Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2381 2024 R.G. avente ad oggetto “Pagamento somma di denaro, etc. ”, promossa da e , con l'Avv. FRACASSO Parte_1 Parte_2
DANIELA;
parte attrice contro
, con l'Avv. PARENTE SALVATORE;
Controparte_1
parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la liquidazione di quanto maturato a scadenza dei buoni per cui è causa, a titolo di rimborso e/o risarcimento, per tutto quanto esposto in premessa, oltre interessi e rivalutazione;
II) per l'effetto condannare e/o chi di ragione al pagamento di quanto maturato dai buoni a CP_1 scadenza, pari a €. 18.200,00 lordi, o in quella diversa misura che emergerà in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa, e comunque oltre interessi e rivalutazione;
III) in via estremamente gradata, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la somma di €. 18.200,00 o la minor somma di €. 13.000,00 quale liquidazione del capitale inizialmente versato per i buoni per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento e/o ripetizione, per tutto quanto esposto in premessa;
IV) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del deducente procuratore intestatario.”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa nonché la prescrizione di qualsivoglia altra domanda a qualunque titolo formulata dai ricorrenti
[...]
e che nulla è dovuto in ordine alla richiesta di restituzione ex adverso avanzata CP_1 per effetto della intervenuta prescrizione così come esposto in narrativa e, per l'effetto, rigettare la richiesta così come avanzata da parte ricorrente in quanto infondata, illegittima ed inammissibile in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente controversia.”.
La causa viene in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Dall'esame degli atti di causa è emerso quanto segue.
I Buoni fruttiferi postali a termine, oggetto del contendere, emessi il 28/08/2001 (n. 8 titoli) e il 29/08/2001 (n. 3 titoli), in ragione della data di collocamento, appartengono alla Serie “AA2” collocata dal 14/04/2001 al 22/10/2001 ed istituita con il D.M. del
29/03/20011 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2001. I Buoni fruttiferi postali a termine, oggetto del contendere, emessi il 09/08/2002 (n. 2 titoli) e il 02/09/2002 (n. 3 titoli), in ragione della data di collocamento, appartengono alla Serie “AA4” collocata dal 03/04/2002 al 20/09/2002 istituita con il D.M. del 18/04/2002 pubblicato sulla G.U.
n. 101 del 02/05/2002. Per i buoni della serie “AA2” e della serie “AA4” era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. I titoli a termine della serie “AA2” e “AA4” divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Con riguardo al termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi
Postali a termine, detto termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. Il
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Ne consegue che: - i titoli per cui è causa, a termine serie
“AA2”, emessi in data 28 e 29/08/2001, hanno avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità rispettivamente il 28 e il 29/08/2008, e sono stati rimborsabili sino al 28 e il
29/08/2018, sicché sono caduti in prescrizione il 29 e 30/08/2019; - i titoli per cui è causa, a termine serie “AA4”, emessi il 09/08/2002 e 02/09/2002, hanno avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità rispettivamente il 09/08/2009 e
02/09/2009, e sono stati rimborsabili sino al 09/08/2019 e 02/09/2019, sicché sono caduti in prescrizione il 10/08/2019 e 03/09/2019.
Pertanto, per i buoni fruttiferi oggetto di causa, è decorso il termine di prescrizione decennale, eccepito da parte convenuta nei confronti degli odierni attori, che hanno riferito di essersi recati nell'Ufficio Postale agli inizi del 2023 per chiedere informazioni sul rimborso. Inoltre, non vi è prova che lo stesso sia stato utilmente interrotto. Quanto agli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela si osserva che gli stessi si considerano assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli.
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come al titolare dei buoni fruttiferi postali (non costituenti veri e propri titoli di credito) - proprio in ragione della peculiarità di essi in ragione dell'afferenza di essi al c.d. risparmio postale, ovverosia una peculiare forma di risparmio connessa alle finanze pubbliche - non si applicano le tradizionali e ordinarie disposizioni in materia di tutela dei consumatori né gli specifici obblighi informativi di cui al T.U.B., esulandosi dal relativo ambito applicativo (Cass.
Sez. Unite n. 3963/2019).
Pertanto, la domanda formulata dagli attori non può trovare accoglimento con compensazione delle spese di lite stante la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea e compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 26/05/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore