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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 45 / 2025
Corte D'Appello di Bari
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Vittoria Orlando Presidente dott. Ernesta Tarantino Consigliere dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro in grado d'appello tra
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. CAPODIECI ANTONIO Parte_1
-Appellante-
e
CP_1
-Appellato non costituito-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 5025/2024 del 17/12/2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha annullato il licenziamento di ordinando la sua reintegrazione nel posto CP_1 di lavoro ed ha condannato l'Agenzia datrice al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra ed in misura non superiore a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo il rigetto di Parte_1
ogni pretesa attorea. on si è costituito. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 10/04/2025 è comparso l'appellante, dichiarando di non aver notificato il ricorso di gravame e il pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte appellata.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata in via del tutto preliminare l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non si è costituita e l'appellante ha espressamente dichiarato di non aver provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 6/02/2025 e comunicato in pari data.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto
2 assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
E' tuttavia appena il caso di precisare che non sussistono i presupposti per disporre un rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. (Cass. sez. lav. sentenza del
19/12/2024, n. 33353), laddove nel caso di specie, come poc'anzi detto, l' è invece Pt_1 comparso, dando atto di aver omesso l'adempimento della notificazione del gravame, senza, peraltro, allegare alcun giustificato motivo ai fini di un'eventuale rimessione in termini, neppure richiesta.
3. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17/01/2025 da , in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti di avverso la sentenza n.5025/2024 CP_1
resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 17/12/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado di giudizio.
3 Così deciso in Bari, il 10/04/2025
Il Consigliere rel./est.
Dott. Valeria Spagnoletti
4
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Corte D'Appello di Bari
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Vittoria Orlando Presidente dott. Ernesta Tarantino Consigliere dott. Valeria Spagnoletti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro in grado d'appello tra
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. CAPODIECI ANTONIO Parte_1
-Appellante-
e
CP_1
-Appellato non costituito-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 5025/2024 del 17/12/2024, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha annullato il licenziamento di ordinando la sua reintegrazione nel posto CP_1 di lavoro ed ha condannato l'Agenzia datrice al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra ed in misura non superiore a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo il rigetto di Parte_1
ogni pretesa attorea. on si è costituito. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 10/04/2025 è comparso l'appellante, dichiarando di non aver notificato il ricorso di gravame e il pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte appellata.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata in via del tutto preliminare l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non si è costituita e l'appellante ha espressamente dichiarato di non aver provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 6/02/2025 e comunicato in pari data.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto
2 assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
E' tuttavia appena il caso di precisare che non sussistono i presupposti per disporre un rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. (Cass. sez. lav. sentenza del
19/12/2024, n. 33353), laddove nel caso di specie, come poc'anzi detto, l' è invece Pt_1 comparso, dando atto di aver omesso l'adempimento della notificazione del gravame, senza, peraltro, allegare alcun giustificato motivo ai fini di un'eventuale rimessione in termini, neppure richiesta.
3. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Bari - SEZIONE LAVORO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17/01/2025 da , in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti di avverso la sentenza n.5025/2024 CP_1
resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 17/12/2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado di giudizio.
3 Così deciso in Bari, il 10/04/2025
Il Consigliere rel./est.
Dott. Valeria Spagnoletti
4
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando