TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10119/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SALEMI GIOVANNI Parte_1
E
on il patrocinio dell'Avv. SALEMI GIOVANNI Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024 , i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi erano nati i figli Persona_1
(nato a [...], il [...]) e nato a [...], il [...]); Persona_2
- hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: “ a) i figli minori e resteranno Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica in Via Teognide n. 150 ove continueranno ad abitare con la madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, mentre il padre ha trasferito la propria residenza anagrafica in Via Ludovico Antomelli n. 19, in appartamento di cui è proprietario;
b) per l'effetto del regime di affidamento di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente e reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascuno di loro eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza;
c) il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli come e quando CP_1 vorrà previo accordo con la Sig.ra o comunque, in caso di disaccordo con quest'ultima, Pt_1 almeno due giorni ogni due settimane, con relativo pernottamento, che saranno individuati in ragione delle peculiari esigenze lavorative del padre, operaio-turnista. Al riguardo, la Sig.ra Pt_1 dichiara di aver sempre favorito, fin dall'interruzione della relazione sentimentale, il padre ad una partecipazione attiva alla vita dei figli, incoraggiando ulteriori periodi di visita/frequentazione presso di lui, avuto comunque sempre riguardo agli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e dichiara che è sua intenzione operare ugualmente per l'avvenire. Il padre conferma quanto precedentemente occorso e prende atto della surriferita intenzione per il futuro, ritendo tale ultimo punto presupposto imprescindibile ai fini del raggiungimento del suddetto accordo;
d) i genitori provvederanno direttamente, nei periodi di rispettiva frequentazione ordinaria con i figli, alle esigenze degli stessi laddove tali spese lo consentano, mentre resteranno a carico di ciascuno nella misura del 50% le spese attinenti a tasse scolastiche, materiale didattico di prima cancelleria, mensa, trasporto urbano, ricarica cellulare, vestiario;
e) le spese di carattere straordinario dei figli minori, indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale Civile di Roma che le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, resteranno a carico delle parti in egual misura;
f) durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, sarà osservato il criterio dell'alternanza di tal ché ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli il periodo natalizio e con l'altro il periodo di capodanno e dell'Epifania, avendo cura di invertire ogni anno l'ordine di frequentazione nelle predette festività; durante le festività pasquali, ciascun genitore alternerà negli anni la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, mentre per il restante periodo di festività sarà osservato il criterio di frequentazione secondo il periodo ordinario di cui sopra;
g) l'assegno unico (o eventuali differenti misure economiche che dovessero in futuro essere varate a sostegno dei genitori) sarà percepito interamente dalla Sig.ra ed il Sig. si impegna a consegnare Pt_1 CP_1 tempestivamente a quest'ultima tutta la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento della suddetta misura (o di altre equivalenti); h) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso. Si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, al di fuori della provincia di Roma”.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli minori e valutato l'interesse degli stessi, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma,12.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10119/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SALEMI GIOVANNI Parte_1
E
on il patrocinio dell'Avv. SALEMI GIOVANNI Controparte_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., reiterata nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024 , i ricorrenti- premesso che dalla cessata relazione more uxorio intercorsa tra gli stessi erano nati i figli Persona_1
(nato a [...], il [...]) e nato a [...], il [...]); Persona_2
- hanno chiesto al Tribunale di stabilire che: “ a) i figli minori e resteranno Per_1 Per_2 affidati ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica in Via Teognide n. 150 ove continueranno ad abitare con la madre, proprietaria esclusiva dell'immobile, mentre il padre ha trasferito la propria residenza anagrafica in Via Ludovico Antomelli n. 19, in appartamento di cui è proprietario;
b) per l'effetto del regime di affidamento di cui sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente e reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascuno di loro eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza;
c) il Sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli come e quando CP_1 vorrà previo accordo con la Sig.ra o comunque, in caso di disaccordo con quest'ultima, Pt_1 almeno due giorni ogni due settimane, con relativo pernottamento, che saranno individuati in ragione delle peculiari esigenze lavorative del padre, operaio-turnista. Al riguardo, la Sig.ra Pt_1 dichiara di aver sempre favorito, fin dall'interruzione della relazione sentimentale, il padre ad una partecipazione attiva alla vita dei figli, incoraggiando ulteriori periodi di visita/frequentazione presso di lui, avuto comunque sempre riguardo agli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e dichiara che è sua intenzione operare ugualmente per l'avvenire. Il padre conferma quanto precedentemente occorso e prende atto della surriferita intenzione per il futuro, ritendo tale ultimo punto presupposto imprescindibile ai fini del raggiungimento del suddetto accordo;
d) i genitori provvederanno direttamente, nei periodi di rispettiva frequentazione ordinaria con i figli, alle esigenze degli stessi laddove tali spese lo consentano, mentre resteranno a carico di ciascuno nella misura del 50% le spese attinenti a tasse scolastiche, materiale didattico di prima cancelleria, mensa, trasporto urbano, ricarica cellulare, vestiario;
e) le spese di carattere straordinario dei figli minori, indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale Civile di Roma che le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia, resteranno a carico delle parti in egual misura;
f) durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, sarà osservato il criterio dell'alternanza di tal ché ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con i figli il periodo natalizio e con l'altro il periodo di capodanno e dell'Epifania, avendo cura di invertire ogni anno l'ordine di frequentazione nelle predette festività; durante le festività pasquali, ciascun genitore alternerà negli anni la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, mentre per il restante periodo di festività sarà osservato il criterio di frequentazione secondo il periodo ordinario di cui sopra;
g) l'assegno unico (o eventuali differenti misure economiche che dovessero in futuro essere varate a sostegno dei genitori) sarà percepito interamente dalla Sig.ra ed il Sig. si impegna a consegnare Pt_1 CP_1 tempestivamente a quest'ultima tutta la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento della suddetta misura (o di altre equivalenti); h) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per la minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso. Si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, al di fuori della provincia di Roma”.
Non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli minori e valutato l'interesse degli stessi, il Tribunale provvede in conformità a quanto richiesto dalle parti in merito all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni di cui in parte motiva relative all'affidamento, al collocamento, alla regolamentazione della frequentazione e al mantenimento dei figli, ferma restando la rilevanza negoziale degli ulteriori accordi di cui prende atto;
nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
Roma,12.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi