Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 134 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il Parte_2
11/05/1959, cod. fisc. , C.F._2
il primo residente a [...], la seconda residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in SP (ME) via Nazionale, n.
451, presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, cod. fisc.
- pec: che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTI RICORRENTI
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10.01.2024, i coniugi nato a Parte_1
SP (ME) in data 11.05.1958 e nata a Parte_2
SP (ME) in data 11.05.1959, premesso che in data 7 aprile 1980 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 256 parte 2 serie A anno 1980; che dall'unione erano nati i figli , nata a Per_1
Messina il 22.08.1980, nato a [...] il [...], e Per_2
nato a [...] il [...] tutti maggiorenni ed indipendenti;
Per_3
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c., che prevedeva un trasferimento immobiliare in favore della in Pt_3
funzione parzialmente solutoria dell'obbligazione di mantenimento;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12/13.03.2024.
Con atto datato 11.02.2025 e depositato il 14.02.2024, sottoscritto da entrambi i coniugi, le parti modificavano parzialmente l'originario accordo e chiedevano che fosse omologata la separazione alle condizioni indicate nel ricorso così come modificato dal menzionato atto integrativo datato
11.02.2025.
All'udienza del 18.02.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni meglio specificate nel verbale di
2 udienza ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 18.02.2025. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nell'atto integrativo, sempre sottoscritto personalmente dalle parti, datato 11.02.2025 e depositato il 14.02.2024, sia all'udienza del 18.02.2025. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
3 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] in data [...] e Pt_1 Parte_2
nata a [...] in data [...], uniti in
[...]
matrimonio concordatario in data 7 aprile 1980 nel Comune di
Messina con atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 256 parte 2 serie A anno 1980, alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 18.02.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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