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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1132/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIALE ANCONA N. 17, con il patrocinio degli avv.ti ROMEO MARIAGRAZIA e MERCURIO FRANCESCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 5 - appellata -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv.
CHERSEVANI PAOLO MARIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1767/24, pubblicata in data 4.6.24.
Conclusioni della appellante:
Come da note scritte del 4.12.24.
Conclusioni della appellata:
Come da note scritte del 7.1.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, ha convenuto Parte_1
in giudizio nella veste di propria compagnia assicurativa, Controparte_1
chiedendone la condanna al rimborso dell'importo di € 100.000,00 dalla stessa pagato alla società a seguito di transazione sottoscritta in data 11.2.21, in Controparte_2
forza della quale le menzionate parti avevano tra loro definito il danno subito da quest'ultima a seguito del sinistro occorso il precedente 9.7.20 quando, all'esito di alcuni lavori di manutenzione ordinaria, si era verificata la fuoriuscita di acido fluoridrico
Costituitasi in giudizio, la compagnia ha eccepito la inoperatività della copertura assicurativa per mancanza di c.d. garanzia postuma, in quanto il danno si era verificato dopo l'ultimazione del lavoro da parte di ha, poi, dedotto che il danno Parte_1
risultava eccessivo e non provato e che non vi era prova né dell'esclusiva responsabilità dell'assicurata nel verificarsi dell'evento né di un collegamento eziologico dei danni lamentati con i fatti di causa.
pagina 2 di 5 Procedutosi all'istruzione del giudizio mediante l'espletamento di CTU, il Tribunale ha quindi rigettato le domande attoree osservando che il danno si era verificato una volta conclusi i lavori di manutenzione e cioè nell'ambito di un periodo temporale non coperto dalla polizza.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già
avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Formulata, quindi, proposta transattiva da parte del Consigliere Istruttore, il quale invitava le parti a conciliarsi a fronte del pagamento in favore della appellante della somma omnicomprensiva di € 20.000,00 a titolo di capitale, con integrale compensazione delle spese di lite e conseguente restituzione da parte di di quanto già Controparte_1
ricevuto all'esito del giudizio di primo grado, entrambe le parti dichiaravano di accettare la menzionata proposta.
3. I motivi della decisione
A fronte di tale concorde posizione manifestata da entrambe le parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia costituisce invero, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi,
ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 368/2000, Cass. Sez.
pagina 3 di 5 Un. n. 78/2003; Cass. n. 1205/2003, n. 17075/2003, n. 7239/2004, n. 14250/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. 3/3/2003 n. 3122, Cass. Sez. Un. 28/9/2000 n. 1048 e Cass.
3/3/2006 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
pagina 4 di 5 34025 del 5/12/2023, Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1767/24, pubblicata in data 4.6.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1132/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIALE ANCONA N. 17, con il patrocinio degli avv.ti ROMEO MARIAGRAZIA e MERCURIO FRANCESCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 5 - appellata -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv.
CHERSEVANI PAOLO MARIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1767/24, pubblicata in data 4.6.24.
Conclusioni della appellante:
Come da note scritte del 4.12.24.
Conclusioni della appellata:
Come da note scritte del 7.1.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, ha convenuto Parte_1
in giudizio nella veste di propria compagnia assicurativa, Controparte_1
chiedendone la condanna al rimborso dell'importo di € 100.000,00 dalla stessa pagato alla società a seguito di transazione sottoscritta in data 11.2.21, in Controparte_2
forza della quale le menzionate parti avevano tra loro definito il danno subito da quest'ultima a seguito del sinistro occorso il precedente 9.7.20 quando, all'esito di alcuni lavori di manutenzione ordinaria, si era verificata la fuoriuscita di acido fluoridrico
Costituitasi in giudizio, la compagnia ha eccepito la inoperatività della copertura assicurativa per mancanza di c.d. garanzia postuma, in quanto il danno si era verificato dopo l'ultimazione del lavoro da parte di ha, poi, dedotto che il danno Parte_1
risultava eccessivo e non provato e che non vi era prova né dell'esclusiva responsabilità dell'assicurata nel verificarsi dell'evento né di un collegamento eziologico dei danni lamentati con i fatti di causa.
pagina 2 di 5 Procedutosi all'istruzione del giudizio mediante l'espletamento di CTU, il Tribunale ha quindi rigettato le domande attoree osservando che il danno si era verificato una volta conclusi i lavori di manutenzione e cioè nell'ambito di un periodo temporale non coperto dalla polizza.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già
avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Formulata, quindi, proposta transattiva da parte del Consigliere Istruttore, il quale invitava le parti a conciliarsi a fronte del pagamento in favore della appellante della somma omnicomprensiva di € 20.000,00 a titolo di capitale, con integrale compensazione delle spese di lite e conseguente restituzione da parte di di quanto già Controparte_1
ricevuto all'esito del giudizio di primo grado, entrambe le parti dichiaravano di accettare la menzionata proposta.
3. I motivi della decisione
A fronte di tale concorde posizione manifestata da entrambe le parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia costituisce invero, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi,
ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 368/2000, Cass. Sez.
pagina 3 di 5 Un. n. 78/2003; Cass. n. 1205/2003, n. 17075/2003, n. 7239/2004, n. 14250/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. 3/3/2003 n. 3122, Cass. Sez. Un. 28/9/2000 n. 1048 e Cass.
3/3/2006 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
pagina 4 di 5 34025 del 5/12/2023, Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1767/24, pubblicata in data 4.6.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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