Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 10/4/2025 DELLA CAUSA n. r.g. 538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 538/2021
tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Nicola Pignatiello, presso cui elett.te domicilia in Parte_1
IA d'CO (Na) alla Via Mazzini n. 146, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE
e elettivamente domiciliata in Nola alla via Pietro Vivenzio n.16 presso Controparte_1
l'avv.Antonio Bottiglieri dall quale è rappresentata e difesa.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1
, proponendo azione volta alla condanna al pagamento di somme dovute in virtù Controparte_1 dell'obbligo di compartecipazione alle spese di manutenzione della cosa comune.
Ha dedotto in fatto quanto segue: “Che la sig.ra è proprietaria del fabbricato ubicato Parte_1
nel Comune di Nola (Na) alla via Leoncavallo N.80/82 e riportato nel Nuovo Catasto Edilizio
Urbano al foglio n.15, p.lla n.147, pervenuto con atto di Donazione del Notaio del Persona_1
26 maggio del 1987, Repertorio N.8952 - Raccolta N.3178, registrato a Santa Maria Capua Vetere il
03 giugno del 1987 al registro generale N.11608 e al registro particolare con N. 9796; 2) Che tale immobile è servito da una scala scoperta in comunione tra la , in qualità di Parte_1
avente causa da , a sua volta erede del fu e la sig.ra Persona_2 Controparte_2
, in qualità di erede del fu in virtù dell'atto di Dichiarazione Controparte_1 Controparte_3
e Riconoscimenti tra i germani Antonio e del Notaio del 04 Controparte_3 Persona_3
giugno del 1962, Repertorio N.7646 Raccolta N.5466, registrato a Nola il 22 giugno del 1962 con
N.295I – volume N.226 e trascritto aSanta Maria Capua Vetere il 22 giugno del 1962 al registro generale N.20893 a favore di e N.20894 a favore di . Controparte_2 Controparte_3
Successivamente i beni pervenivano alla sig.ra in forza dell'atto di Donazione del Parte_1
Notaio del 26 maggio del 1987, Repertorio N.8952 - Raccolta N.3178, registrato a Persona_1
Santa Maria Capua Vetere il 03 giugno del 1987 al registro generale N.11608 e al registro particolare con N.9796, mentre alla sig.ra con atto di Donazione e Divisione del Controparte_1
Notaio del 25/01/2005, Repertorio N.138305 - Raccolta N.16095, registrato Persona_4 ad Avellino l'11 febbraio del 2005 con N.148 e trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 15 febbraio del 2005 al registro generale N.6926/4340 e N.6927/4341; ) Che, come si evince dall'atto di donazione a Notaio del 04 giugno del 1962, Repertorio CP_4 Persona_3
N.7646 Raccolta N.5466, all'art. 3 “ alla lettera d), le spese di manutenzione e di CP_5
riparazione sono a carico dei proprietari e in parti uguali;
4) Che allo stato attuale la scala si pagina 2 di 5 presenta in condizioni di fatiscenza e pericolante, risulta non staticamente stabile, in quanto non solo la struttura lapillo-cemento costituente le rampe e il pianerottolo è ammalorata e sicuramente priva di armatura in ferro, ma è presenta anche un appoggio della seconda rampa su una trave in ferro “IPE” arrugginita e con vincoli di appoggio non stabili. Ovviamente il degrado della scala nel tempo è stato accelerato dall'infiltrazione dell'acqua piovana, in quanto la scala è priva di impermeabilizzazione e pavimentazione necessarie per evitare le infiltrazioni d'acqua essendo una scala aperta. La scala è inoltre priva di ringhiera o parapetto sulla seconda rampa e non risulta rifinita con intonaco e pavimentazione in marmo;
5) Che, pertanto, è necessario intervenire urgentemente al fine di ripristinare e consolidare la scala comune;
6) Che, come da computo metrico, allegato alla Perizia Tecnica redatta dall'Ing. su incarico della sig.ra Persona_5
, la spesa complessiva per la ristrutturazione e il consolidamento della scala Parte_1 comune è pari ad €uro 16.401,98. 7) Che è interesse e diritto della sig.ra ottenere il Parte_1
pagamento della quota di spettanza della sig.ra pari al 50% della spesa totale, Controparte_1 ovvero €uro 8.200,99”.
Si costituiva la convenuta, la quale non ha contestato la comunanza della proprietà della scala, ed anzi ha evidenziato che in precedenti tentativi giudiziari, poi sfociati nella sentenza delle Corte di Appello di
Napoli n.2716/2016 (all.3 alla comparsa di costituzione), l'odierna attrice si era dichiarata proprietaria esclusiva della suddetta scala e che l'organo giurisdizionale ne aveva accertato la proprietà comune tra le odierne parti in causa;
ha evidenziato, poi, che l'attrice ha agito ai sensi dell'art 1105 co IV c.c. in assenza dei presupposti di legge, chiedendo pertanto il rigetto della domanda. Ha, infine, attribuito all'attrice una serie di condotte pregiudizievoli per i beni oggetto di diritto di proprietà esclusiva della convenuta, poste a fondamento delle domande riconvenzionali volte all'accertamento dell'insussistenza di servitù e di condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
Precisamente, la convenuta ha dedotto quanto segue: ”[L'attrice] ha collocato due tubi di raccolta delle acque luride, nella parte retrostante il fabbricato, a distanza non regolamentare;
in particolare, ha realizzato in piano terra, nella ex stalla, un piccolo bagno collocando i tubi di scarico delle acque luride nella parete a confine con la proprietà della deducente (cfr. foto allegati da n.6 a n.10), facendoli fuoriuscire dalla parete esterna del fabbricato e facendole confluire in un pozzetto di raccolta, realizzato - anch'esso a distanza non regolamentare - su una costruzione in cemento, che oltretutto ha invaso parte della zona di terreno di proprietà dell'istante. Parimenti, nel medesimo piccolo bagno, sono stati collocati anche i tubi dell'acqua di carico, sempre a distanza non regolamentare. Infine, ha fatto demolire dall'impresa che ha realizzato i lavori di ristrutturazione,
pagina 3 di 5 il tubo collocato alla base della discesa (allegato n.5), che raccoglieva le acque meteore per farle defluire verso l'alveo, verificandosi in tal modo, allagamenti del cortile in occasione di piogge abbondanti”. Ha pertanto avanzato domanda riconvenzionale del seguente tenore “La deducente ha intenzione di non vedere maturare in capo all'attrice alcun tipo di servitù e pertanto formula formale domanda riconvenzionale diretta al ripristino dello stato dei luoghi, e conclude per la eliminazione dei tubi innanzi descritti, da arretrare alla distanza di legge nonché per la eliminazione del pozzetto di raccolta delle acque luride, disponendo il suo arretramento alla distanza legale, per l'arretramento della base in , che contiene il pozzetto, nella proprietà CP_6 dell'attrice alla distanza regolamentare nonché per la condanna dell'attrice al ripristino del tubo di raccolta delle acque meteore, che era collocato nella parte retrostante il fabbricato e da ella fatto demolire”.
Tenutasi la prima udienza, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art 183 co 6 cpc, ritenta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda principale è inammissibile.
Parte attrice ha infatti agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
8200,99, corrispondente alla quota di spese per la manutenzione della scala in comunione posta a servizio del fabbricato ubicato nel Comune di Nola (Na) alla via Leoncavallo N.80/82 (in atti meglio individuato).
A voler qualificare la domanda ai sensi dell'art 1105 co IV c.c., la stessa va dichiarata inammissibile in quanto proposta con citazione in sede contenziosa, piuttosto che con ricorso ex comb. disp. degli art. 1105 IV co c.c., 742 bis e 737 c.p.c. Si consideri in proposito che recentemente è stato stabilito, in sede di giurisprudenza di legittimità, che “in tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa” (Cass. 11802/2020).
Nemmeno ricorre la condizione dell'azione di cui all'art 1110 c.c. (se si volesse qualificare la domanda in tali termini), atteso che la spesa non è ancora stata sostenuta da parte attrice, per cui non può discorrersi di rimborso, il cui concetto presuppone necessariamente un esborso già effettuato.
Ne deriva l'inammissibilità della domanda principale.
Quanto alla riconvenzionale, anch'essa va dichiarata inammissibile, non rinvenendosi tra la domanda pagina 4 di 5 principale e quella proposta dal convenuto alcuna connessione, nemmeno impropria (stessa quaestio facti o iuris).
Ed invero, quest'ultima riguarda la condanna alle spese per la partecipazione alla manutenzione della cosa comune, la riconvenzionale attiene alle diverse, distinte, autonome e non connesse pretese qualificabili in termini di negatoria servitutis e di azione ripristinatoria volta al ripristino dello status quo ante a seguito di violazione delle norme in materia di distanze tra i fabbricati. Non si rinviene pertanto alcun collegamento obiettivo, alcuna connessione impropria che renda opportuno il simultaneus processus. Ne consegue l'inammissibilità anche della domanda riconvenzionale.
Per tali motivi entrambe le domande vanno dichiarate inammissibili, le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda principale
• Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali
• Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
10/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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