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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1968, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BENEDETTO ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GUASTINI
STEFANO (c.f. ) e dall'Avv. BASSANO GIOVANNI (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da memoria depositata dalla ricorrente in data 25.6.2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26.6.2026.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/01/2025 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (il 6.7.2005), attualmente maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale tra le parti (con decreto del 12.4.2014). Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in Controparte_1 punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
All'udienza del 26.5.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate dalla ricorrente in data
25.6.2025, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], contratto in La Spezia in data 16 luglio Controparte_1
2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune della Spezia al n. 75 parte I serie Anno
2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 450,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico annuale in riferimento al 30 giugno 2025 e a decorrere dal luglio 2026, secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e pag. 2 di 5 scolastiche da sostenere, esclusa - per entrambi i genitori - la facoltà di compensazione delle dette spese con eventuali importi corrisposti al figlio a titolo di pocket money o liberalità;
c) prendere atto che il figlio , studente universitario, manterrà la propria residenza Per_1 prevalente presso la madre, libero il padre di vederlo ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del figlio e lavorative proprie. I periodi di ferie o festività nel corso dell'anno saranno fruiti, in accordo tra i genitori, secondo la volontà e le esigenze scolastiche e/o personali del figlio;
d) prendere atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per il pregresso, né per contributo al mantenimento, né per spese straordinarie, Controparte_1 né per aggiornamenti ISTAT, né a qualunque altro titolo;
e) Dichiarare compensate tra la parti le spese e competenze del giudizio”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del pag. 3 di 5 matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alla memoria depositata dalla ricorrente in data 25.6.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio maggiorenne, poiché prevedono nei suoi confronti un adeguato contributo di mantenimento.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita e/o disattesa, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in La Spezia in data 16.7.2011 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2011, al n. 75 parte I, alle condizioni concordate fra le parti e confermate all'udienza del 26.6.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 450,00 mensili, da
pag. 4 di 5 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico annuale in riferimento al 30 giugno 2025 e a decorrere dal luglio 2026, secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere, esclusa - per entrambi i genitori - la facoltà di compensazione delle dette spese con eventuali importi corrisposti al figlio a titolo di pocket money o liberalità;
- prendere atto che il figlio , studente universitario, manterrà la propria residenza Per_1 prevalente presso la madre, libero il padre di vederlo ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del figlio e lavorative proprie. I periodi di ferie o festività nel corso dell'anno saranno fruiti, in accordo tra i genitori, secondo la volontà e le esigenze scolastiche e/o personali del figlio;
- prendere atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per il pregresso, né per contributo al mantenimento, né per spese straordinarie, Controparte_1 né per aggiornamenti ISTAT, né a qualunque altro titolo;
- Dichiarare compensate tra la parti le spese e competenze del giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1968, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BENEDETTO ANTONIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GUASTINI
STEFANO (c.f. ) e dall'Avv. BASSANO GIOVANNI (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da memoria depositata dalla ricorrente in data 25.6.2025, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26.6.2026.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/01/2025 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (il 6.7.2005), attualmente maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente. Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale tra le parti (con decreto del 12.4.2014). Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, il quale nulla ha opposto in Controparte_1 punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
All'udienza del 26.5.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate dalla ricorrente in data
25.6.2025, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], contratto in La Spezia in data 16 luglio Controparte_1
2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune della Spezia al n. 75 parte I serie Anno
2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 450,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico annuale in riferimento al 30 giugno 2025 e a decorrere dal luglio 2026, secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e pag. 2 di 5 scolastiche da sostenere, esclusa - per entrambi i genitori - la facoltà di compensazione delle dette spese con eventuali importi corrisposti al figlio a titolo di pocket money o liberalità;
c) prendere atto che il figlio , studente universitario, manterrà la propria residenza Per_1 prevalente presso la madre, libero il padre di vederlo ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del figlio e lavorative proprie. I periodi di ferie o festività nel corso dell'anno saranno fruiti, in accordo tra i genitori, secondo la volontà e le esigenze scolastiche e/o personali del figlio;
d) prendere atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per il pregresso, né per contributo al mantenimento, né per spese straordinarie, Controparte_1 né per aggiornamenti ISTAT, né a qualunque altro titolo;
e) Dichiarare compensate tra la parti le spese e competenze del giudizio”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del pag. 3 di 5 matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alla memoria depositata dalla ricorrente in data 25.6.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio maggiorenne, poiché prevedono nei suoi confronti un adeguato contributo di mantenimento.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra questione assorbita e/o disattesa, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in La Spezia in data 16.7.2011 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2011, al n. 75 parte I, alle condizioni concordate fra le parti e confermate all'udienza del 26.6.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 450,00 mensili, da
pag. 4 di 5 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico annuale in riferimento al 30 giugno 2025 e a decorrere dal luglio 2026, secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere, esclusa - per entrambi i genitori - la facoltà di compensazione delle dette spese con eventuali importi corrisposti al figlio a titolo di pocket money o liberalità;
- prendere atto che il figlio , studente universitario, manterrà la propria residenza Per_1 prevalente presso la madre, libero il padre di vederlo ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del figlio e lavorative proprie. I periodi di ferie o festività nel corso dell'anno saranno fruiti, in accordo tra i genitori, secondo la volontà e le esigenze scolastiche e/o personali del figlio;
- prendere atto che la sig.ra dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Parte_1
per il pregresso, né per contributo al mantenimento, né per spese straordinarie, Controparte_1 né per aggiornamenti ISTAT, né a qualunque altro titolo;
- Dichiarare compensate tra la parti le spese e competenze del giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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