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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 172/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 172/2025 V.G. promosso da:
DEL PROPOSTO (C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/12/1971 e residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica FEDERICI giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Avezzano Via C. Battisti n. 45;
e
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26/12/1971 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo PANELLA giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Luco dei Marsi, Via Umbria
n° 3;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 04.04.2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 862/2021 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trasacco in data 22/8/1993 atto n. 19 parte II serie A uff. 1 anno 1993) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trasacco, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3)la casa familiare sita in Luco dei Marsi Via Garibaldi n. 178 resterà nella disponibilità del
[...] con la possibilità della di ritirare tutti gli effetti personali, le suppellettili Parte_2 CP_1 la biancheria et similia ancora oggi eventualmente presenti;
4) le parti concordano che non debba essere previsto alcun assegno divorzile, in considerazione delle rispettive condizioni economico patrimoniali, del contributo prestato da entrambi nel corso della convivenza coniugale e degli accordi presi in sede di separazione consensuale
5) il figlio (nato il 2/6/ è maggiorenne e economicamente autosufficiente;
la Persona_1 figlia (nata il 27/9/ 1999), maggiorenne ma ancora non autosufficiente, è andata Persona_2
a vivere con il padre dal mese di dicembre 2021, e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto provvedendo al vitto, alloggio e spese universitarie della figlia direttamente il padre convivente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2025, e Parte_3 [...]
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto in Trasacco (AQ) in data 22 agosto 1993 dal quale sono nati due figli: (nato il [...]) ed (nata il Persona_1 Persona_2
27/9/ 1999).
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
100/2023 pubblicata in data 04.04.2023.
All'udienza del 9 aprile 2025, dinanzi al giudice istruttore, sono comparsi solo i procuratori delle parti avendo questi ultimi rinunciato alla comparizione dichiarando di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza. I difensori hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. Il PM ha dato parere positivo. Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
04.04.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
e in Trasacco (AQ) in data 22 agosto 1993,
[...] Parte_2 trascritto presso il comune di Trasacco (AQ) atto n. 19, parte II, serie A, uff. 1, anno 1993;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra : Parte_4
“4) le parti concordano che non debba essere previsto alcun assegno divorzile, in considerazione delle rispettive condizioni economico patrimoniali, del contributo prestato da entrambi nel corso della convivenza coniugale e degli accordi presi in sede di separazione consensuale”
-all'assegno di mantenimento per la figlia: “5) il figlio (nato il [...]) è maggiorenne e economicamente Persona_1 autosufficiente;
la figlia (nata il 27/9/ 1999), maggiorenne ma ancora non Persona_2 autosufficiente, è andata a vivere con il padre dal mese di dicembre 2021, e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto provvedendo al vitto, alloggio, spese universitarie e spese straordinarie della figlia direttamente il padre convivente.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 172/2025 V.G. promosso da:
DEL PROPOSTO (C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15/12/1971 e residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica FEDERICI giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Avezzano Via C. Battisti n. 45;
e
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26/12/1971 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo PANELLA giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Luco dei Marsi, Via Umbria
n° 3;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 04.04.2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 862/2021 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trasacco in data 22/8/1993 atto n. 19 parte II serie A uff. 1 anno 1993) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trasacco, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3)la casa familiare sita in Luco dei Marsi Via Garibaldi n. 178 resterà nella disponibilità del
[...] con la possibilità della di ritirare tutti gli effetti personali, le suppellettili Parte_2 CP_1 la biancheria et similia ancora oggi eventualmente presenti;
4) le parti concordano che non debba essere previsto alcun assegno divorzile, in considerazione delle rispettive condizioni economico patrimoniali, del contributo prestato da entrambi nel corso della convivenza coniugale e degli accordi presi in sede di separazione consensuale
5) il figlio (nato il 2/6/ è maggiorenne e economicamente autosufficiente;
la Persona_1 figlia (nata il 27/9/ 1999), maggiorenne ma ancora non autosufficiente, è andata Persona_2
a vivere con il padre dal mese di dicembre 2021, e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto provvedendo al vitto, alloggio e spese universitarie della figlia direttamente il padre convivente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2025, e Parte_3 [...]
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto in Trasacco (AQ) in data 22 agosto 1993 dal quale sono nati due figli: (nato il [...]) ed (nata il Persona_1 Persona_2
27/9/ 1999).
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
100/2023 pubblicata in data 04.04.2023.
All'udienza del 9 aprile 2025, dinanzi al giudice istruttore, sono comparsi solo i procuratori delle parti avendo questi ultimi rinunciato alla comparizione dichiarando di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza. I difensori hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. Il PM ha dato parere positivo. Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
04.04.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
e in Trasacco (AQ) in data 22 agosto 1993,
[...] Parte_2 trascritto presso il comune di Trasacco (AQ) atto n. 19, parte II, serie A, uff. 1, anno 1993;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra : Parte_4
“4) le parti concordano che non debba essere previsto alcun assegno divorzile, in considerazione delle rispettive condizioni economico patrimoniali, del contributo prestato da entrambi nel corso della convivenza coniugale e degli accordi presi in sede di separazione consensuale”
-all'assegno di mantenimento per la figlia: “5) il figlio (nato il [...]) è maggiorenne e economicamente Persona_1 autosufficiente;
la figlia (nata il 27/9/ 1999), maggiorenne ma ancora non Persona_2 autosufficiente, è andata a vivere con il padre dal mese di dicembre 2021, e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto provvedendo al vitto, alloggio, spese universitarie e spese straordinarie della figlia direttamente il padre convivente.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo