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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17024 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7215/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERI MASSIMO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OR RE, elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO 107 00192 ROMA presso il difensore avv. OR RE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento al provvedimento del
15.11.2021, con cui veniva preannunziata, tra gli altri profili, la necessità di citare tutti i condomini 'titolari del diritto di servitù' di mantenimento dell'autoclave nel luogo di pertinenza
/ proprietà della parte attrice;
considerato che
tale attività di integrazione del contraddittorio non è stata effettuata nei termini dalla parte attrice;
considerato che
tale incombente / onere ad essa demandata in linea di principio ab origine avrebbe dovuto riguardare tutti i condomini, tenuto conto del tenore della domanda che non può investire quale legittimato passivo il solo Condominio nella persona dell'Amministratore pro – tempore.
Infatti, già in linea astratta, il condomino che chiede l'accertamento della proprietà esclusiva di un bene utilizzato dagli altri condomini ed esperisce l'azione ex art. 948 CC deve individuare quali contraddittori i condomini, considerati quali contraddittori necessari (da ultimo Cass 2018 n. 24489). Inoltre, sono stati indicati alla parte attrice degli elementi al fine di tentare la composizione della lite, in difetto di tale composizione amichevole, l'integrazione del contraddittorio era stata indicata come reale oltre che necessaria, non solo quindi quale conseguenza della eccezione di natura riconvenzionale sollevata da parte del CP_1 convenuto.
In ogni caso, conviene anche la stessa parte attrice sul fatto che tale integrazione era stata disposta a carico della parte attrice, sin dalla prima udienza secondo le rilevazioni fornite dal
Giudice (pag. 3 della comparsa conclusionale dell'attrice), integrazione cui la parte non ha ottemperato.
E' poi un dato di fatto che la parte attrice, pur nella conferma dell'incombente su di essa posto e nel rigetto della contestazione circa la non debenza dell'onere, non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio, sicchè ne segue che il processo vada dichiarato estinto ed accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del secondo l'art. 307 CPC CP_1
III co. che sanziona con l'estinzione del processo l'inattività della parte cui spetta … integrare il giudizio nel termine (di natura perentoria) stabilita dal Giudice e più volte riconfermato da pagina 2 di 3 questi (a seguito di specifici chiarimenti richiesti dalla parte sul punto).
Tali deduzioni, preliminari, pregiudiziali sono di carattere assorbente in rito, tali da non rendere necessario procedere a valutazioni nel merito delle domande, e conseguentemente ad accogliere la remissione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'interrogatorio formale, come richiesto dal convenuto nella comparsa conclusionale. CP_1
Alla dichiarazione di estinzione del processo, segue la condanna alle spese secondo soccombenza e tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara, ai sensi dell'art. 306 co. III CPC, estinto il giudizio per omessa integrazione del contraddittorio e per carenza di legittimazione passiva del convenuto;
CP_1
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta, il , le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
ROMA, 4 dicembre 2025
Il Giudice
ON HE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7215/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERI MASSIMO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OR RE, elettivamente domiciliato in VIA GERMANICO 107 00192 ROMA presso il difensore avv. OR RE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento al provvedimento del
15.11.2021, con cui veniva preannunziata, tra gli altri profili, la necessità di citare tutti i condomini 'titolari del diritto di servitù' di mantenimento dell'autoclave nel luogo di pertinenza
/ proprietà della parte attrice;
considerato che
tale attività di integrazione del contraddittorio non è stata effettuata nei termini dalla parte attrice;
considerato che
tale incombente / onere ad essa demandata in linea di principio ab origine avrebbe dovuto riguardare tutti i condomini, tenuto conto del tenore della domanda che non può investire quale legittimato passivo il solo Condominio nella persona dell'Amministratore pro – tempore.
Infatti, già in linea astratta, il condomino che chiede l'accertamento della proprietà esclusiva di un bene utilizzato dagli altri condomini ed esperisce l'azione ex art. 948 CC deve individuare quali contraddittori i condomini, considerati quali contraddittori necessari (da ultimo Cass 2018 n. 24489). Inoltre, sono stati indicati alla parte attrice degli elementi al fine di tentare la composizione della lite, in difetto di tale composizione amichevole, l'integrazione del contraddittorio era stata indicata come reale oltre che necessaria, non solo quindi quale conseguenza della eccezione di natura riconvenzionale sollevata da parte del CP_1 convenuto.
In ogni caso, conviene anche la stessa parte attrice sul fatto che tale integrazione era stata disposta a carico della parte attrice, sin dalla prima udienza secondo le rilevazioni fornite dal
Giudice (pag. 3 della comparsa conclusionale dell'attrice), integrazione cui la parte non ha ottemperato.
E' poi un dato di fatto che la parte attrice, pur nella conferma dell'incombente su di essa posto e nel rigetto della contestazione circa la non debenza dell'onere, non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio, sicchè ne segue che il processo vada dichiarato estinto ed accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del secondo l'art. 307 CPC CP_1
III co. che sanziona con l'estinzione del processo l'inattività della parte cui spetta … integrare il giudizio nel termine (di natura perentoria) stabilita dal Giudice e più volte riconfermato da pagina 2 di 3 questi (a seguito di specifici chiarimenti richiesti dalla parte sul punto).
Tali deduzioni, preliminari, pregiudiziali sono di carattere assorbente in rito, tali da non rendere necessario procedere a valutazioni nel merito delle domande, e conseguentemente ad accogliere la remissione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'interrogatorio formale, come richiesto dal convenuto nella comparsa conclusionale. CP_1
Alla dichiarazione di estinzione del processo, segue la condanna alle spese secondo soccombenza e tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara, ai sensi dell'art. 306 co. III CPC, estinto il giudizio per omessa integrazione del contraddittorio e per carenza di legittimazione passiva del convenuto;
CP_1
2) Condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta, il , le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
ROMA, 4 dicembre 2025
Il Giudice
ON HE
pagina 3 di 3