Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) – Dott. Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 20.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1406/2022 R.G.
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elett.te dom.ti in Portici al corso Garibaldi n. 45 presso l'avv. Valentina C.F._2
Spedaliere, che li rappresenta e difende -appellanti/appellati incid.-
E
( ), elett.te dom.ta in Torre del Greco alla via del Controparte_1 C.F._3
Cammeo n. 1 presso l'avv. Vincenzo Scamardella che la rappresenta e difende
-appellata/appellante incid.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 10.6.2022, e Parte_1
impugnavano tempestivamente la sentenza n. 719/2022 del Tribunale di Torre Parte_2
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata dichiarata la inammissibilità della domanda proposta da - per la nullità del ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1 derivante dalla carenza di allegazioni sull'orario di lavoro e sull'elemento fondamentale della subordinazione -, avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i predetti appellanti dal gennaio 2005 al dicembre 2020 con mansioni di
Censuravano la sentenza per avere erroneamente ritenuto nullo l'atto introduttivo e non avere, invece, rigettato il ricorso nel merito per omesse allegazioni in ordine al preteso rapporto di lavoro subordinato, consentendo così alla ricorrente di porre rimedio alle carenze di allegazioni.
Concludevano, pertanto, per la riforma della impugnata sentenza ed il rigetto nel merito delle avverse domande.
Costituitasi, interponeva appello incidentale, chiedendo accogliersi la domanda Controparte_1 proposta in primo grado e l'eventuale integrazione degli elementi di fatto (orario e giorni di lavoro) nell'atto introduttivo.
Lette le note scritte, alla udienza odierna del 20.3.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
L'appello è meritevole di essere accolto.
e , infatti, affermano che il Tribunale di Torre Annunziata Parte_1 Parte_2
avrebbe adottato una decisione solo formale, non rilevando sin dall'inizio la totale assenza dell'elemento della eterodirezione derivante dalle carenze assertive riguardo alla mancata indicazione degli orari e dei giorni lavorativi oltre che di soggetti che impartissero le direttive.
Deve essere, in primis, esaminata la questione preliminare sulla nullità dell'atto introduttivo.
La Corte osserva in proposito che per costante orientamento giurisprudenziale la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. A ciò si aggiunga che siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, è impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizioni di apprestare una compiuta difesa.
Diverso è il caso dell'inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell'irrilevanza della documentazione prodotta: in tal caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso, ed è orientamento consolidato presso questa Corte che l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cassazione civile sez. lav. - 14/02/2020, n.
3816). La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il difetto di allegazione può determinare la nullità della domanda, ma non l'infondatezza della stessa, con la conseguenza che se la nullità viene sanata
(come nel caso di specie, allorchè parte resistente si era regolarmente costituita esponendo compiutamente le proprie difese), occorre valutare nel merito il materiale probatorio offerto dalla parte (Cass. n. 15596/2024).
Il primo Giudice non si è conformato a tali principi, in quanto avendo rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carente allegazione dei fatti, ha ravvisato la nullità dell'atto stesso, mentre avrebbe dovuto decidere il ricorso nel merito, valutando le allegazioni proposte ed esaminando la documentazione prodotta.
Si appalesa errata, pertanto, la determinazione del primo giudice che, rilevata siffatta carenza in tema di allegazioni, ha proceduto alla nullità del ricorso e sussiste, conseguentemente, l'interesse della parte appellante ad una pronuncia nel merito.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (cfr. tra le innumerevoli
Cass. sez. lav. 25.03.2009 n.7260; Cass. sez. lav. 29.05.2008 n.14371; Cass. sez. lav. 28.09.2006
n.21028), ai fini della individuazione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, determinante è il requisito della subordinazione, da configurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio organizzativo d'impresa, la continuità della prestazione, la cadenza e la misura fissa del compenso, l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario.
Gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato privato devono essere necessariamente allegati e provati;
non possono essere solo allegati e non provati, ovvero provati, ma non allegati.
Soccorre a questo punto la sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, la n.
11353 del 17.06.2004, la quale ha così affermato:”Dagli enunciati principi si evince che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al processo del lavoro, tra oneri di allegazioni, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attentata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2002
n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti od elementi condizionanti il diritto azionato, non siano più esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio
2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526; Cass. 15 dicembre 2000 n.15820)”.
E' stato, dunque, posto l'accento sull'indispensabilità, ai fini dell'accertamento di sussistenza della subordinazione e, per quel che qui interessa in particolare, della individuazione del soggetto passivo del rapporto, dell'indagine sulle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, poiché il quadro complessivo di riferimento per compiere la valutazione in discorso non può prescindere dalla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e dalla peculiarità delle mansioni assegnategli (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9256/2009).
In quest'ottica diviene essenziale l'assolvimento, da parte di colui che afferma l'esistenza del vincolo di subordinazione - e che ad esso ricolleghi determinate pretese di carattere retributivo - di precisi oneri di allegazione ancor prima che di prova, preordinati all'esatta individuazione e descrizione di tutti gli elementi fattuali elevabili ad indici rivelatori dell'esistenza del vincolo di subordinazione, tra i quali primeggiano le circostanze inerenti al tempo, al luogo, nonché alle concrete e peculiari modalità di espletamento dell'attività lavorativa che si assume svolta alle dipendenze di altro soggetto, specificamente individuato quale destinatario della chiesta condanna.
Ebbene, in seno all'atto introduttivo del giudizio non è stata offerta alcuna indicazione precisa né dell'orario di lavoro né dei giorni in cui si svolgeva l'attività lavorativa.
Ma soprattutto, non sono state fornite sia pur minime indicazioni che avrebbero dovuto rivelare in modo univoco l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare degli odierni appellanti.
Del resto, è la stessa ricorrente ad escludere qualsivoglia forma di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dei datori di lavoro sulle modalità esecutive dell'attività lavorativa, avendo formulato nel ricorso di primo grado una sorta di dichiarazione confessoria, affermando di aver lavorato in “totale autonomia ed in assenza dei datori di lavoro”.
Per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettato l'appello incidentale spiegato dalla poiché CP_1
infondato, per l'assoluta carenza di allegazioni del ricorso introduttivo in ordine all'elemento essenziale della subordinazione.
È altresì irrilevante la richiesta di integrazione degli elementi di fatto dell'atto introduttivo (orario e giorni lavorativi). La mancanza di allegazioni in ordine al profilo imprescindibile dell'eterodirezione, impedisce di accedere ad istruttoria per mancanza di elementi contenutistici della stessa.
Considerata l'erronea pronuncia di primo grado di inammissibilità della domanda, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento all'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente