a quanto di seguito indicato.
Deve preliminarmente rilevarsi la non utilizzabilità per inammissibilità della copia della
CTU esperita in precedente giudizio perché prodotta tardivamente dall'Ente convenuto già dichiarato contumace, con deposito del 9 luglio 2018, quando erano ampiamente scaduti i termini assegnati dal Giudice per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ed era maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale, considerato il consolidato principio secondo il quale la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass n. 2132/2017, sez. lav. n. 16265/2003, n. 4404/1998).
Va disattesa l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto di nullità della disposta CTU intervenuta successivamente al decesso del proprio difensore avv. D'Onofrio (12.09.2019) in violazione dell'art. 301 c.p.c..
Si osserva che, appresa la notizia del decesso, il precedente giudice istruttore ha disposto l'interruzione del processo.
Sebbene il deposito dell'elaborato peritale definitivo sia avvenuto dopo il decesso del procuratore dell'Ente convenuto, ma prima che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio, la CTU non può essere ritenuta nulla perché disposta ed espletata nel pieno contraddittorio tra le parti.
In particolare, è documentata (all.3 CTU) la regolare comunicazione a tutte le parti dell'avvio delle operazioni peritali (11.04.2019) e dei relativi termini assegnati alle parti;
non risulta che l'Ente convenuto abbia provveduto alla nomina di un CTP;
i termini per l'invio della bozza alle parti (entro il 09.08.2019) e per l'invio di eventuali osservazioni al
CTU (entro l'08.09.2019) si sono perfezionati prima del decesso del difensore dell'ente convenuto (12.09.2019).
Parte convenuta è stata, dunque, posta pienamente nelle condizioni di intervenire alle operazioni tecniche, di interagire con il CTU e formulare osservazioni sui risultati delle indagini tecniche ex art. 194 c.p.c. scegliendo di non nominare un proprio CTP e di non presentare osservazioni.
Ne consegue che non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio poiché il termine per presentare le osservazioni è scaduto prima del decesso del difensore.
Si rileva, inoltre, che il nuovo difensore dell'Ente convenuto, alla prima difesa utile, con comparsa in riassunzione del 26 novembre 2024, si è limitato ad eccepire la nullità della
CTU, senza formulare alcuna contestazione nel merito alle risultanze peritali né prospettare argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico. Quanto al merito del giudizio, l'esistenza all'interno dell'immobile di proprietà di parte attrice dei fenomeni di ammaloramento e infiltrazione è stata confermata dalla CTU ed è documentata dalle fotografie ad essa allegata.
Il CTU, Geom. , ha premesso che l'immobile di proprietà del sig. Persona_2
è sito nel centro abitato del Comune di Castelforte (LT), è composto da Persona_1
due piani seminterrati, ha struttura portante costituita da muratura in pietrame, i solai in latero-cemento, e copertura costituita da una superficie scoperta utilizzata come piazza comunale denominata “Piazza XII Maggio”.
Il CTU, a seguito di sopralluogo all'interno della proprietà, ha riscontrato che “al piano primo, in corrispondenza dell'appoggio del solaio di copertura con la muratura verticale
contro
- terra, si evidenziano numerose macchie di umido, le quali hanno provocato, in più punti, il distacco
e rigonfiamento dell'intonaco … Al piano sottostante si notano, inoltre, altre macchie di umidità, più accentuate alla base della stessa muratura portante
contro
-terra”; ha aggiunto il CTU che dette problematiche hanno determinato l'inabitabilità dell'immobile per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
Quanto al profilo causale, l'incaricato consulente d'ufficio ha ritenuto le infiltrazioni di acqua manifestatesi in corrispondenza dell'appoggio del solaio di copertura sul muro
contro
-terra, imputabili all'acqua proveniente dalla parte superiore del fabbricato costituita dalla piazza comunale e dalla vicina strada pubblica, dovuti ad un problema sull'impermeabilizzazione della copertura oppure a perdite di condotte idriche o fognarie.
Quanto alle responsabilità il CTU ha concluso nel senso che:
Nel periodo in cui si verificavano tali problemi venivano eseguiti lavori di “Sistemazione toponomastica e arredo urbano” nella parte sovrastante l'immobile di proprietà del Sig. Per_1 giusto contratto di appalto stipulato il 12.10.2010 rep. n. 632 tra il Comune di e CP_1
Pa l' con sede in Roma, Cod. Fisc. . Controparte_8 C.F._4
A oggi non si può affermare con precisione e certezza che tali lavori abbiano provocato i danni lamentati dal Sig. Per_1
Alla luce di quanto sopra, e dalle considerazioni fatte, la responsabilità dei danni lamentati dalla parte attrice la si può attribuire certamente al di in quanto proprietario sia CP_1 CP_1 della piazza sovrastante, che della strada limitrofa, e quindi all'intervento di manutenzione. Dato che le macchie di umido sembrerebbero per lo più asciutte, e dato il periodo in cui è stato fatto il sopralluogo (11 aprile 2019), periodo in cui si sono verificate numerose e abbondanti piogge, si presumerebbe che le infiltrazioni provenienti dalla parte sovrastante a oggi non siano più presenti.
Con riferimento alla stima dei danni derivanti dalle infiltrazioni, il CTU li quantificava nella somma di € 9.700,00 pari al valore degli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione delle problematiche, individuati in apposito computo metrico estimativo, calcolati secondo il Listino della regione Lazio in vigore all'epoca della perizia.
Alla luce delle risultanze peritali, che vanno condivise anche perché non oggetto di specifiche contestazioni delle parti, si ritiene che degli accertati danni provenienti dall'area sovrastante l'immobile e che funge da sua copertura, pacificamente appartenente al demanio comunale, presumibilmente causate da non adeguata impermeabilizzazione della pavimentazione e perdite di condotte idriche o fognarie comunali, debba rispondere ex art.2051 c.c. l'ente comunale convenuto, quale proprietario e custode dell'area, tenuto a vigilare e mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi.
Come noto, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode, e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode (Cass. Sez. Un. n.20943/2022; Cass. Ord. n. 27724/2018), rimanendo invece a suo carico la causa ignota.
Tale responsabilità è applicabile anche alla P.A. per danni derivanti dai beni demaniali tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
Il in qualità di proprietario dell'area deve garantire il normale deflusso delle CP_1
acque piovane verso la rete fognaria urbana oltre ad essere tenuto ai sensi dell'art. 14 del
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 alla custodia e manutenzione delle strade, delle loro pertinenze, delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza ed è responsabile degli eventuali danni provocati a terzi per situazioni di pericolo connesse alla res.
Si aggiunga che il proprietario, in qualità di custode della cosa oggetto dell'appalto, è ritenuto direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi se i danni sono causati direttamente dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito, ovvero dimostri che l'attività dell'appaltatore sia riconducibile al fatto del terzo non prevedibile e non evitabile.
Tuttavia, nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e i danni riscontrati dal CTU né il concorso del fatto colposo del danneggiato ex artt. 2056, I co. e 1227, c.c.
Ed ancora non può dirsi raggiunta la prova della relazione eziologica tra gli accertati danni da infiltrazione e l'attività della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione.
Ne consegue, che debba escludersi nei confronti della stessa ditta convenuta una qualche responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la cui applicazione presuppone, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento ex art. 41 c.p., che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Sez. U. n. 13143/2022).
In conclusione, il va condannato ex art.2051 c.c. al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali nel solo limite dell'importo riconosciuto dal CTU pari a € 9.700,00, rivalutato (indice Istat FOI) dalla data del deposito della relazione peritale
(03.10.2019) all'attualità in € 12.527,77, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate nella misura media sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M.
n. 147/22, seguono la soccombenza di parte convenuta.
Considerato che la domanda attorea è rimasta sfornita di prova quanto alla asserita responsabilità della ditta convenuta ex art.2043 c.c., il cui onere incombeva sul danneggiato, le spese di lite sia della ditta convenuta, sia della Compagnia assicuratrice terza chiamata sono poste a carico di parte attrice, atteso che la chiamata in garanzia in forza di polizza, resa necessaria dalle contestazioni mosse alla ditta appaltatrice non è risultata manifestamente infondata. Le spese verranno liquidate nella misura minima considerato la tardività della costituzione e la limitata attività difensiva esplicata dalla ditta e dalla terza chiamata.
Le spese della CTU, già liquidate con decreto del 5 aprile 2022, sono definitivamente poste
a carico dell'ente comunale soccombente che dovrà rifondere parte attrice di quanto anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
200865 / 2013, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità ex art.2051 c.c. del Controparte_1
per i danni occorsi a parte attrice;
- condanna il a corrispondere agli attori, ciascuno Controparte_1
secondo le rispettive quote (n.q. di eredi), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 12.527,77, già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi, € 241,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_2
che liquida in € 2.540,00 ciascuno per compensi, Controparte_3
oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 5 aprile 2022 definitivamente a carico del che deve rifondere quanto anticipato da Controparte_1 parte attrice.
Lì 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava