Art. 2.
Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701 , sono abrogati.
I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.
Le anticipazioni concesse dallo, Stato all'Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317 , e successive modificazioni, sono trasferite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.
Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701 , sono cosi' modificati:
"Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria".
"Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette".
Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701 , sono abrogati.
I fondi patrimoniali che eventualmente risultassero dalla liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, saranno ripartiti tra le Casse di risparmio partecipanti.
Le anticipazioni concesse dallo, Stato all'Istituto di cui al comma precedente, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317 , e successive modificazioni, sono trasferite all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria fermi l'obbligo ed i termini del rimborso previsti da tali disposizioni.
Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701 , sono cosi' modificati:
"Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria".
"Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette".