Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2021, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01536/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Malamocco Sviluppo S.a.s. di TI EL e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Brusegan in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto- Trentino A.A.- Friuli V.G. - Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
ER SA di ER AU e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpav- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e Comune di Venezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina dirigenziale della Città Metropolitana di Venezia n. 3661/2018 avente ad oggetto: “Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla Ditta ER SA di ER AU & C. S.n.c. per la riattivazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, in via Malamocco 94 Venezia”, pubblicata a far data dal 28.11.2018 e per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio dell'Ente; annullamento, altresì, del parere del Comitato VIA della Città Metropolitana di Venezia n. 23/2018, prot. 86922 del 28.11.2018; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Venezia n. 2091/2019 avente ad oggetto: “Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ER SA di ER AU C. S.n.c. per il riavvio dell'attività di recupero rifiuti svolta presso l'impianto sito in Venezia, Via Malamocco 94”; annullamento, altresì, se ed in quanto necessario, di tutte le note ed i pareri acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi del DPR n. 59/2013 con nota prot. 6263 del 29.1.2019 e, segnatamente, (i) il parere favorevole con prescrizioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche-Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia acquisito con nota prot. 11143 del 15.2.2019; (ii) il parere espresso dall’ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia in merito all’impatto acustico, acquisito con nota prot. 11399 del 18.2.2019; (iii) il parere espresso dal Comune di Venezia – Settore Autorizzazioni Ambientali in merito all’impatto acustico, acquisito con nota prot. 12168 del 20.2.2019; (iv) il parere positivo di conformità urbanistica espresso dal Comune di Venezia – Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole, acquisito con nota prot. 12200 del 20.2.2019; (v) il verbale prot. 15040 del 4.3.2019 della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.2.2019; (vi) la nota prot. 32585 del 16.5.2019 con cui la Città Metropolitana ha richiesto i pareri conclusivi della Conferenza dei Servizi e l’atto di assenso relativo all’impatto acustico del Comune di Venezia; (vii) l’atto di assenso con prescrizioni relativo all’impatto acustico rilasciato dal Comune di Venezia ed acquisito con nota prot. 36234 del 4.6.2019; (viii) il parere favorevole con raccomandazioni dell’ARPAV-Dipartimento Provinciale di Venezia acquisito con nota prot. 39012 del 13.6.2019; (ix) la nota prot. 39491 del 14.6.2019 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche-Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia di conferma del parere già acquisito con nota prot. 11143 del 15.2.2019; (x) la nota prot. 39845 del 17.6.2019 con cui la Città Metropolitana ha differito il termine per il rilascio del provvedimento finale al fine di poter acquisire tutti i documenti richiesti, in particolare quello relativo alla regolarità edilizia delle opere necessarie per lo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti; (xi) la nota prot. 40255 del 19.6.2019 con cui il Comune di Venezia-Sportello Autorizzazioni Edilizie ha comunicato che l’efficacia della SCIA pg. 2019/98530, relativa alla posa in opera di serbatoi interrati per la raccolta dell’acqua di prima e seconda pioggia, è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica pg. 2019/100076 ancora in fase di rilascio, atti tutti non conosciuti nel loro contenuto e rispetto ai quali ci si riserva di eventualmente proporre ulteriori motivi aggiunti; annullamento, infine, di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Venezia, della ER SA di ER AU e C. Snc, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto, Trentino A.A.- Friuli V. G – Venezia,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto di essere proprietaria in Malamocco (Lido di Venezia) di un’area a destinazione produttiva, ricompresa all’interno di un ambito P.I.P. denominato “Lido Terre Perse”, confinante con la proprietà della ditta ER SA di ER AU & C. S.n.c., ove quest’ultima gestisce un’attività di scavo, vendita materiale per l’idraulica e, sino ad alcuni anni orsono, di gestione di rifiuti da demolizione.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 3661/2018 con cui è stata conclusa, con un provvedimento di non assoggettabilità a VIA, la procedura di screening avviata dalla controinteressata per la riattivazione di un impianto di recupero rifiuti.
Avverso gli atti impugnati sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si lamenta che il progetto della ditta ER sottoposto a verifica di assoggettabilità non riguarderebbe affatto la c.d. riattivazione di una “attività esistente” e meramente “interrotta” alla data di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti (avvenuta con deliberazione di C.R. Veneto n. 30 del 29.4.2015), bensì, la realizzazione e l’avvio ab imis di un nuovo impianto di trattamento rifiuti; ciò in quanto la Città Metropolitana di Venezia, con determina dirigenziale n. 126/2015 del 19.1.2015, aveva vietato la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti condotta dalla ditta ER in via Malamocco 94, risultando quest’ultima priva dei necessari titoli edilizi/paesaggistici e degli opportuni servizi ad uso dei lavoratori: al divieto sancito con determina dirigenziale n. 126/2015 faceva seguito, in data 12.2.2015, la cessazione per scadenza del termine di validità dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti in forma semplificata.
Si osserva, inoltre, che tutto ciò che era stato abusivamente edificato dalla ditta ER negli anni ’90, e che preesisteva al Piano regionale di gestione rifiuti, era stato in seguito rimosso per dar luogo all’edificazione di un “nuovo insediamento produttivo per la lavorazione di terre da scavo”, come attestato nei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati nel 2016 dal Comune di Venezia.
Alla luce di tali elementi, l’attività di recupero rifiuti precedentemente condotta dalla ditta ER dovrebbe, secondo la ricorrente, ritenersi definitivamente cessata alla data di avvio della procedura di screening , con la conseguenza che il progetto presentato dalla ditta ER non avrebbe potuto superare positivamente la verifica prevista dall’art. 19 del D.lgs. n. 152/06, ostandovi alla sua realizzazione il disposto di cui all’art. 13 della Normativa del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
2) con il secondo motivo si osserva che neppure il richiamo alla nota regionale n. 75373 del 26.2.2016 potrebbe valere a legittimare l’ agere della P.A, in quanto il parere, non vincolante, reso dalla Regione nel 2006 nell’ambito dell’ iter conclusosi con la determina n. 1584/2016 del 25.5.2016 di archiviazione della domanda di A.U.A. avanzata dalla ditta ER in data 2.12.2015, si limiterebbe a postulare, in linea di principio e senza alcun approfondimento relativo al caso specifico, una possibile non applicabilità delle preclusioni contenute nella Normativa del Piano regionale rifiuti nei confronti degli impianti legittimamente esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano stesso;
3) si lamenta, ancora, che richiamando tale parere la Città Metropolitana avrebbe indebitamente dato ingresso, in seno alla procedura di screening , ad un atto del tutto estraneo al procedimento di verifica di assoggettabilità e riguardante un iter procedimentale diverso, già peraltro definito da tempo con provvedimento sfavorevole alla controinteressata: ciò integrerebbe un eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione, poiché la P.A. non potrebbe avvalersi, in assenza di congrua giustificazione, di atti endoprocedimentali afferenti ad altra procedura, già da tempo conclusa e definita, nell’ambito della procedura di verifica dell’assoggettabilità a VIA;
4) infine, si deduce che in data 26.9.2018, e dunque un paio di mesi prima dell’emanazione dell’impugnata determina dirigenziale n. 3661/2018, il reparto NOE dei Carabinieri di Venezia constatava, a seguito di un sopralluogo presso la ditta ER, che era in corso una gestione illecita di rifiuti rilevante ai sensi dell’art. 256, co. 1 del D.lgs. n. 152/06: ciò dimostrerebbe la lacunosità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione resistente, che, con gli atti gravati, avrebbe escluso l’esistenza di irregolarità gestionali.
Con successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’A.U.A. rilasciata in favore della controinteressata, facendone valere, in primo luogo, l’illegittimità in via derivata in forza dei vizi degli atti già gravati, nonché articolando i seguenti motivi di censura:
1) si deduce che la procedura sfociata nel rilascio del titolo autorizzatorio sarebbe viziata, essendo stato sforato in modo significativo il termine di 30 gg. che l’art. 4 del DPR 59/2013 assegna alla P.A. per esaminare la ritualità e completezza della domanda di AUA presentata e, conseguentemente, richiedere eventuali integrazioni documentali;
2) inoltre, non risulterebbe rispettato nemmeno il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 5 dell’art. 4, DPR n. 59/2013, pari a 150 giorni e avente carattere perentorio;
3) ancora, si lamenta che, senza ragione, l’autorizzazione allo scarico dell’impianto non sarebbe confluita nel titolo unico: la determinazione dirigenziale n. 2091/2019 sarebbe, dunque, illegittima perché la Città Metropolitana avrebbe illegittimamente “scorporato” l’autorizzazione allo scarico dell’impianto che avrebbe invece dovuto essere inclusa, a mente dell’art. 3 del DPR n. 59/2013, nel titolo unico autorizzativo.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Venezia, chiedendo la reiezione del gravame.
Analoghe conclusioni sono state svolte dal Ministero resistente e dalla controinteressata.
All’udienza in data 11 novembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Malamocco Sviluppo ha impugnato la determina con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha disposto la non assoggettabilità a VIA del progetto per la riattivazione di un impianto di recupero rifiuti sito al Lido di Venezia in Via Malamocco 94, avanzato dalla società ER SA di ER AU & C. S.N.C. in data 25.5.2018.
Le contestazioni proposte dalla ricorrente muovono dal presupposto che l’attività svolta dalla società controinteressata fosse già cessata in via definitiva all’epoca di avvio del procedimento, sicché non si sarebbe in presenza della riattivazione di un’attività interrotta, ma dell’avvio ex novo di un impianto di trattamento rifiuti, in violazione del divieto di cui all’art. 13 del Piano regionale di gestione dei rifiuti ( cfr . doc. 7 della produzione di parte ricorrente) che esclude la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, quale quella in considerazione.
Occorre, preliminarmente, considerare che le censure svolte dalla ricorrente sono già state esaminate da questo TAR nel giudizio introdotto dal Comitato Ambientalista Altro Lido – Caal avverso la determina dirigenziale della Città Metropolitana di Venezia n. 2091/2019 avente ad oggetto il rilascio dell’A.U.A. in favore della controinteressata (atto in questa sede impugnato a mezzo della proposizione di ricorso per motivi aggiunti), giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza nr. 1080/2021 del 23 giugno 2021.
Il Collegio ritiene di dover aderire alle considerazioni svolte in tale pronuncia, giacché meritevoli di condivisione.
In particolare, per quanto attiene al primo motivo di censura, con il quale si lamenta che l’attività svolta dalla controinteressata era già cessata in via definitiva alla data dell’avvio del procedimento in considerazione, lo stesso deve ritenersi infondato, venendo in rilievo, nel caso di specie, un’attività da ritenersi meramente interrotta.
Si richiama, sul punto, quanto già ritenuto nella sentenza citata: “(..) Il rilascio di un provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un impianto preesistente e non definitivamente dismesso, deve ritenersi non contrastante con l’art. 13 del Piano.
Nel caso di specie l’Amministrazione non irragionevolmente ha ritenuto non definitivamente dismesso l’impianto.
Infatti, la controinteressata, prima dell’approvazione della norma di divieto, aveva già tempestivamente chiesto il rinnovo dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali e si era attivata per rimuovere gli abusi esistenti e per dotarsi dei titoli edilizi necessari alla prosecuzione dell’attività.
Doveroso il provvedimento di inibizione del suo esercizio in mancanza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici legittimanti gli edifici in cui esso si svolgeva (atteso che “L'autorizzazione ambientale presuppone la legittimità urbanistico - edilizia dei manufatti in cui l'attività deve essere svolta” T.A.R. Napoli, sez. V, 03/02/2020, n.495), tuttavia esso, come hanno rilevato le Amministrazioni coinvolte, non è stato adottato a causa di irregolarità di natura gestionale e non ha, pertanto, determinato la cessazione definitiva dell’attività, come può avvenire nell’ipotesi in cui siano violate prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali e l’esercente non si conformi, entro i termini alla diffida (cfr. art. 278 D.Lgs. 152/06).
Com’è stato condivisibilmente affermato da recente giurisprudenza, infatti, “la sospensione o chiusura di un esercizio commerciale in attività non può essere considerata come una sanzione per gli abusi edilizi contestati (i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilità di sanatoria)” - ostandovi, il principio di legalità e tipicità dell’agire amministrativo e delle misure aventi contenuto afflittivo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/05/2017, n.2360) – ma è conseguenza dell’assenza di un presupposto per il legittimo svolgimento dell’attività.
Nel caso di specie, il provvedimento del 19 gennaio 2015 con cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività, non ha determinato la cessazione definitiva dell’impianto, essendo stato motivato in relazione alla perdurante presenza di abusi edilizi non sanati alla scadenza dei termini di conclusione del procedimento. Esso, pertanto, può configurare una interruzione temporanea dell’attività e non una definitiva cessazione della stessa, con conseguente configurabilità dell’autorizzazione rilasciata come volta al riavvio di un’attività preesistente temporaneamente interrotta ”.
E’ ancora solo il caso di osservare che sono state tardivamente introdotte le argomentazioni con le quali la parte ricorrente, con la memoria in data 20.10.2021, propone un’esegesi delle norme dettate dagli artt. 13 e 16 del piano, alternativa rispetto a quella emergente dalla decisione appena richiamata: con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente si è, infatti, limitata a lamentare che l’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente ritenuto essersi in presenza della riattivazione di un impianto, anziché dell’avvio di una nuova attività, senza dedurre che anche nel caso di riattivazione di un’attività sospesa solo in via temporanea la richiesta avrebbe dovuto, comunque, essere respinta.
Del pari destituiti di fondamento risultano il secondo e il terzo motivo di impugnazione, con i quali si deduce che la determina impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui richiamerebbe un parere della Regione, non vincolante e non fondato su opportuni approfondimenti istruttori, nonché reso nell’ambito di un procedimento diverso rispetto a quello conclusosi con l’atto gravato.
Nella pronuncia già citata è stato, sul punto, osservato: “ Il parere del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto del 26 febbraio 2016, è stato emesso in un procedimento diverso da quello finale con cui è stata infine rilasciata l’AUA, ma tale circostanza non è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato atteso che di tale parere (non obbligatorio, né vincolante) l’amministrazione procedente ha tenuto conto ai soli fini dell’interpretazione del divieto previsto dall’art. 13 del P.R.R., in un procedimento che, peraltro, costituiva il naturale seguito di quello nel quale il parere era stato acquisito ”.
Analogamente, anche nel procedimento qui in considerazione (ovvero quello conclusosi con determina di non assoggettamento a VIA del progetto della controinteressata), il richiamo operato nelle premesse del parere nr. 23/2018 all’atto citato, risulta inidoneo a fondare l’illegittimità della determina in oggetto: il parere reso dalla Regione in data 26 febbraio 2016, non vincolante, è infatti semplicemente riportato nella cronologia delle comunicazioni intercorse tra le parti quale atto intervenuto nel corso della complessiva vicenda che ha interessato la riattivazione dell’impianto della ditta ER, ma non costituisce il fondamento delle valutazioni espresse dalla Città Metropolitana e delle conclusioni raggiunte (conclusioni che, per le motivazioni esposte in precedenza, sono comunque da ritenersi condivisibili).
Infine, con il quarto motivo, si lamenta la carenza dell’istruttoria a fondamento del provvedimento assunto: in particolare, si assume che non sarebbe stato dato adeguato rilievo alle infrazioni riscontrate presso l’impianto della società ER in occasione del sopralluogo effettuato il 29.06.2018 da personale del reparto NOE dei Carabinieri di Venezia; in tale occasione veniva infatti contestata alla società controinteressata la gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, co. 1 del D.lgs. n. 152/06.
Anche tale motivo non coglie nel segno: avuto riguardo alla finalità cui tende la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, e cioè l’enucleazione dei possibili impatti che un determinato progetto è suscettibile di produrre sull’ambiente, non si apprezza il rilievo che dovrebbe riconnettersi alla condotta in commento, pur astrattamente rilevante sul piano penale, ma relativa alle concrete, occasionali, modalità di gestione dei rifiuti (coerentemente, del resto, con quanto si è osservato in proposito nella decisione di questo TAR nr. 1080/2021).
Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio non merita accoglimento.
2. Come in precedenza osservato, con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha, in seguito, impugnato l’A.U.A. rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia in favore della controinteressata: in primo luogo, se ne lamenta l’illegittimità in via derivata in ragione dei vizi che affliggerebbero gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, illegittimità che, alla luce di quanto già rilevato, deve essere esclusa.
Quanto alle tre censure sviluppate nel ricorso al fine di evidenziare i vizi propri dell’autorizzazione richiamata, è possibile riferirsi a quanto questo TAR ha già osservato nella decisione del 23 giugno 2021: “(..) I termini previsti dal procedimento di rilascio dell’AUA non hanno natura perentoria e non privano l’amministrazione del potere di decidere sull’istanza. Si tratta, piuttosto, di termini imposti dal legislatore con finalità acceleratoria nell’interesse dell’istante ad un sollecito conseguimento del titolo di proprio interesse. Non può, pertanto, inferirsi dal loro superamento alcun vizio di legittimità del provvedimento finale. Neppure è idoneo ad inficiare la legittimità dell’autorizzazione il mero scorporo di uno dei titoli ambientali che in essa possono confluire. L’art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, infatti, non impone alcun obbligo di far confluire nell’AUA tutti i titoli in esso elencati, prevedendo la mera facoltà degli interessati di attivare il relativo procedimento “nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno” dei titoli abilitativi in esso citati ”.
Anche il ricorso per motivi aggiunti risulta, pertanto, infondato.
3. In conclusione, tanto il ricorso introduttivo del giudizio quanto il ricorso per motivi aggiunti sono da rigettarsi.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il carattere peculiare delle questioni esaminate giustifica, a parere del Collegio, l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO