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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26 marzo 2025 R.G.1096/2023
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparsi nell'interesse dell'attore l' avv. Giansalvo Bomboi il quali conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1096/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
57, codice fiscale: , elettivamente domiciliato a IS in via Matteotti n. C.F._1
26, presso lo Studio dell'Avv. GIAN SALVO BOMBOI, codice fiscale: , che C.F._2 lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...];
2. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
3. C.F. , nata a [...] il [...] e Pt_1 Parte_2 C.F._5 residente a [...];
4. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in loc. CP_3 C.F._6
Sa Petra Ruja in via Mare di Sardegna n. 39;
5. C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in loc. CP_4 C.F._7
Sa Petra Ruja via Mar di Sardegna n. 41; 6. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a IS in CP_5 C.F._8 loc. Sa Petra Ruja;
7. , C.F , nato a [...] il [...] ed ivi residente in via CP_6 C.F._9
Mazzini snc;
8. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_7 C.F._10 in via Diaz snc;
9. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_8 C.F._11 residente in [...];
10. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_9 C.F._12 residente in [...];
11. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
12. C.F. , nata a [...] il 25/11/ 1961, residente in CP_11 C.F._14
Olbia in via Strasburgo n. 37;
13. C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
14. C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_13 C.F._16 residente in [...];
15. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_14 C.F._17 in via Diaz n. 11;
16. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._18
Baronia n. 44;
17. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi in via De CP_15 C.F._19
Gasperi n. 22;
18. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_16 C.F._20 residente in loc. Janna e flores;
19. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_17 C.F._21 in loc Janna e Flores;
20, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_18 C.F._22 residente in via Cadorna n. 2; 21. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_19 C.F._23
IS in via Cadorna n. 2;
22. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_20 C.F._24 residente in [...];
23. C.F. nata a [...] il [...] e ivi Controparte_21 C.F._25 residente a [...];
24. , C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_22 C.F._26
IS in via Mazzini n. 5;
25. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_23 C.F._27
IS in via Mazzini n. 5;
26. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_24 C.F._28
IS in via Mazzini n. 5;
27. , C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_25 C.F._29 in via Cadorna n. 5, quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei minori , Persona_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_26
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale: ha acquistato per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale la proprietà dell'appartamento sito nel Comune di IS e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 1364 sub 1 posto al piano terra del fabbricato sito in via XI Febbraio n. 18, confinante con la proprietà di e vico I di Persona_2 via XI Febbraio;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è al possesso da oltre venti anni dell'appartamento sito nel Comune di IS e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 1364 sub. 1 posto al piano. L'appartamento è censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 30 mappale 1364 subalterno 1, classe 3, categoria catsatle A03, rendita catastale
244,03 ed insiste sul terreno censito al catasto terreni di IS al F.30 mapp.1364 qualificato come ente urbano. Nonostante il possesso ultraventennale il terreno è intestato alle terze persone convenute. Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso vi abita e ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in particolare lo ha intonacato e ha rifatto la tinteggiatura interna ed esterna, ha sostituito gli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
18.2.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26 marzo 2025 R.G.1096/2023
Oggi 26 marzo 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparsi nell'interesse dell'attore l' avv. Giansalvo Bomboi il quali conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1096/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
57, codice fiscale: , elettivamente domiciliato a IS in via Matteotti n. C.F._1
26, presso lo Studio dell'Avv. GIAN SALVO BOMBOI, codice fiscale: , che C.F._2 lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._3 ivi residente in [...];
2. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
3. C.F. , nata a [...] il [...] e Pt_1 Parte_2 C.F._5 residente a [...];
4. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in loc. CP_3 C.F._6
Sa Petra Ruja in via Mare di Sardegna n. 39;
5. C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in loc. CP_4 C.F._7
Sa Petra Ruja via Mar di Sardegna n. 41; 6. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a IS in CP_5 C.F._8 loc. Sa Petra Ruja;
7. , C.F , nato a [...] il [...] ed ivi residente in via CP_6 C.F._9
Mazzini snc;
8. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_7 C.F._10 in via Diaz snc;
9. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_8 C.F._11 residente in [...];
10. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_9 C.F._12 residente in [...];
11. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
12. C.F. , nata a [...] il 25/11/ 1961, residente in CP_11 C.F._14
Olbia in via Strasburgo n. 37;
13. C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
14. C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_13 C.F._16 residente in [...];
15. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_14 C.F._17 in via Diaz n. 11;
16. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._18
Baronia n. 44;
17. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi in via De CP_15 C.F._19
Gasperi n. 22;
18. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_16 C.F._20 residente in loc. Janna e flores;
19. , C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_17 C.F._21 in loc Janna e Flores;
20, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_18 C.F._22 residente in via Cadorna n. 2; 21. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_19 C.F._23
IS in via Cadorna n. 2;
22. C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_20 C.F._24 residente in [...];
23. C.F. nata a [...] il [...] e ivi Controparte_21 C.F._25 residente a [...];
24. , C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_22 C.F._26
IS in via Mazzini n. 5;
25. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_23 C.F._27
IS in via Mazzini n. 5;
26. , C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_24 C.F._28
IS in via Mazzini n. 5;
27. , C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_25 C.F._29 in via Cadorna n. 5, quale esercente la potestà genitoriale nei confronti dei minori , Persona_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_26
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale: ha acquistato per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale la proprietà dell'appartamento sito nel Comune di IS e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 1364 sub 1 posto al piano terra del fabbricato sito in via XI Febbraio n. 18, confinante con la proprietà di e vico I di Persona_2 via XI Febbraio;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è al possesso da oltre venti anni dell'appartamento sito nel Comune di IS e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 30 particella 1364 sub. 1 posto al piano. L'appartamento è censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 30 mappale 1364 subalterno 1, classe 3, categoria catsatle A03, rendita catastale
244,03 ed insiste sul terreno censito al catasto terreni di IS al F.30 mapp.1364 qualificato come ente urbano. Nonostante il possesso ultraventennale il terreno è intestato alle terze persone convenute. Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso vi abita e ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in particolare lo ha intonacato e ha rifatto la tinteggiatura interna ed esterna, ha sostituito gli infissi (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
18.2.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna