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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ET Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa AN RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 146/2025 promossa in grado d'appello
DA quale procuratrice di (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Via Orso Corbino n. 7, Messina presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO BARBARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARIO ANZA',
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. NTroparte_1 C.F._1 NTroparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA APPIANI n. 2, MILANO presso lo studio C.F._2 dell'avv. FRANCESCO RANDAZZO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIOVANNI FRANCESCO IRACE,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per quale procuratrice di Parte_1 Parte_2
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
- in via preliminare ammettere il presente atto di appello.
Nel merito: pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare l'errore o la falsa applicazione della documentazione prodotta da parte del
Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza impugnata n. 5886/2024 resa dal Tribunale di Milano in base a quanto esposto in narrativa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare legittimo il D.I. n. 26785/2019, pubblicato in data
21.12.2019;
- in subordine, ritenere e dichiarare dovuta la somma totale di € 302.203,26 pari alla differenza tra quanto previsto come limite alla garanzia prestata nei vari contratti di fideiussione e la quanto liquidato da;
Parte_3
- di conseguenza, condannare la sig.ra e il sig. al pagamento NTroparte_1 NTroparte_2 della predetta somma di € 302.203,26 nei limiti della garanzia prestata pari, per ciascuno di loro, a €
258.228,45.
Con vittoria di spese e onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio
Per e NTroparte_1 NTroparte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5886/2024 del Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da e Parte_1 costituenti unico motivo di appello per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5886/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. NTroparte_2 NTroparte_1
26785/2019, pubblicato in data 21.12.2019, con il quale era stato intimato loro il pagamento dell'importo di euro 258.228,45, oltre interessi e spese, in favore di NTroparte_3
NT (di seguito anche ), quali responsabili in solido per le obbligazioni derivanti da
[...] rapporti in essere tra la banca e la società in virtù di fideiussioni rilasciate nel 2000 e nel CP_5
2001.
Deducevano gli opponenti:
− l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 − la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, contenendo esse le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) presenti nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
− in subordine, la nullità delle sole tre clausole anzidette e tra queste, in particolare, di quella che introduce una deroga all'art. 1957 c.c.; NT
− la violazione da parte di della disciplina in tema di anatocismo e usura in relazione sia al Co rapporto di conto corrente sia al rapporto di finanziamento in essere con CP_5 nonché la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza delle condizioni economiche ex art. 117 T.U.B.;
− in ogni caso, l'avvenuta escussione, a ottobre 2019, della garanzia del Fondo pubblico ex L. NT 662/1996 e dunque il versamento in favore di dell'importo di euro 214.253,64, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria a euro 52.859,85.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto NTroparte_3 dell'opposizione.
Interveniva in giudizio quale procuratrice di deducendo che Parte_1 Parte_2
NT quest'ultima si era resa cessionaria del credito vantato da nei confronti di ed era CP_5 perciò divenuta creditrice dei signori CP_1
Con sentenza n. 5886/24 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese ha:
− revocato il decreto ingiuntivo n. 26785/2019, pubblicato in data 21.12.2019;
− condannato e in solido tra loro, a pagare a NTroparte_2 NTroparte_1 [...] la somma di euro 52.859,85, oltre interessi al tasso convenzionale a decorrere dal Parte_2
09.05.2019 sino al saldo;
− condannato e in solido tra loro, a rifondere a NTroparte_2 NTroparte_1 [...]
e a le spese del giudizio, liquidate, NTroparte_3 Parte_1 rispettivamente, in euro 2.800,00 e in euro 6.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− posto le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e CP_2 NTroparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'intervento di ha qualificato le garanzie Parte_1 prestate dagli opponenti quali contratti autonomi di garanzia e ha ritenuto infondate tutte le allegazioni formulate dagli stessi, fatta eccezione per quelle relative alla necessità di ridurre l'importo dovuto a pagina 3 di 8 seguito dell'escussione a ottobre 2019 della garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 e del NT conseguente versamento in favore di dell'importo di euro 214.253,64.
In particolare, l'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, per quanto ancora di interesse in appello, può essere così sintetizzato:
− la natura autonoma dei contratti di garanzia non è di ostacolo alla esperibilità dell'eccezione di NT abusiva escussione della garanzia da parte di per importi già corrisposti da Parte_3
quale gestore del Fondo pubblico ex L. 662/1996;
[...]
− tale eccezione integra, infatti, una “exceptio doli generalis seu praesentis”;
− gli opponenti hanno dedotto che “in data 25 settembre 2019, con riferimento al finanziamento chirografario del 13 giugno 2017, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. […] quale gestore del Fondo pubblico ex L. 662/1996, deliberava la liquidazione della perdita a NT seguito del mancato pagamento da parte della Società e versava a con valuta 10 ottobre
2019 l'importo di € 214.253,64” (pagg.
4-5 dell'atto di citazione) e hanno depositato due comunicazioni con le quali comunicava l'avvenuta surroga nel credito Parte_3 della banca e intimava ai fideiussori il pagamento nei limiti dell'impegno massimo di garanzia NT (all. 4 e 5 fasc. opponenti). Tale circostanza non risulta contestata né da né dall'intervenuta Pt_
, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c.;
− ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della somma di euro 52.859,85, pari alla differenza tra l'importo di euro 267.113,49 NT azionato dalla banca e l'importo di euro 214.253,64 già versato a da Parte_3
, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 09.05.2019 sino al saldo.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 deducendo che:
− il giudice di prime cure ha errato nel momento in cui “non ha ritenuto già calcolato il pagamento effettuato da , riducendo ulteriormente la somma dovuta dai Parte_3 fideiussori rispetto a quella oggetto di garanzia”;
− dai documenti prodotti risulta, infatti, che:
• il totale del debito maturato da al netto di interessi e spese, è pari a € Parte_4
491.056,01, ossia quanto dovuto per lo scoperto di conto corrente n. 8900/24 (€
223.942,52) e dal residuo del mutuo chirografario (€ 267.113,49);
• gli odierni appellati avevano garantito i predetti debiti, ognuno, per la somma di €
258.228,45; pagina 4 di 8 NTr
• la garanzia prestata dal riguardava esclusivamente il mutuo chirografario, peraltro, nel limite dell'80% della somma erogata (doc. 5 fascicolo monitorio, pag. 2) pari a €
213.690,79, restando quindi in capo ai debitori la restante somma di € 53.422,70 a cui si deve aggiungere il dovuto per lo scoperto di conto corrente;
− è, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel momento in cui ha ritenuto dovuta la somma di € 267.113,49 da cui detrarre l'importo di € 214.253,64 già versato NT a da . Infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto svolgere un Parte_3 diverso calcolo: avrebbe dovuto sottrarre dal debito generale maturato dalla società debitrice principale, pari, come detto, a € 491.056,01 (oltre interessi e spese) l'importo (riguardante il NTr mutuo chirografario) di € 214.253,64, liquidato da ottenendo così un debito residuo di €
276.802,37 (a cui aggiungere gli interessi nel frattempo maturati);
− pertanto, “risulta anche errata in difetto la somma prevista dal D.I. opposto pari a €
258.228,45, considerato che entrambi gli appellati si erano impegnati a garantire, cadauno, tale cifra”;
− ad ogni modo, “anche a voler considerare come univoca tale garanzia - e, quindi, limite solidale per entrambi gli appellati - andrebbe considerato valido il D.I. n. 26785/2019 vista la maggior somma dovuta, come ampiamente dimostrato”.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di dichiarare NTroparte_2 NTroparte_1 inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 345 cpc o di rigettarlo, deducendo che: NT
− non ha formulato in primo grado alcuna contestazione in ordine alla quantificazione della somma ingiunta dal Giudice del procedimento monitorio (Euro 258.228,45.a carico solidale dei
Sigg.ri e mai ha chiesto una diversa e maggiore quantificazione del debito. Tanto è CP_1 vero che a pagina 18 della comparsa di costituzione e risposta della è stata formulata la CP_3 seguente conclusione “in via principale e nel merito”: “rigettare tutte le domande ex adverso svolte, dichiarando conseguentemente la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare i signori NTroparte_1
E al pagamento dell'importo di Euro 258.228,45= (…);”.
[...] NTroparte_2
Risulta, pertanto, in via documentale che la Banca opposta non ha mai contestato la determinazione della somma ingiunta in solido ai sigg.ri CP_1
− lo stesso vale “per l'odierna appellante che si è costituita nel giudizio di primo grado il 22 gennaio 2021 con una comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. “richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate
pagina 5 di 8 dalla cedente che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti.” (cfr pag. 3). Nella memoria ex art.
183, comma 6, n. 2), c.p.c., inoltre, l'odierna appellante ha espressamente e chiaramente NT sostenuto che “In relazione all'asserito intervenuto pagamento alla da parte del gestore del Fondo Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., dell'importo di €
214.253,64 a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 con richiesta di riduzione dell'esposizione fideiussoria dei Sigg.ri (…). Anche volendo CP_1 considerare ottemperato quanto riportato nelle comunicazioni del 9.12.2019 e 13.01.2020, allegate da controparte, provenienti da , non vi è alcuna giustificazione sul Parte_5 mancato pagamento della differenza rispetto alla somma ingiunta”; Pt_
− solo con l'atto di citazione in appello, ha dedotto che il Tribunale sarebbe incorso in una
“errata valutazione della documentazione prodotta e quantificazione del credito”;
− alla luce di quanto sopra, risulta evidente come l'appellante abbia proposto una domanda principale e una domanda subordinata nuove, assenti nel giudizio di primo grado, che dovranno, quindi, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
− i conteggi operati dalla controparte a sostegno della sperata riforma della decisione sono del tutto indecifrabili;
− infine, non si comprende come il giudice di primo grado avrebbe dovuto/potuto far rientrare – a NTr priori – la somma versata da nella determinazione della somma ingiunta se la liquidazione della perdita alla Banca è stata oggetto di prova da parte degli odierni appellati e di NT Pt_ non contestazione da parte di e di nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo. Infatti, in nessuno degli scritti difensivi depositati nel giudizio ordinario conclusosi con la sentenza in oggetto si è mai fatto riferimento a un debito complessivo maturato dalla società fallita e, quindi, a una esposizione fideiussoria diversa da quella ingiunta.
All'udienza del 2.7.2025, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda proposta da NTroparte_3 con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto sia il credito per scoperto di conto
[...] corrente, pari a € 223.942,52, sia il credito per residuo mutuo chirografario, pari a € 267.113,49. Tale
pagina 6 di 8 domanda era stata inizialmente proposta sia nei confronti della società debitrice principale sia nei confronti dei fideiussori e ed era stata limitata nei confronti NTroparte_2 NTroparte_1 di questi ultimi alla somma di € 258.228,45, pari all'importo garantito. Il Tribunale di Milano con il decreto ingiuntivo n. 26785/2019, dato atto che a seguito del fallimento della società debitrice principale la banca aveva rinunciato alla domanda monitoria formulata nei suoi confronti, ha ingiunto a e il pagamento della somma di € 258.228,45 (oltre interessi e NTroparte_2 NTroparte_1 spese).
In secondo luogo, giova precisare che risulta pacifico che Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
Centrale S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo economico istituito con la L. 662/1996, ha corrisposto a la somma di € NTroparte_3
214.253,64. Tale circostanza non risulta, infatti, contestata, avendo l'appellante censurato esclusivamente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli odierni appellati al pagamento della somma di euro 52.859,85, pari alla differenza tra l'importo di euro 267.113,49 NT azionato dalla banca per residuo mutuo chirografario e l'importo di euro 214.253,64 già versato a da , oltre interessi convenzionali a decorrere dal 09.05.2019 sino al saldo, senza Parte_3 tenere conto dell'ulteriore somma richiesta con il ricorso monitorio a titolo di scoperto di conto corrente.
Ciò posto, non avendo né né rinunciato, NTroparte_3 Parte_1 neppure implicitamente, alla domanda avente ad oggetto il predetto credito per scoperto di conto corrente1, risulta evidente che il credito complessivo residuo sia pari a 276.802,37 euro. Tale importo corrisponde al totale tra la somma di 52.859,85 euro - pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di mutuo (267.113,49 euro) e quanto versato (214.253,64 euro) da MedioCredito Centrale S.p.A - e la somma di 223.942,52 euro dovuta a titolo di scoperto di conto corrente.
Ne consegue che, risultando il complessivo credito residuo azionato maggiore della somma ingiunta - non contestata in primo grado né da né da NTroparte_3 Parte_1 le quali hanno chiesto, in via principale, di condannare la controparte “al pagamento dell'importo di
Euro 258.228,45” oltre interessi - in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. NTroparte_2 NTroparte_1
All'esito della lite segue la condanna di e alla rifusione, in NTroparte_2 NTroparte_1 favore dell'appellante, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio (atteso che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla liquidazione effettuata in primo grado per le relative spese di lite, per la quale è stato, peraltro, utilizzato il medesimo scaglione di riferimento), liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e NTroparte_2
NTroparte_1
- condanna e alla rifusione, in favore di NTroparte_2 NTroparte_1 Parte_1 quale procuratrice di delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_2 liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 2/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN RI DO ET
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado si evince che:
− nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado NTroparte_3 nulla ha dedotto in ordine alle somme versate da MedioCredito Centrale s.p.a. e alla conseguente quantificazione del debito residuo e ha così concluso: “In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso svolte, dichiarando conseguentemente la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare i signori al Parte_6 pagamento dell'importo di Euro 258.228,45= oltre agli interessi dal 9 maggio 2019 al tasso del 7% sulla somma di € 216.043,36, e al tasso del 3% sul residuo;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione svolta, accertare il credito vantato dalla NTroparte_3 per azioni nei confronti degli opponenti, condannando quest'ultimi all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre gli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 9.5.2019 sino al saldo”;
− non ha depositato ulteriori atti nel giudizio di primo grado;
NTroparte_3
− nel proprio atto di intervento si è limitata a dedurre quanto segue: “si costituisce ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 111 c.p.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti”;
- ha precisato le conclusioni “come da comparsa”. Parte_1 pagina 7 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ET Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa AN RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 146/2025 promossa in grado d'appello
DA quale procuratrice di (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Via Orso Corbino n. 7, Messina presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO BARBARO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARIO ANZA',
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. NTroparte_1 C.F._1 NTroparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA APPIANI n. 2, MILANO presso lo studio C.F._2 dell'avv. FRANCESCO RANDAZZO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIOVANNI FRANCESCO IRACE,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per quale procuratrice di Parte_1 Parte_2
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
- in via preliminare ammettere il presente atto di appello.
Nel merito: pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare l'errore o la falsa applicazione della documentazione prodotta da parte del
Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza impugnata n. 5886/2024 resa dal Tribunale di Milano in base a quanto esposto in narrativa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare legittimo il D.I. n. 26785/2019, pubblicato in data
21.12.2019;
- in subordine, ritenere e dichiarare dovuta la somma totale di € 302.203,26 pari alla differenza tra quanto previsto come limite alla garanzia prestata nei vari contratti di fideiussione e la quanto liquidato da;
Parte_3
- di conseguenza, condannare la sig.ra e il sig. al pagamento NTroparte_1 NTroparte_2 della predetta somma di € 302.203,26 nei limiti della garanzia prestata pari, per ciascuno di loro, a €
258.228,45.
Con vittoria di spese e onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio
Per e NTroparte_1 NTroparte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5886/2024 del Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da e Parte_1 costituenti unico motivo di appello per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5886/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. NTroparte_2 NTroparte_1
26785/2019, pubblicato in data 21.12.2019, con il quale era stato intimato loro il pagamento dell'importo di euro 258.228,45, oltre interessi e spese, in favore di NTroparte_3
NT (di seguito anche ), quali responsabili in solido per le obbligazioni derivanti da
[...] rapporti in essere tra la banca e la società in virtù di fideiussioni rilasciate nel 2000 e nel CP_5
2001.
Deducevano gli opponenti:
− l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 8 − la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, contenendo esse le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) presenti nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
− in subordine, la nullità delle sole tre clausole anzidette e tra queste, in particolare, di quella che introduce una deroga all'art. 1957 c.c.; NT
− la violazione da parte di della disciplina in tema di anatocismo e usura in relazione sia al Co rapporto di conto corrente sia al rapporto di finanziamento in essere con CP_5 nonché la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza delle condizioni economiche ex art. 117 T.U.B.;
− in ogni caso, l'avvenuta escussione, a ottobre 2019, della garanzia del Fondo pubblico ex L. NT 662/1996 e dunque il versamento in favore di dell'importo di euro 214.253,64, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria a euro 52.859,85.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto NTroparte_3 dell'opposizione.
Interveniva in giudizio quale procuratrice di deducendo che Parte_1 Parte_2
NT quest'ultima si era resa cessionaria del credito vantato da nei confronti di ed era CP_5 perciò divenuta creditrice dei signori CP_1
Con sentenza n. 5886/24 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese ha:
− revocato il decreto ingiuntivo n. 26785/2019, pubblicato in data 21.12.2019;
− condannato e in solido tra loro, a pagare a NTroparte_2 NTroparte_1 [...] la somma di euro 52.859,85, oltre interessi al tasso convenzionale a decorrere dal Parte_2
09.05.2019 sino al saldo;
− condannato e in solido tra loro, a rifondere a NTroparte_2 NTroparte_1 [...]
e a le spese del giudizio, liquidate, NTroparte_3 Parte_1 rispettivamente, in euro 2.800,00 e in euro 6.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− posto le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di
[...]
e CP_2 NTroparte_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'intervento di ha qualificato le garanzie Parte_1 prestate dagli opponenti quali contratti autonomi di garanzia e ha ritenuto infondate tutte le allegazioni formulate dagli stessi, fatta eccezione per quelle relative alla necessità di ridurre l'importo dovuto a pagina 3 di 8 seguito dell'escussione a ottobre 2019 della garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 e del NT conseguente versamento in favore di dell'importo di euro 214.253,64.
In particolare, l'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, per quanto ancora di interesse in appello, può essere così sintetizzato:
− la natura autonoma dei contratti di garanzia non è di ostacolo alla esperibilità dell'eccezione di NT abusiva escussione della garanzia da parte di per importi già corrisposti da Parte_3
quale gestore del Fondo pubblico ex L. 662/1996;
[...]
− tale eccezione integra, infatti, una “exceptio doli generalis seu praesentis”;
− gli opponenti hanno dedotto che “in data 25 settembre 2019, con riferimento al finanziamento chirografario del 13 giugno 2017, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. […] quale gestore del Fondo pubblico ex L. 662/1996, deliberava la liquidazione della perdita a NT seguito del mancato pagamento da parte della Società e versava a con valuta 10 ottobre
2019 l'importo di € 214.253,64” (pagg.
4-5 dell'atto di citazione) e hanno depositato due comunicazioni con le quali comunicava l'avvenuta surroga nel credito Parte_3 della banca e intimava ai fideiussori il pagamento nei limiti dell'impegno massimo di garanzia NT (all. 4 e 5 fasc. opponenti). Tale circostanza non risulta contestata né da né dall'intervenuta Pt_
, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c.;
− ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della somma di euro 52.859,85, pari alla differenza tra l'importo di euro 267.113,49 NT azionato dalla banca e l'importo di euro 214.253,64 già versato a da Parte_3
, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 09.05.2019 sino al saldo.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 deducendo che:
− il giudice di prime cure ha errato nel momento in cui “non ha ritenuto già calcolato il pagamento effettuato da , riducendo ulteriormente la somma dovuta dai Parte_3 fideiussori rispetto a quella oggetto di garanzia”;
− dai documenti prodotti risulta, infatti, che:
• il totale del debito maturato da al netto di interessi e spese, è pari a € Parte_4
491.056,01, ossia quanto dovuto per lo scoperto di conto corrente n. 8900/24 (€
223.942,52) e dal residuo del mutuo chirografario (€ 267.113,49);
• gli odierni appellati avevano garantito i predetti debiti, ognuno, per la somma di €
258.228,45; pagina 4 di 8 NTr
• la garanzia prestata dal riguardava esclusivamente il mutuo chirografario, peraltro, nel limite dell'80% della somma erogata (doc. 5 fascicolo monitorio, pag. 2) pari a €
213.690,79, restando quindi in capo ai debitori la restante somma di € 53.422,70 a cui si deve aggiungere il dovuto per lo scoperto di conto corrente;
− è, pertanto, evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure nel momento in cui ha ritenuto dovuta la somma di € 267.113,49 da cui detrarre l'importo di € 214.253,64 già versato NT a da . Infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto svolgere un Parte_3 diverso calcolo: avrebbe dovuto sottrarre dal debito generale maturato dalla società debitrice principale, pari, come detto, a € 491.056,01 (oltre interessi e spese) l'importo (riguardante il NTr mutuo chirografario) di € 214.253,64, liquidato da ottenendo così un debito residuo di €
276.802,37 (a cui aggiungere gli interessi nel frattempo maturati);
− pertanto, “risulta anche errata in difetto la somma prevista dal D.I. opposto pari a €
258.228,45, considerato che entrambi gli appellati si erano impegnati a garantire, cadauno, tale cifra”;
− ad ogni modo, “anche a voler considerare come univoca tale garanzia - e, quindi, limite solidale per entrambi gli appellati - andrebbe considerato valido il D.I. n. 26785/2019 vista la maggior somma dovuta, come ampiamente dimostrato”.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di dichiarare NTroparte_2 NTroparte_1 inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 345 cpc o di rigettarlo, deducendo che: NT
− non ha formulato in primo grado alcuna contestazione in ordine alla quantificazione della somma ingiunta dal Giudice del procedimento monitorio (Euro 258.228,45.a carico solidale dei
Sigg.ri e mai ha chiesto una diversa e maggiore quantificazione del debito. Tanto è CP_1 vero che a pagina 18 della comparsa di costituzione e risposta della è stata formulata la CP_3 seguente conclusione “in via principale e nel merito”: “rigettare tutte le domande ex adverso svolte, dichiarando conseguentemente la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare i signori NTroparte_1
E al pagamento dell'importo di Euro 258.228,45= (…);”.
[...] NTroparte_2
Risulta, pertanto, in via documentale che la Banca opposta non ha mai contestato la determinazione della somma ingiunta in solido ai sigg.ri CP_1
− lo stesso vale “per l'odierna appellante che si è costituita nel giudizio di primo grado il 22 gennaio 2021 con una comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. “richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate
pagina 5 di 8 dalla cedente che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti.” (cfr pag. 3). Nella memoria ex art.
183, comma 6, n. 2), c.p.c., inoltre, l'odierna appellante ha espressamente e chiaramente NT sostenuto che “In relazione all'asserito intervenuto pagamento alla da parte del gestore del Fondo Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., dell'importo di €
214.253,64 a seguito dell'escussione della garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996 con richiesta di riduzione dell'esposizione fideiussoria dei Sigg.ri (…). Anche volendo CP_1 considerare ottemperato quanto riportato nelle comunicazioni del 9.12.2019 e 13.01.2020, allegate da controparte, provenienti da , non vi è alcuna giustificazione sul Parte_5 mancato pagamento della differenza rispetto alla somma ingiunta”; Pt_
− solo con l'atto di citazione in appello, ha dedotto che il Tribunale sarebbe incorso in una
“errata valutazione della documentazione prodotta e quantificazione del credito”;
− alla luce di quanto sopra, risulta evidente come l'appellante abbia proposto una domanda principale e una domanda subordinata nuove, assenti nel giudizio di primo grado, che dovranno, quindi, essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
− i conteggi operati dalla controparte a sostegno della sperata riforma della decisione sono del tutto indecifrabili;
− infine, non si comprende come il giudice di primo grado avrebbe dovuto/potuto far rientrare – a NTr priori – la somma versata da nella determinazione della somma ingiunta se la liquidazione della perdita alla Banca è stata oggetto di prova da parte degli odierni appellati e di NT Pt_ non contestazione da parte di e di nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo. Infatti, in nessuno degli scritti difensivi depositati nel giudizio ordinario conclusosi con la sentenza in oggetto si è mai fatto riferimento a un debito complessivo maturato dalla società fallita e, quindi, a una esposizione fideiussoria diversa da quella ingiunta.
All'udienza del 2.7.2025, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda proposta da NTroparte_3 con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto sia il credito per scoperto di conto
[...] corrente, pari a € 223.942,52, sia il credito per residuo mutuo chirografario, pari a € 267.113,49. Tale
pagina 6 di 8 domanda era stata inizialmente proposta sia nei confronti della società debitrice principale sia nei confronti dei fideiussori e ed era stata limitata nei confronti NTroparte_2 NTroparte_1 di questi ultimi alla somma di € 258.228,45, pari all'importo garantito. Il Tribunale di Milano con il decreto ingiuntivo n. 26785/2019, dato atto che a seguito del fallimento della società debitrice principale la banca aveva rinunciato alla domanda monitoria formulata nei suoi confronti, ha ingiunto a e il pagamento della somma di € 258.228,45 (oltre interessi e NTroparte_2 NTroparte_1 spese).
In secondo luogo, giova precisare che risulta pacifico che Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
Centrale S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo economico istituito con la L. 662/1996, ha corrisposto a la somma di € NTroparte_3
214.253,64. Tale circostanza non risulta, infatti, contestata, avendo l'appellante censurato esclusivamente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato gli odierni appellati al pagamento della somma di euro 52.859,85, pari alla differenza tra l'importo di euro 267.113,49 NT azionato dalla banca per residuo mutuo chirografario e l'importo di euro 214.253,64 già versato a da , oltre interessi convenzionali a decorrere dal 09.05.2019 sino al saldo, senza Parte_3 tenere conto dell'ulteriore somma richiesta con il ricorso monitorio a titolo di scoperto di conto corrente.
Ciò posto, non avendo né né rinunciato, NTroparte_3 Parte_1 neppure implicitamente, alla domanda avente ad oggetto il predetto credito per scoperto di conto corrente1, risulta evidente che il credito complessivo residuo sia pari a 276.802,37 euro. Tale importo corrisponde al totale tra la somma di 52.859,85 euro - pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di mutuo (267.113,49 euro) e quanto versato (214.253,64 euro) da MedioCredito Centrale S.p.A - e la somma di 223.942,52 euro dovuta a titolo di scoperto di conto corrente.
Ne consegue che, risultando il complessivo credito residuo azionato maggiore della somma ingiunta - non contestata in primo grado né da né da NTroparte_3 Parte_1 le quali hanno chiesto, in via principale, di condannare la controparte “al pagamento dell'importo di
Euro 258.228,45” oltre interessi - in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da e va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. NTroparte_2 NTroparte_1
All'esito della lite segue la condanna di e alla rifusione, in NTroparte_2 NTroparte_1 favore dell'appellante, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio (atteso che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla liquidazione effettuata in primo grado per le relative spese di lite, per la quale è stato, peraltro, utilizzato il medesimo scaglione di riferimento), liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e NTroparte_2
NTroparte_1
- condanna e alla rifusione, in favore di NTroparte_2 NTroparte_1 Parte_1 quale procuratrice di delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_2 liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 2/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN RI DO ET
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado si evince che:
− nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado NTroparte_3 nulla ha dedotto in ordine alle somme versate da MedioCredito Centrale s.p.a. e alla conseguente quantificazione del debito residuo e ha così concluso: “In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso svolte, dichiarando conseguentemente la proposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare i signori al Parte_6 pagamento dell'importo di Euro 258.228,45= oltre agli interessi dal 9 maggio 2019 al tasso del 7% sulla somma di € 216.043,36, e al tasso del 3% sul residuo;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione svolta, accertare il credito vantato dalla NTroparte_3 per azioni nei confronti degli opponenti, condannando quest'ultimi all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre gli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 9.5.2019 sino al saldo”;
− non ha depositato ulteriori atti nel giudizio di primo grado;
NTroparte_3
− nel proprio atto di intervento si è limitata a dedurre quanto segue: “si costituisce ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 111 c.p.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente che qui, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti”;
- ha precisato le conclusioni “come da comparsa”. Parte_1 pagina 7 di 8