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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/11/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3470/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n.
182/2022 del GdP di Avellino, opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento oneri condominiali” e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio COLELLA, in virtù di C.F._2 mandato in atti
APPELLANTI
E
((c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Barracano Controparte_2
e NG LO, in virtù di mandato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. n. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2017, Parte_2 reso dal Giudice di Pace di Avellino, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 2.283,78, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito, in via preliminare, la sussistenza di ragioni della connessione ex art. 40 c.p.c. del giudizio di opposizione con quello relativo all'impugnativa della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito hanno dedotto: - la violazione degli artt. 1135 c.c. e 63 disp. att. c.c., in quanto il decreto ingiuntivo per le spese a consuntivo non poteva essere chiesto;
- quanto approvato al punto 1) della delibera condominiale del 16/02/2017 non trovava riscontro in una precedente delibera in relazione alla nomina e alla determinazione del compenso dell'amministratore, al conferimento incarico alla Progeco srl, quale impresa di pulizia e al relativo compenso, alle modalità di contabilizzazione delle spese per l'energia elettrica e al pagamento della spese di € 614,78 per riparazione/sostituzione di una serranda e per onorario dell'avv. Loffredo;
- andava in ogni caso considerato che gli opponenti erano diventati proprietari dell'immobile facente parte del condominio di in , a far data dal 2015 e nulla era stato riferito Controparte_1 CP_1 loro in ordine alle pregresse debitorie dei precedenti proprietari.
Per tali motivi chiedevano: “- preliminarmente di rimettere questa causa al tribunale di Avellino per ragioni di connessione, come da eccezione preliminare di questa comparsa;
- in mancanza di remissione di questa causa al Tribunale, accogliere i sopra esposti motivi di opposizione annullare/revocare, il decreto ingiuntivo e, di conseguenza, di ordinare al condominio di restituire agli opponenti quanto medio tempore pagato in forza del decreto, con aggravio di interessi legali e rivalutativi;
- vinte e attribuite le spese di giudizio …”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che in via preliminare rilevava la CP_1 competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che la delibera assembleare del 16/02/2017, posta a fondamento della richiesta monitoria e impugnata dinanzi al Tribunale di Avellino, non era stata sospesa e pertanto, risultava valida ed efficace ai fini della valutazione in sede di opposizione. Nel merito contestava quando dedotto dagli opponenti assumendo la validità del deliberato assembleare, rilevando la mancata contestazione delle somme ingiunte ad eccezione di quella pari ad € 614,78 per riparazione/sostituzione di una serranda e per onorario dell'avv. Loffredo.
Chiedeva, pertanto: “a)Preliminarmente rigettare l'istanza di rimessione della causa dinanzi al tribunale di avellino e confermare la competenza del Giudice di pace in quanto funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; b)Nel merito rigettare l'opposizione perché palesemente infondata e pretestuosa in fatto e diritto e conferamre il decreto ingiuntivo dichiarando la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. della somma non contestata di €. 1.668,90;
c)Condannare e in solido tra loro al pagamento della suddetta Controparte_3 Parte_2 somma a titolo di quote condominiali, oltre interessi dalla data di acquisto dell'unità abitativa del
15.6.2015; d) Condannare e in solido tra loro al pagamento Controparte_3 Parte_2 delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con attribuzione”.
Disposta la riunione delle opposizioni a d.i. degli opponenti con quella proposta da altro condomino afferente la medesima posizione, il giudizio veniva sospeso, in attesa della definizione del giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Avellino, relativo all'impugnazione della delibera condominiale del
16/02/2017 e, all'esito, il giudizio veniva riassunto dal . CP_1
Il Giudice di Pace di Avellino con la sentenza n. 182/2022 pronunciata inter partes in data 19/01/2022
e depositata pari data, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 222/2018 R.G., ha così provveduto:
“rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi opposti n. 720/17 e 733/17 del giudice di pace di Avellino;
condanna gli opponenti alle spese processuali che determina in € 1.500,00 per compenso legale, oltre esborsi se dovuti, spese generali (15%), IVA e Cap come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario per fattane dichiarazione”.
Avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 proponevano appello, articolando i seguenti motivi: “PRIMO MOTIVO d'APPELLO Il GdP dice Non sussistono continenza o pregiudizialità necessaria tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi del citato art.63dispattcc, e la causa instaurata innanzi ad altro giudice con
l'impugnativa della delibera condominiale ex art.1137cc, LADDOVE con ordinanza 6 marzo 2019 esso GdP ha sospeso il decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Avellino, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera condominiale a base del decreto ingiuntivo opposto;
e avverso detta ordinanza il non ha proposto il CP_4 CP_1 regolamento di competenza prescritto dall'art.42cpc; SECONDO MOTIVO d'APPELLO il giudice
d'appello vorrà esaminare nel merito i motivi di nullità della delibera condominiale 16 febbraio 2017 esposti nell'opposizione a decreto ingiuntivo … (A) E' nulla per abuso di potere della maggioranza
l'approvazione del compenso dell'AMMINISTRATORE per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 … (B)
E' nulla per abuso di potere della maggioranza l'approvazione del compenso all' Controparte_5 per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 … (C) E' nulla per abuso di potere della
[...] maggioranza l'approvazione del pagamento ENERGIA ELETTRICA anni 2014, 2015, 2016 e 2017
… (D) Il pagamento di €.614/78 per riparazione ordinaria serranda e onorario avv. Loffredo non è riportato nei consuntivi;
TERZO MOTIVO d'APPELLO Il GdP conferma il decreto ingiuntivo
n.733/2017 l'amministratore, costituendosi in primo grado, ha dichiarato non dovuto CP_4
l'importo di €.614/78 per sostituzione serranda e ha chiesto la riduzione dell'importo a carico di
da €.2.283/68 a €.1.668/90”. Parte_3
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “(1) accogliere il primo motivo di questo appello e, per l'effetto, mantenere ferma l'ordinanza 6 marzo 2019, che sospendeva il giudizio di opposizione;
(2) accogliere il secondo motivo di questo appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della delibera 16 febbraio 2017; (3) in via gradata, accogliere il terzo motivo di questo appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo decretato da €.2.283/68 a
€.1.668/90; (4) vinte e attribuite le spese di primo grado e di questo appello, con accessori di legge
e con attribuzione”.
Il , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'inesistenza della procura CP_1 ad litem e violazione dell'art. 83 c.p.c.; l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e
345 c.p.c. e l'infondatezza e pretestuosità dei motivi di appello.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare inesistente e/o nullo
l'atto di appello per mancanza di procura ad litem;
in via preliminare dichiarare inammissibile il proposto gravame per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato, pretestuoso
e temerario. Condannare gli appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
A seguito della trattazione, la scrivente invitava gli appellanti a regolarizzare la procura al loro difensore e le parti tutte ad interloquire in ordine il contraddittorio sull'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Gli appellanti hanno provveduto alla regolarizzazione della procura alle liti e l'appellato ha prodotto la sentenza n. 2738/2025, resa dalla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta a fondamento della richiesta monitoria de qua.
All'esito, ha rinviato la causa per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 26/11/2025 con termini per memorie conclusionali fino al 3/11/2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Così brevemente riassunti i fatti di causa, il tribunale ritiene, anzitutto, che l'appello proposto sia ammissibile.
Sui motivi di inammissibilità dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del
2012, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è più volte pronunciata statuendo che: “Il novellato art. 342 c.p.c. esige dall'appellante: -) la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
-) gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (cfr. Cass. n. 10916/2017) ed ancora “Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che
l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”
(cfr. Cassazione. n. 4541/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 bis c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
3. Nondimeno, l'appello, pur se ammissibile, è infondato e va rigettato, pur dovendosi correggere la sentenza di prime cure in parte motiva, in relazione al “PRIMO MOTIVO d'APPELLO” ovvero alla pregiudizialità/continenza tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., con quella instaurata dinanzi ad altro giudice con l'impugnativa della delibera condominiale ex art. 1137 c.c.
Con provvedimento del 26/05/2026, la scrivente, alla luce della recentissima pronuncia della Suprema
Corte, ordinanza n. 2211/2025, sollecitava il contraddittorio sull'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione al giudizio pregiudiziale, allora ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. n. 4861/2020), per l'impugnativa della delibera condominiale posta a fondamento dell'opposizione de qua.
La suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
- Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria.
- Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l'art. 274 c.p.c. al fine della riunione dei procedimenti connessi.
- Se non possa farsi luogo, per ragione di ordine processuale, alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Nel delineare tale regime di pregiudizialità la Suprema Corte richiama altra sentenza delle Sezioni
Unite, n. 9839/2021, la quale ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annulla mento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.
Orbene se è corretto affermare e quindi sostenere, che nel caso di nullità della delibera assembleare dedotta dalla parte, il giudice dell'opposizione, anche d'ufficio, è chiamato a rilevare e verificarne la sussistenza, dall'altro tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte sottolinea, ulteriormente, che: “Avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o
l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l'impugnazione ex art.
1137 c.c. e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare possibile ravvisare quel rapporto di "dipendenza" o di "interdipendenza" che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. In particolare, è da intendere che la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 9839 del 2021 abbia superato il principio, enunciato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite
n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altro giudizio pendente. Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendo l'invalidità della decisione collegiale essere accertata "per tutti i condomini" (come può argomentarsi dal primo comma dell'art.
1137 c.c.). Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiale, del parallelo processo volto all'annullamento della deliberazione che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento, pur trattandosi in questo caso degli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esito è ad un tempo sottratto all'ambito di un mero accertamento incidentale”.
3.1 Ebbene, alla luce delle statuizioni della Suprema Corte, ne consegue che è pregiudiziale, ai fini della decisione della fattispecie de qua, l'esame della sentenza n. 2738/2025, pubbl. il 29/05/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG n. 4861/2020, che si è pronunciata sulla nullità/annullabilità della delibera condominiale del 16/02/2017, posta alla base della richiesta monitoria.
La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 823/2020, del 25/05/2020, pubblicata in data 26/05/2020, nel giudizio iscritto al n.
2351/2017 RG, ha rigettato l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_4
I motivi dell'impugnativa della delibera assembleare sono i medesimi di quelli formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e riproposti nell'appello de quo “SECONDO MOTIVO
d'APPELLO” motivi (A), (B) (C), tutti rigettati, sulla base di motivazione che codesto giudicante condivide, con la conseguenza che la delibera condominiale del 16/02/2017, è valida ed efficace, e costituisce il presupposto del credito azionato.
Nel merito va ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione CP_1 del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In tema di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul parte opposta, mentre grava sul condòmino opponente CP_1
l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il verbale di assemblea del 16/02/2017 nonché i bilanci e il piano di riparto afferenti alla pretesa creditoria.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito
è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Di contro gli opponenti hanno basato l'opposizione esclusivamente sull'invalidità del deliberato assembleare senza alcuna contestazione del quantum o dei criteri di ripartizione.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo è dunque destituita di fondamento.
3.2 Vanno rigettati altresì il punto (D) del SECONDO MOTIVO d'APPELLO e IL TERZO MOTIVO
d'APPELLO, in relazione alla somma di € 614,78 per la riparazione/sostituzione della serranda e onorario dell'avv. Loffredo atteso che a nulla rileva la circostanza che gli opponenti siano diventati proprietari dell'immobile facente parte del condominio di in data 15/06/2015. Controparte_1
L'acquirente di un appartamento condominiale è responsabile delle spese condominiali non pagate dal precedente proprietario, se non diversamente stabilito dal contratto, e, quindi, se l'amministratore richiede le spese pregresse, l'acquirente è tenuto a pagarle, salvo che non abbia pattuito diversamente con il venditore.
Pertanto, in mancanza di prova sulla diversa pattuizione, tale importo va corrisposto.
Anche le deduzioni di parte opponenti afferenti alla riduzione dell'importo dichiarato dal condominio non determinano il venir meno al pagamento, stante le precisazioni del condominio ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiunti opposto e non anche alla rinuncia al credito.
4. Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, cfr.
Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo.
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del II scaglione di riferimento, della mancanza di istruttoria e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Al rigetto integrale dell'appello consegue altresì l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Avellino n. 182/2022 pronunciata inter partes in data 19/01/2022 e depositata pari data, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 222/2018, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida, in € 2.127,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alessandro Barracano e
NG LO;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico di e , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Si comunichi.
Avellino, 30/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3470/2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n.
182/2022 del GdP di Avellino, opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento oneri condominiali” e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio COLELLA, in virtù di C.F._2 mandato in atti
APPELLANTI
E
((c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Barracano Controparte_2
e NG LO, in virtù di mandato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. n. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2017, Parte_2 reso dal Giudice di Pace di Avellino, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di
€ 2.283,78, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito, in via preliminare, la sussistenza di ragioni della connessione ex art. 40 c.p.c. del giudizio di opposizione con quello relativo all'impugnativa della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito hanno dedotto: - la violazione degli artt. 1135 c.c. e 63 disp. att. c.c., in quanto il decreto ingiuntivo per le spese a consuntivo non poteva essere chiesto;
- quanto approvato al punto 1) della delibera condominiale del 16/02/2017 non trovava riscontro in una precedente delibera in relazione alla nomina e alla determinazione del compenso dell'amministratore, al conferimento incarico alla Progeco srl, quale impresa di pulizia e al relativo compenso, alle modalità di contabilizzazione delle spese per l'energia elettrica e al pagamento della spese di € 614,78 per riparazione/sostituzione di una serranda e per onorario dell'avv. Loffredo;
- andava in ogni caso considerato che gli opponenti erano diventati proprietari dell'immobile facente parte del condominio di in , a far data dal 2015 e nulla era stato riferito Controparte_1 CP_1 loro in ordine alle pregresse debitorie dei precedenti proprietari.
Per tali motivi chiedevano: “- preliminarmente di rimettere questa causa al tribunale di Avellino per ragioni di connessione, come da eccezione preliminare di questa comparsa;
- in mancanza di remissione di questa causa al Tribunale, accogliere i sopra esposti motivi di opposizione annullare/revocare, il decreto ingiuntivo e, di conseguenza, di ordinare al condominio di restituire agli opponenti quanto medio tempore pagato in forza del decreto, con aggravio di interessi legali e rivalutativi;
- vinte e attribuite le spese di giudizio …”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che in via preliminare rilevava la CP_1 competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che la delibera assembleare del 16/02/2017, posta a fondamento della richiesta monitoria e impugnata dinanzi al Tribunale di Avellino, non era stata sospesa e pertanto, risultava valida ed efficace ai fini della valutazione in sede di opposizione. Nel merito contestava quando dedotto dagli opponenti assumendo la validità del deliberato assembleare, rilevando la mancata contestazione delle somme ingiunte ad eccezione di quella pari ad € 614,78 per riparazione/sostituzione di una serranda e per onorario dell'avv. Loffredo.
Chiedeva, pertanto: “a)Preliminarmente rigettare l'istanza di rimessione della causa dinanzi al tribunale di avellino e confermare la competenza del Giudice di pace in quanto funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; b)Nel merito rigettare l'opposizione perché palesemente infondata e pretestuosa in fatto e diritto e conferamre il decreto ingiuntivo dichiarando la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. della somma non contestata di €. 1.668,90;
c)Condannare e in solido tra loro al pagamento della suddetta Controparte_3 Parte_2 somma a titolo di quote condominiali, oltre interessi dalla data di acquisto dell'unità abitativa del
15.6.2015; d) Condannare e in solido tra loro al pagamento Controparte_3 Parte_2 delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con attribuzione”.
Disposta la riunione delle opposizioni a d.i. degli opponenti con quella proposta da altro condomino afferente la medesima posizione, il giudizio veniva sospeso, in attesa della definizione del giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Avellino, relativo all'impugnazione della delibera condominiale del
16/02/2017 e, all'esito, il giudizio veniva riassunto dal . CP_1
Il Giudice di Pace di Avellino con la sentenza n. 182/2022 pronunciata inter partes in data 19/01/2022
e depositata pari data, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 222/2018 R.G., ha così provveduto:
“rigetta le opposizioni e conferma i decreti ingiuntivi opposti n. 720/17 e 733/17 del giudice di pace di Avellino;
condanna gli opponenti alle spese processuali che determina in € 1.500,00 per compenso legale, oltre esborsi se dovuti, spese generali (15%), IVA e Cap come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario per fattane dichiarazione”.
Avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 proponevano appello, articolando i seguenti motivi: “PRIMO MOTIVO d'APPELLO Il GdP dice Non sussistono continenza o pregiudizialità necessaria tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi del citato art.63dispattcc, e la causa instaurata innanzi ad altro giudice con
l'impugnativa della delibera condominiale ex art.1137cc, LADDOVE con ordinanza 6 marzo 2019 esso GdP ha sospeso il decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Avellino, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera condominiale a base del decreto ingiuntivo opposto;
e avverso detta ordinanza il non ha proposto il CP_4 CP_1 regolamento di competenza prescritto dall'art.42cpc; SECONDO MOTIVO d'APPELLO il giudice
d'appello vorrà esaminare nel merito i motivi di nullità della delibera condominiale 16 febbraio 2017 esposti nell'opposizione a decreto ingiuntivo … (A) E' nulla per abuso di potere della maggioranza
l'approvazione del compenso dell'AMMINISTRATORE per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 … (B)
E' nulla per abuso di potere della maggioranza l'approvazione del compenso all' Controparte_5 per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 … (C) E' nulla per abuso di potere della
[...] maggioranza l'approvazione del pagamento ENERGIA ELETTRICA anni 2014, 2015, 2016 e 2017
… (D) Il pagamento di €.614/78 per riparazione ordinaria serranda e onorario avv. Loffredo non è riportato nei consuntivi;
TERZO MOTIVO d'APPELLO Il GdP conferma il decreto ingiuntivo
n.733/2017 l'amministratore, costituendosi in primo grado, ha dichiarato non dovuto CP_4
l'importo di €.614/78 per sostituzione serranda e ha chiesto la riduzione dell'importo a carico di
da €.2.283/68 a €.1.668/90”. Parte_3
Gli appellati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “(1) accogliere il primo motivo di questo appello e, per l'effetto, mantenere ferma l'ordinanza 6 marzo 2019, che sospendeva il giudizio di opposizione;
(2) accogliere il secondo motivo di questo appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della delibera 16 febbraio 2017; (3) in via gradata, accogliere il terzo motivo di questo appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo decretato da €.2.283/68 a
€.1.668/90; (4) vinte e attribuite le spese di primo grado e di questo appello, con accessori di legge
e con attribuzione”.
Il , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'inesistenza della procura CP_1 ad litem e violazione dell'art. 83 c.p.c.; l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e
345 c.p.c. e l'infondatezza e pretestuosità dei motivi di appello.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare inesistente e/o nullo
l'atto di appello per mancanza di procura ad litem;
in via preliminare dichiarare inammissibile il proposto gravame per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato, pretestuoso
e temerario. Condannare gli appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
A seguito della trattazione, la scrivente invitava gli appellanti a regolarizzare la procura al loro difensore e le parti tutte ad interloquire in ordine il contraddittorio sull'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Gli appellanti hanno provveduto alla regolarizzazione della procura alle liti e l'appellato ha prodotto la sentenza n. 2738/2025, resa dalla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta a fondamento della richiesta monitoria de qua.
All'esito, ha rinviato la causa per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 26/11/2025 con termini per memorie conclusionali fino al 3/11/2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Così brevemente riassunti i fatti di causa, il tribunale ritiene, anzitutto, che l'appello proposto sia ammissibile.
Sui motivi di inammissibilità dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del
2012, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è più volte pronunciata statuendo che: “Il novellato art. 342 c.p.c. esige dall'appellante: -) la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
-) gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (cfr. Cass. n. 10916/2017) ed ancora “Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che
l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”
(cfr. Cassazione. n. 4541/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 bis c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
3. Nondimeno, l'appello, pur se ammissibile, è infondato e va rigettato, pur dovendosi correggere la sentenza di prime cure in parte motiva, in relazione al “PRIMO MOTIVO d'APPELLO” ovvero alla pregiudizialità/continenza tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., con quella instaurata dinanzi ad altro giudice con l'impugnativa della delibera condominiale ex art. 1137 c.c.
Con provvedimento del 26/05/2026, la scrivente, alla luce della recentissima pronuncia della Suprema
Corte, ordinanza n. 2211/2025, sollecitava il contraddittorio sull'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione al giudizio pregiudiziale, allora ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. n. 4861/2020), per l'impugnativa della delibera condominiale posta a fondamento dell'opposizione de qua.
La suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:
- Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria.
- Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l'art. 274 c.p.c. al fine della riunione dei procedimenti connessi.
- Se non possa farsi luogo, per ragione di ordine processuale, alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Nel delineare tale regime di pregiudizialità la Suprema Corte richiama altra sentenza delle Sezioni
Unite, n. 9839/2021, la quale ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione condominiale posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annulla mento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto.
Orbene se è corretto affermare e quindi sostenere, che nel caso di nullità della delibera assembleare dedotta dalla parte, il giudice dell'opposizione, anche d'ufficio, è chiamato a rilevare e verificarne la sussistenza, dall'altro tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte sottolinea, ulteriormente, che: “Avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o
l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l'impugnazione ex art.
1137 c.c. e l'opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare possibile ravvisare quel rapporto di "dipendenza" o di "interdipendenza" che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. In particolare, è da intendere che la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 9839 del 2021 abbia superato il principio, enunciato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite
n. 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altro giudizio pendente. Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendo l'invalidità della decisione collegiale essere accertata "per tutti i condomini" (come può argomentarsi dal primo comma dell'art.
1137 c.c.). Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiale, del parallelo processo volto all'annullamento della deliberazione che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento, pur trattandosi in questo caso degli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esito è ad un tempo sottratto all'ambito di un mero accertamento incidentale”.
3.1 Ebbene, alla luce delle statuizioni della Suprema Corte, ne consegue che è pregiudiziale, ai fini della decisione della fattispecie de qua, l'esame della sentenza n. 2738/2025, pubbl. il 29/05/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli, nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG n. 4861/2020, che si è pronunciata sulla nullità/annullabilità della delibera condominiale del 16/02/2017, posta alla base della richiesta monitoria.
La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 823/2020, del 25/05/2020, pubblicata in data 26/05/2020, nel giudizio iscritto al n.
2351/2017 RG, ha rigettato l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_4
I motivi dell'impugnativa della delibera assembleare sono i medesimi di quelli formulati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e riproposti nell'appello de quo “SECONDO MOTIVO
d'APPELLO” motivi (A), (B) (C), tutti rigettati, sulla base di motivazione che codesto giudicante condivide, con la conseguenza che la delibera condominiale del 16/02/2017, è valida ed efficace, e costituisce il presupposto del credito azionato.
Nel merito va ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione CP_1 del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione che si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In tema di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul parte opposta, mentre grava sul condòmino opponente CP_1
l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il verbale di assemblea del 16/02/2017 nonché i bilanci e il piano di riparto afferenti alla pretesa creditoria.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito
è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Di contro gli opponenti hanno basato l'opposizione esclusivamente sull'invalidità del deliberato assembleare senza alcuna contestazione del quantum o dei criteri di ripartizione.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo è dunque destituita di fondamento.
3.2 Vanno rigettati altresì il punto (D) del SECONDO MOTIVO d'APPELLO e IL TERZO MOTIVO
d'APPELLO, in relazione alla somma di € 614,78 per la riparazione/sostituzione della serranda e onorario dell'avv. Loffredo atteso che a nulla rileva la circostanza che gli opponenti siano diventati proprietari dell'immobile facente parte del condominio di in data 15/06/2015. Controparte_1
L'acquirente di un appartamento condominiale è responsabile delle spese condominiali non pagate dal precedente proprietario, se non diversamente stabilito dal contratto, e, quindi, se l'amministratore richiede le spese pregresse, l'acquirente è tenuto a pagarle, salvo che non abbia pattuito diversamente con il venditore.
Pertanto, in mancanza di prova sulla diversa pattuizione, tale importo va corrisposto.
Anche le deduzioni di parte opponenti afferenti alla riduzione dell'importo dichiarato dal condominio non determinano il venir meno al pagamento, stante le precisazioni del condominio ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiunti opposto e non anche alla rinuncia al credito.
4. Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, cfr.
Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo.
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del II scaglione di riferimento, della mancanza di istruttoria e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Al rigetto integrale dell'appello consegue altresì l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Avellino n. 182/2022 pronunciata inter partes in data 19/01/2022 e depositata pari data, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 222/2018, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida, in € 2.127,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alessandro Barracano e
NG LO;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico di e , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Si comunichi.
Avellino, 30/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio