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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 149/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Tavernola n. 59 e , nata in [...] il Parte_2
12.10.1969 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Tavernola n. 59, entrambi domiciliati in Napoli alla Via Guido de Ruggiero n. 52 presso lo studio dell'avv. Christian Cozzolino da cui sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 15.07.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente depositato in data 11.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
RE di ST in data 26 settembre 1994, dal quale sono nati due figli,
nata in [...] il [...] e , nato in Per_1 Persona_2
RE di ST il 03.10.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti hanno rappresentato, altresì, il venir meno dell'affectio coniugalis che ha reso intollerabile la vita coniugale.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2024, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologare la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, con ordinanza emessa all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e del parere favorevole reso dal P.M. in data 15.07.2024, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
Invero, dalla documentazione allegata emerge che ha un Parte_1 reddito esente di euro 14.980,00 per l'anno 2022 e che ha un reddito Parte_2 esente annuo di euro 1.200,00 per l'anno 2020, un reddito annuo di euro 691,03 per l'anno 2021 e un reddito annuo di euro 744,96 per l'anno 2022.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e del Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NA) l'01.11.1968 (C.F. ) e del nata in C.F._1 Parte_2
RE di ST (NA) il 12.10.1969 (C.F. ) ai C.F._2 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi saranno liberi di risiedere dove riterranno più opportuno con l'obbligo di comunicazione in caso di cambio residenza;
2. la casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra e dei figli Parte_2
e ; Per_1 Persona_2
3. i beni mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale rimarranno nella proprietà e disponibilità della sig.ra e dei figli;
Parte_2
4. dà atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, così come i figli;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 376, parte II, Serie A Vol. I dei registri di matrimonio dell'anno 1994);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 149/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
Tavernola n. 59 e , nata in [...] il Parte_2
12.10.1969 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Tavernola n. 59, entrambi domiciliati in Napoli alla Via Guido de Ruggiero n. 52 presso lo studio dell'avv. Christian Cozzolino da cui sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 15.07.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente depositato in data 11.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
RE di ST in data 26 settembre 1994, dal quale sono nati due figli,
nata in [...] il [...] e , nato in Per_1 Persona_2
RE di ST il 03.10.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti hanno rappresentato, altresì, il venir meno dell'affectio coniugalis che ha reso intollerabile la vita coniugale.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2024, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologare la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, con ordinanza emessa all'esito della trattazione cartolare della predetta udienza, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e del parere favorevole reso dal P.M. in data 15.07.2024, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunziavano a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
Invero, dalla documentazione allegata emerge che ha un Parte_1 reddito esente di euro 14.980,00 per l'anno 2022 e che ha un reddito Parte_2 esente annuo di euro 1.200,00 per l'anno 2020, un reddito annuo di euro 691,03 per l'anno 2021 e un reddito annuo di euro 744,96 per l'anno 2022.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e del Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NA) l'01.11.1968 (C.F. ) e del nata in C.F._1 Parte_2
RE di ST (NA) il 12.10.1969 (C.F. ) ai C.F._2 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi saranno liberi di risiedere dove riterranno più opportuno con l'obbligo di comunicazione in caso di cambio residenza;
2. la casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra e dei figli Parte_2
e ; Per_1 Persona_2
3. i beni mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale rimarranno nella proprietà e disponibilità della sig.ra e dei figli;
Parte_2
4. dà atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, così come i figli;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE di ST per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 376, parte II, Serie A Vol. I dei registri di matrimonio dell'anno 1994);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano