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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7453/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 26.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Vincenzo
Brunetti (c.f. ) e l'avvocato Carmen Colangelo (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE-
E
CONDOMINIO DI ROMA, VIA UGO OJETTI 114 – VIA TEOFILO FOLENGO
81 (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Marco Macrì
(c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_4
APPELLATO-
Oggetto: appello proposto da nei confronti del Condominio di Roma, Parte_1
Via Ugo Ojetti 114 – Via Teofilo Folengo 81, avverso la sentenza n. 9792/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 03.06.2021, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 40974/2019, promosso da , nei confronti del Condominio di Parte_1
Roma, via Ugo Ojetti 114 – Via Teofilo Folengo 81- opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleare-
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, il Parte_1 [...]
; oppone il decreto ingiuntivo n. 7400/2019 del Controparte_1
10.04.2019, emesso a definizione del giudizio monitorio recante n.r.g. 20217/2019, con il quale il Condominio le ingiunge il pagamento di euro 19.686,38 e rassegna le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità della delibera condominiale del 06.12.2017, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza dei presupposti posti a suo fondamento;
2) In subordine, dichiarare l'invalidità, l'inesistenza e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito;
3) In ogni caso si richiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo provveduto l'opponente al pagamento della parte non contestata, così come documentato in atti;
4) Con vittoria di spese e compensi giudiziari”.
, proprietaria dell'immobile adibito a locale commerciale e ubicato Parte_1 all'interno del Condominio opposto, contesta la somma azionata per presunti consumi d'acqua relativi al suo immobile e a periodo antecedente al 2015, rendendosi disponibile al pagamento della somma di euro 4.366,83, a titolo di quote condominiali non corrisposte dalla conduttrice;
allega che precedenti delibere Parte_2
condominiali, riferite alla stessa voce di spesa e agli stessi periodi, riportano somme diverse tra loro e rispetto a quella in oggetto, deliberata il 06.12.2017 in difetto di documenti attestanti di prova;
aggiunge di aver contestato la morosità; che l'immobile era rimasto non utilizzato per un lungo periodo e che non era stata eseguita una lettura dei consumi.
Con comparsa del 13.11.2019, si costituisce il Condominio;
resiste alla opposizione e ne chiede il rigetto, anche per mancata impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci relativi alla voce di spesa in oggetto (il credito è portato dai bilanci e dai riparti di spesa approvati nel corso dell'assemblea del 06.12.2017).
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata la prova per testi, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) dato atto del pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposto di parte della somma dovuta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7400/2019 del
10.04.2019, emesso dal Tribunale civile di Roma. Condanna la parte opponente a versare in favore del condominio opposto la residua somma complessiva di euro
17.037,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Condanna la parte
r.g. n. 2 opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio per un importo di Euro
2.800,00 in favore del condominio opposto oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Macrì dichiaratesi antistatario, oltre alle successive occorrende>>.
A sostegno della decisione impugnata, le seguenti considerazioni.
- Le spese relative al consumo dell'acqua rientrano tra gli oneri condominiali.
- Il condomino che voglia contestare il riparto dei consumi di acqua e un addebito eccessivo di spesa a proprio carico deve impugnare la delibera dell'assemblea con cui è stato approvato il piano di riparto entro 30 giorni dalla sua adozione;
scaduto tale termine, l'impugnazione della delibera non può avvenire in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal condominio.
- Ove la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa non sia stata impugnata, come nella specie, assume efficacia vincolante quanto all'addebito di consumi e l'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ristretto alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
- La opponente era a conoscenza delle delibere azionate in sede monitoria e comunque ne è venuta a conoscenza con la notifica del D. I., tanto che con la opposizione in oggetto ha sollevato eccezioni in ordine a tali delibere.
- La delibera prova il credito azionato.
- L'opponente contesta la pretesa del condominio contestando il contenuto della delibera alla base dell'opposizione, ma tali contestazioni sono improponibili in questo giudizio e avrebbero dovuto essere proposte a mezzo di specifica e tempestiva impugnazione della delibera.
- L' opponente, in corso di causa, ha corrisposto al Condominio la minor somma di euro 4.366,83 e deve corrispondere un residuo di euro 17.037,83 oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo ed alle spese legali del procedimento di ingiunzione.
- Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna al pagamento dei residui importi relativi agli oneri legali liquidati dal giudice al momento dell'emissione del decreto stesso oltre alle somme relative alla sorte ancora non corrisposta e successive spese.
r.g. n.
3 - L'opponente ha versato le somme dopo l'iscrizione della causa a ruolo;
quindi, il
Condominio non può essere considerato neppure parzialmente soccombente ai fini della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
- Non si ravvisano i presupposti per l'applicabilità dell'art.96 c.p.c.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< 1) In via preliminare, sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della Sentenza impugnata, n. 9792/2021 del 03.06.2021;
2) Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza impugnata, previa declaratoria di nullità della delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi giudiziari del doppio grado di giudizio
>>.
Con comparsa depositata il 14.04.2022, si costituisce il Condominio;
resiste alle censure e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) IN PRELIMINARE rigettare il gravame (…) in quanto inammissibile per tutti i
motivi dedotti in narrativa ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. NONCHE' rigettare l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata per i motivi dedotti in narrativa e comunque non sussistendone i presupposti di legge;
NEL
MERITO accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'interposto gravame e per l'effetto rigettare integralmente l'impugnazione e confermare la sentenza n.
9792/21 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'appellante articola le seguenti censure.
1) Rubricato: “Omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità della delibera condominiale ritualmente sollevate da controparte”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la tardiva impugnazione della delibera del
06.12.2017. A tal fine, allega di aver sostenuto la nullità della delibera in questione e non la sua annullabilità; che si configura vizio di nullità della delibera, nella impossibilità di conoscere i criteri di attribuzione della spesa, come accertato con la ordinanza emessa nel corso del primo grado di giudizio in data 02.09.2020; che il consumo di acqua avrebbe dovuto essere calcolato sulla base di quanto indicato dal contatore interno, mai oggetto di lettura per il periodo in contestazione;
che la stessa società incaricata del rilievo dei dati di consumo ha confermato l'arbitrarietà del riparto a carico dell'appellante.
r.g. n. 4 2) Rubricato: “Omessa valutazione, in motivazione, dell'ordinanza istruttoria del
02.09.2020 e delle risultanze istruttorie”. L'appellante lamenta la omessa valutazione della ordinanza del 02.09.2020, dalla quale emerge la incomprensibilità dei dati di riparto di spesa;
delle dichiarazioni rese dai testi sulla circostanza che l'immobile è rimasto chiuso e non locato nel periodo
01.01.2015 – 30.10.2015 e del fatto che non vi è stata lettura dei consumi registrati dal contatore intero all'immobile.
L'appello non ha pregio.
Le S.U. della Corte di Cassazione, con la sentenza 9839/2021 richiamata dallo stesso appellante, enunciano il principio per il quale in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'articolo 1137c.c., come modificato dall'articolo 15 della legge n.220/2012, mentre la categoria della nullità, invocata dall'appellante, ha un'estensione residuale, rinvenibile solo in limitate ipotesi, quali la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o giuridico, quest'ultimo da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni;
il contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.
Sono da considerarsi nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'articolo 1135 n.n. 2) e 3) c.c., mentre sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione, in concreto, tra i condomini, delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza prevista dall'articolo 1137 comma 2 c.c.
Nel concreto, vertendosi in ipotesi di riparto di spesa, le censure vanno ricondotte a ipotesi di annullabilità della delibera, con conseguente tardività dell'impugnazione, pacificamente proposta dopo il termine di decadenza in esame, e conseguente infondatezza delle censure dell'appellante.
Alla inammissibilità delle censure proposte alla delibera di approvazione della approvato la spesa azionata in sede monitoria (e ai criteri di riparto della r.g. n. 5 medesima spesa), consegue che resta assorbita la valutazione delle censure mosse, dall'appellante, ai criteri di riparto di spesa adottati dalla delibera.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00; compensi medi).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti del Condominio di Roma, Via Ugo Ojetti 114 – Via Teofilo Parte_1
Folengo 81, avverso la sentenza n. 9792/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 03.06.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 40974/2019, promosso da
, nei confronti del Condominio di Roma, via Ugo Ojetti 114 – Via Parte_1
Teofilo Folengo 81, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, al Condominio, le spese di lite che liquida, in Parte_1
euro 5.809,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avvocato Marco Macrì, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 04.06.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 6