Articolo 1368 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1367Articolo 1359
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9 ottobre 2010
Art. 1368. Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo 1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio. 2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso. 3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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