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21 giugno 1964
21 giugno 1964
Art. 13.
Dopo l' articolo 16 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis. - Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attivita' delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.
Detto fondo verra' utilizzato dall'I.M.T. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitrici.
Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debitrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvedera' alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.
La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitrici potra' essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".
Dopo l' articolo 16 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis. - Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attivita' delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.
Detto fondo verra' utilizzato dall'I.M.T. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitrici.
Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debitrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvedera' alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.
La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitrici potra' essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2532Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente - Dott. ENRICO PAPA - Consigliere - Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - Dott. ACHILLE MELONCELLI - rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla LT ALLUMINIO PA, in persona del legale rappresentante rag. NC FO, rappresentata e difesa dagli avv. Victor Uckmar, Gianni Marongiu e Francesco D'Ayala Valva, in virtù di delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco D'Ayala Valva, in Roma, Via Boccioni, n. 4; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE FINANZE - Ufficio delle imposte dirette …Leggi di più...
- spettanza del beneficio·
- requisiti·
- ampliamento di impianto gia' esistente·
- condizioni.·
- ampliamento di impianto già esistente·
- condizioni·
- esenzioni ed agevolazioni·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere·
- tributi (in generale)·
- in genere