TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato in [...], il [...], e residente in [...] – 00054 Parte_1
Fiumicino, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Vitale,( pec: C.F._1
), con studio in Roma, Viale G. Mazzini n.140 ed Email_1 elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Doria n.9, presso lo studio dell'Avv.to Antonella
Parente.
RICORRENTE
E
(C.F. )in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (PEC: t), in Email_2 virtù di procura generale alle liti n. 21569 del 21.07.2015 – rep. 80974 – per atto notaio
[...] di Roma ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso lo studio dell'avv. Per_1
Maria Granillo sito in Santa Marinella, via dei Gladioli n. 60.
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2022 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla pensione di vecchiaia, con Parte_1
CP_ la decorrenza di Legge;
condannare l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione di vecchiaia in misura e con decorrenza di legge, o da quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione sui ratei arretrati nella misura e con decorrenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio come da DM n.55/14 e successive modifiche ed integrazioni, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fortunato Vitale, Difensore antistatario.”
A Sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: CP_
- di aver presentato all' in data 07.09.2021, domanda di pensione di vecchiaia.
- che l' , con comunicazione datata 17.11.2019, rigettava la domanda sostenendo che CP_1
“… Non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 13.04.1974 al 07.11.2013, n. 889 contributi settimanali… Inoltre non sussistono le condizioni richieste dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 503/1992 (deroghe Amato
- che a seguito di domanda di riesame del provvedimento, l' in data 22.12.2021, CP_1 confermava il rigetto dell'istanza.
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il diniego di pensione, rimasto privo di riscontro.
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione e in particolare di quelli indicati dall'art 2, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n. 503/1992
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente non possiede il CP_1 requisito di cui all'art. 2, comma 3, lett b ) del d.lgs. n. 503/1992 , consistente nell'essere risultato occupato per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare.
All'udienza del 25.9.2025, all'esito di un'istruttoria documentale, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo con contestuale deposito di motivazione telematica.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
L'art. 9 del RDL 636/1939 prevedeva che … L'assicurato ha diritto alla pensione al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando…risultino accreditati o versati in di lui favore almeno: 180 contributi mensili (cfr. 15 anni contributivi → 180:12=15) di cui alla tabella A ovvero 780 contributi settimanali (cfr. 15 anni contributivi → 780:52=15) di cui alla tabella B.
2 l'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992 (c.d. Legge Amato) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
1994, un innalzamento progressivo dell'età pensionabile e stabilito che … Il diritto alla pensione di vecchiaia … è subordinato al compimento dell'età indicata (cfr. per gli anni 2019
– 2022 l'età indicata in tabella è di 67 anni), per ciascun periodo, nella tabella A allegata
l'art. 2 del D. Lgs. n. 503/1992 ha stabilito che … Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione (cfr. 1040 contributi settimanali), fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
In deroga a quanto ut sopra statuito, tuttavia, l'art 2, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n.
503/1992 ha previsto che … per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa (cfr. età da tabella e 15 anni contributivi - doc. 8 ricorso);
In applicazione della normativa vigente, pertanto i lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa di 25 anni ed almeno 10 anni contributivi senza copertura dell'intero anno, nel
2019 (anno in cui il ricorrente ha presentato la domanda) maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età e con il versamento di almeno 15 anni di CP_ contributi (v. circolare n. 16 del 01.02.2013 e tabelle anzianità – doc. 9 ricorso).
Nel caso di specie non è contestato tra le parti e deve ritenersi provato ai sensi dell'art 115
c.p.c che:
- Il ricorrente avesse compiuto 67 anni
- Che lo stesso avesse un'anzianità assicurativa di 25 anni
- Che avesse versato almeno 15 anni di contributi.
Occorre, invece, accertare l'ultimo presupposto mancante per affermare l'operatività della deroga di cui all'art 2, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n. 503/1992, e verificare quindi se il ricorrente abbia effettivamente versato contributi per un periodo inferiore alle 52 settimane per 10 anni.
Lo stesso non ha contestato e deve ritenersi provato ex art 115 c.p.c. l'esistenza del CP_1 presupposto per 7 anni e precisamente per gli anni 1978, 1983, 1989, 1990, 1991, 2007 e
2012. Oggetto di contestazione è il versamento della contribuzione insufficiente per gli anni
1977, 1984, 1985 e 1986.
3 Dall' esame dell'estratto contributivo depositato dall' emerge che il ricorrente ha versato CP_1 contributi nel 1977 per 41 settimane, ovvero per meno delle 52 settimane di riferimento.
Risulta pertanto rispettato il requisito indicato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992:
Il limite delle 52 settimane previsto dalla legge non può essere peraltro ritenersi modificato in peius nel senso indicato dalla resistente, sulla base dei messaggi allegati alla memoria. CP_1
In primo luogo, si rileva che il messaggio dell' n 6797 del 25/03/2009, al cui punto 3.1. CP_1
è previsto che “ Qualora il soggetto inizi o termini la propria attività lavorativa in un periodo infra-annuale, l'anno di inizio e fine assicurazione potrà essere computato, ai fini della deroga in oggetto, solo se il dipendente risulti occupato per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo stesso. Esempio. Soggetto che inizia a lavorare il 1° aprile dell'anno di riferimento: l'anno in questione è computabile ai fini della deroga se risulta occupato per un periodo inferiore alle 39 settimane.”( doc 4 memoria )” si riferisce a normativa non CP_1 pertinente al caso di specie e precisamente all'art. 7, commi 9-12 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che disciplina i lavoratori agricoli.
Ad ogni modo lo stesso con successivo messaggio n 0013717 del 16/06/2009. ( DOC 5 CP_1 memoria ) ha chiarito che quanto previsto nel messaggio 6797 al 3.1. nel senso che “ La CP_1 verifica del requisito dell'occupazione per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo di riferimento deve essere condotta unicamente in relazione al primo e all'ultimo anno di assicurazione dei soggetti interessati e non con riferimento agli anni intermedi di attività lavorativa degli stessi”.
Tale interpretazione fornita dall' non si applicherebbe comunque al caso di specie CP_1 perché con riferimento all'anno 1977 dall'estratto contributivo allegato alla memoria di costituzione di si evince che non è il primo anno di assicurazione del ricorrente, il quale CP_1 risulta iscritto alla gestione dell' già dal 1974, seppur quale soggetto che svolgeva il CP_1 servizio militare obbligatorio.
Occorre ora passare all'esame delle annualità dal 1984 al 1986 in cui il ricorrente ha svolto
“lavoro marittimo”
La Legge 4 marzo 1984 n. 413 con cui è stato completato l'inserimento dei marittimi nel regime dell'Ago dei lavoratori dipendenti , ha previsto una maggiorazione (c.d. CP_1 prolungamento) della valenza contributiva dei periodi di navigazione, considerato che il marittimo imbarcato è in servizio 24 ore su 24.
Il prolungamento funziona in due modi differenti, a seconda che i periodi di imbarco siano successivi al 31.12.1979 (art. 24 Legge 413/84) oppure anteriori al 01.01.1980 (art. 25 Legge
413/84) .
4 La norma invocata dall' che prevede un prolungamento automatico del periodo lavorato CP_1 del 40% ai soli fini contributivi è l'art .25 della L 413/84, che tuttavia riferendosi ai periodi di navigazioni anteriori al 1.1.1980 non si applica agli anni oggetto di verifica nel presente giudizio (1984, 1985 e 1986).
Rispetto al periodo di navigazione oggetto di causa, costituito da annualità successive al
31.12.1979, trova invece applicazione l'art. 24 della Legge 413/84 che espressamente prevede
“… Nei confronti dei lavoratori marittimi, … i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, … svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati … di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco …”.
Applicando tali principi normativi al caso di specie, sulla base di quanto risulta dall'estratto contributivo depositato dall' e dai conteggi del ricorrente, non specificamente contestati CP_1 da controparte, si evince che il requisito del versamento contributivo inferiore alle 52 settimane esiste certamente per le annualità 1984 e 1985. Risulta, infatti, che :
1) Anno 1984 (imbarco 17.04.1984 – 05.09.1984)
- Contributi risultanti da estratto dell' : 21 settimane CP_1
- Sabati, domeniche e giorni festivi: 43 giorni = 6 settimane
- TOTALE: 21 settimane + 6 settimane = 27 settimane → anno , inferiore alle 52 settimane
2) Anno 1985 (imbarco 22.01.1985 – 06.11.1985)
- Contributi risultanti da estratto dell' : 38 settimane CP_1
- domeniche e giorni festivi: 87 giorni = 12 settimane Per_2
- TOTALE: 38 settimane + 12 settimane = 50 settimane → inferiore alle 52 settimane
Alla luce di quanto sopra, pertanto, aggiungendo questi 3 anni 1977, 1984, 1985 , ai 7 anni già CP_ riconosciuti dall' (1978, 1983, 1989, 1990, 1991, 2007 e 2012), si raggiungono i 10 anni di contributi insufficienti richiesti dall' art 2, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n. 503/1992 per la nascita del diritto alla pensione in capo al ricorrente.
Va accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia nella misura di legge a decorrente dal primo giorno del mese di aprile 2021 (mese successivo a quello del raggiungimento dei 67 anni di età, ove presente anche il requisito contributivo) ai sensi dell'art. 6 l 155/1981.
Le spese di lite, liquidate in applicazione dei parametri medi delle controversie di valore indeterminabile, esclusa la fase istruttoria espletata solo documentalmente, devono essere posti a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
5
PQM
ACCERTA il diritto di al conseguimento della pensione di vecchiaia a Parte_1 con decorrente dal 1° aprile 2021
CONDANNA al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 6.580,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore del ricorrente, da distrarsi nei confronti dell'avv.to
Fortunato Vitale, antistatario.
Civitavecchia 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
6