Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22844 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...][...] - C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VENTRE ANTONIO TOMMASO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale /Isola E4
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PALUMBO SARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale /Isola E4
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli il 28.07.2007 e che dalla predetta unione erano
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5
quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da Gennaio 2023 con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 30.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e come successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)Nell'unità immobiliare già arredata che sinora è stata casa coniugale, sita in Napoli, alla via F.
Benigno n.10 (piano 2 – interno 9) e annesso sovrastante terrazzo con relativa struttura coperta continuerà ad abitare in via esclusiva la SI.ra , unitamente alle figlie Parte_2 Persona_3
e , rimanendo a carico della SI.ra eventuali lavori di ordinaria manutenzione mentre Per_4 Pt_2
quelli di straordinaria manutenzione saranno al 50% a carico di ciascun coniuge e andranno previamente approvati per iscritto da entrambi i coniugi mentre quanto alle spese condominiali le stesse rimarranno a carico della SI.ra e, infine, riguardo le utenze la SI.ra si Pt_2 Pt_2 impegna ad avviare sin d'ora la volturazione a proprio nome;
2) La rata fissa mensile - pari ad € 646,64 - del mutuo ipotecario gravante sul ridetto appartamento e così nel tempo sino a completa estinzione del medesimo rimarrà ad esclusivo carico del Sig. Pt_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 3) Assegno mensile di mantenimento pari ad € 250,00 per ciascuna delle due figlie e dunque per complessivi €500,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (importo così quantificato tenuto conto dell'assegno unico mensile per due figli percepito dalla SI.ra , pari ad Parte_2
€ 398,80) fino alla loro autonomia economica a carico del SI. che si impegna al versamento Pt_1
anticipatamente entro il 5 ogni mese;
4) Il SI. si farà carico nella misura del 50 % per le figlie delle spese straordinarie e in Pt_1
particolare: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. h) tra le spese straordinarie da dividere al 50% che
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 richiedono il preventivo accordo rientrano quelle afferenti l'animale domestico, nello specifico un cane.
Tali spese comprendono:
1. Eventuali interventi chirurgici, 2. particolari visite veterinarie che richiedono costi rilevanti;
3. Farmaci;
4. Soggiorni presso pensioni specializzate;
5) Affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con prevalenza presso la madre, in modo comunque da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con previsione di due giorni a settimana nei quali il SI. le preleva per poi riportarle a casa (martedì e venerdì) Pt_1
oltre a fine settimana alterni presso questi, salvo modifiche per situazioni contingenti che saranno preventivamente comunicate tra i genitori;
6) Quanto alle festività natalizie e pasquali le figlie le trascorreranno ad anni alterni per i giorni 24, 25
e 26 dicembre presso un genitore e per i giorni 31 dicembre e 1° gennaio presso l'altro genitore mentre quanto alla domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in albis con l'altro genitore, salvo modifiche per situazioni contingenti;
7) per quanto attiene le ferie estive, le figlie trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi di volta in volta tra entrambi i genitori;
8) Il SI. ha già trasferito altrove il proprio domicilio e si impegna a completare Parte_1 comunque non oltre un mese dall'udienza Presidenziale il trasferimento di tutti i propri effetti personali così come a trasferire altrove la residenza;
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10) Rinunzia reciproca dei coniugi quanto all'assegno personale di mantenimento;
11)Le parti, sin da questo momento, acconsentono, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto delle due figlie minori”;
12) Integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.140 , parte II , S. A Sez. U reg. Atti Matrimonio anno 2007 ); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 31.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5