Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
nel procedimento R.G. 595 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APPARUTI ANDREA
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FREGNI RUGGERO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla CP_1 quale è nato il figlio in data 16/09/2021, riconosciuto da entrambi. Per_1
pagina 1 di 7
“A. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul collocamento della prole.
1) Il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente ed anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale prestandosi la massima e reciproca collaborazione per favorire e garantire un corretto percorso educativo,
l'istruzione e la serena crescita del figlio.
Le decisioni di maggior interesse inerenti alla salute, istruzione, educazione ed impegni sportivi e ricreativi del figlio, dovranno pertanto essere assunte di comune accordo tra i due genitori, tenuto conto delle qualità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. La potestà genitoriale relativa alle decisioni di ordinaria conduzione di vita del minore verrà esercitata dal genitore presso il quale si troverà di volta in volta.
2) Il figlio potrà vedere e stare col padre liberamente compatibilmente con gli orari di lavoro dei due genitori. Il padre avrà riconosciuto il diritto di vedere il figlio e tenerlo con sè quando vorrà previo preavviso telefonico alla madre.
a) Il padre potrà stare e tenere con sè il figlio minore un fine settimana a settimane alterne con pernotto a partire dal compimento del quarto anno di età.
b) una sera a settimana, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00/18.30, con prelievo presso la residenza della madre, possibilmente a cura del padre, con riconsegna presso la residenza della madre possibilmente a cura del padre indicativamente entro le ore
21.00; dal quarto anno di età del minore, con il pernotto, dal mercoledì sera dalle
18.00/18.30 sino alla mattina del giovedì quando il padre lo accompagnerà all'asilo e quindi a scuola.
c) Nel periodo estivo il minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, a partire dal quarto anno di età. I ricorrenti si impegnano a concordare i rispettivi periodi di vacanza che trascorreranno con il figlio entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
pagina 2 di 7 d) Il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando, per ogni anno, il giorno di Natale e il giorno di capodanno
(dal 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre e dal 30 dicembre alla mattina del 7 gennaio), a decorrere dal quarto anno di età. Prima di tale periodo il padre e la madre, alterneranno con il minore gli stessi periodi di Natale e Capodanno senza il pernotto.
Durante il periodo Pasquale, invece, potrà trascorrere tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando, per ogni anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Come detto sopra potrà pernottare presso il padre a decorrere dal quarto anno di età.
3) I ricorrenti dovranno comunicarsi eventuali cambi di residenza e comunque il domicilio presso il quale accoglieranno il figlio.
B. Sull'assegnazione della dimora familiare e sul suo trasferimento di proprietà.
4) La casa famigliare, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, sita in Carpi (MO), Via del Bramante n. 28/d, con tutti i mobili e gli arredi ad oggi esistenti, viene assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà unitamente al figlio;
Pt_1
Nell'ipotesi in cui nell'immobile in oggetto sito in Carpi, via Del Bramante, n. 28 /D, assegnato alla sig.ra quest'ultima dovesse dare alloggio a propri compagni Parte_1 che prendano la residenza o frequentino di fatto stabilmente l'immobile alla stessa assegnato, le parti concordano che verrà revocata l'assegnazione della casa alla sig.ra e si intenderà risolta anche la pattuizione (punto 7) con la quale il sig. Pt_1 CP_1 si impegna a donare al figlio la propria quota di proprietà Controparte_2 dell'immobile alla maggiore età di quest'ultimo.
5) Il mobilio e l'arredo della casa familiare è assegnato alla Sig.ra che ne diventa Pt_1 dunque assegnataria temporanea;
le parti danno atto che i seguenti mobili sono di proprietà della madre della Sig.ra che ne rimane dunque proprietaria: lavatrice, Pt_1 televisore e relativo mobile, divano, tavolo, sedie ed arredo bagno. Il Sig. ha CP_1 già prelevato i soli propri effetti personali.
6) Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso la residenza della madre in Carpi
(MO) Via del Bramante n. 28/d; mentre il Sig. ha già operato il cambio di CP_1 residenza.
pagina 3 di 7 7) Detto immobile, catastalmente censito al NCEU del Comune di Carpi Foglio 76,
Particella 537, Subalterno 12, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, Rendita
Euro 379,60 e Foglio 76, Particella 537, Subalterno 52, Categoria C/6, Classe 5,
Consistenza 18 mq, Rendita Euro 81,81 (doc. 6 visura catastale), è stato acquistato dai deducenti nella misura del 50% ciascuno per atto Notaio Dott. rep. Persona_2
n. 8407, racc. n. 2019, in data 09.10.2019 (doc. 7) ed è tutt'ora gravato da un mutuo rep. n. 8407, racc. n. 2020 stipulato in pari data nei confronti dell'istituto Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. verso il quale viene versata una rata mensile di € 555,00 circa
(doc. 8).
Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali le parti si impegnano a pagare regolarmente la rata del mutuo, nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione di detto obbligo. Ogni parte provvederà a saldare la propria parte del mutuo direttamente alla Banca mutuataria.
Entro i successivi 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età del figlio il padre si impegna sin d'ora, a donare la propria quota di proprietà in favore del figlio ciò Per_1 senza nulla pretendere dalla madre dunque per mero spirito di liberalità che sin d'ora si impegna a manifestare.
Il rogito di donazione, dell'immobile e dei mobili ivi ad oggi presenti, dovrà essere stipulato presso notaio di fiducia scelto di comune accordo dai Sig.ri e CP_1 Pt_1
Tutti gli oneri notarili e tutte le altre necessarie spese ed oneri richiesti per poter stipulare il rogito saranno suddivisi in ragione di metà ciascuno tra il sig. e CP_1 la sig.ra Pt_1
Il Sig. dichiara e garantisce sin d'ora che la sua quota d'immobile oggetto di CP_1 trasferimento gli appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità e che la stessa è libera da pesi, vincoli, oneri, tributi, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi fatto salvo il citato mutuo ipotecario.
C. Sui rapporti economici tra le parti.
8) Tenuto conto del collocamento prevalente del figlio minore presso la Sig.ra il Pt_1
Sig. provvederà, mensilmente ed a decorrere da dicembre 2024 (con CP_1 pagamenti ad oggi regolari per il pregresso), a versare in favore della Sig.ra la Pt_1
pagina 4 di 7 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025 e così ogni 12 mesi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. La sig.ra riconosce, ogni eccezione in contrario rimossa, di avere ricevuto Pt_1 fino alla data odierna il regolare pagamento di tutte le mensilità arretrate.
Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno dietro semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi, con le modalità e le tempistiche di cui al Protocollo del Tribunale di Modena, ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Gli assegni familiari, o assegno unico o misura equipollente, in ragione della convivenza del figlio con la madre, verranno percepiti integralmente nella misura del
100% dalla Sig.ra Nulla oppone il Sig. al riguardo. Pt_1 CP_1
10) Il conto corrente comune ai Sigg.ri e verrà estinto con ripartizione Pt_1 CP_1 in uguale misura del saldo.
11) I ricorrenti dichiarano di aver già definito prima d'ora ogni reciproca pretesa economica di dare e avere e pertanto di nulla aver a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
D. Altre pattuizioni.
12) Eventuali spese vive del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Ciascuna parte, singolarmente, verserà il compenso professionale in favore del proprio legale. I legali, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale ai sensi di legge.
13) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
pagina 6 di 7 sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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