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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2449/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.7.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIETRA VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Luigi Porta n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AL AB (PV), in data
04/10/1992, (atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 15459/2021 del
22/09/2021, R.G n. 3580/2021 emesso dal Tribunale di Monza;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data pag. 1 di 7 4/10/1992; matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AL
AB (PV) al n.
3 - Parte II - Serie A dell'anno 1992, nonché nei registri di
NE (PV) e CU NI (MI);
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a. con riferimento al figlio minore affidare quest'ultimo ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le regole dell'affido condiviso affinchè gli stessi possano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale curando il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del medesimo, disponendo che il figlio rimanga collocato con la madre presso l'abitazione sita a Cura Carpignano (PV), Via Montale n. 4;
b. disporre, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, con modalità da concordare preventivamente tenendo anche in considerazione gli impegni del figlio stesso;
- per quanto concerne le festività natalizie, disporre che il figlio minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il Natale con un genitore, e l'ultimo ed il primo giorno dell'anno con l'altro genitore, e viceversa l'anno seguente;
- relativamente alle altre festività di cui al calendario nazionale italiano, disporre che il figlio minore trascorra, ad anni alterni, la Pasqua con la madre e la celebrazione del 25 aprile e del 1° maggio con il padre;
viceversa l'anno successivo;
- in ordine alle vacanze estive, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio minore almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze del figlio minore;
- qualora ciascun genitore decida di trascorrere un periodo di vacanza con il figlio minore, da concordare con l'altro genitore, ciascuno di essi dovrà indicare specificatamente la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
pag. 2 di 7 c. dare atto che le figlie maggiorenni e continueranno a risiedere Per_2 Per_3 con la madre presso l'abitazione sita a Cura Carpignano (PV), Via Montale n. 4, quale sistemazione abitativa conforme alla volontà delle stesse e rispondente al loro interesse;
d. considerata la maggiore età delle figlie e disporre che le Per_2 Per_3 modalità di frequentazione e i rapporti personali tra le stesse e il padre siano lasciati alla libera autodeterminazione delle figlie medesime;
e. disporre che la casa attualmente condotta in locazione dalla madre, sita in Cura
Carpignano (PV), Via Montale n. 4, nella quale ella vive con i figli, venga assegnata alla madre, in quanto genitore collocatario, al fine di garantire ai figli la necessaria stabilità abitativa;
Per_ Pers f. porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e con la somma complessiva di Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi;
g. disporre che i genitori siano obbligati a concorrere, nella misura del 50% a carico del padre ed il restante 50% a carico della madre, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il mantenimento dei figli.
Per tutto quanto concerne la qualificazione delle spese, i coniugi faranno specifico riferimento al protocollo sulle spese straordinarie per i figli del 9.11.2016, sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Pertanto, i coniugi si danno atto che sono:
“1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
pag. 3 di 7 1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al pag. 4 di 7 punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli”.
I coniugi, conformemente a quanto previsto nel suddetto protocollo, si danno altresì atto che:
“1. il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni pe rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice;
2. il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
3. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora (…) la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione dei documenti;
4. i genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi”;
h. disporre che l'assegno unico e universale continui ad essere erogato in misura pari al
100% alla madre;
i. dare atto che i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
pag. 5 di 7 l. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. cronol. 15459/2021 del 22/09/2021, R.G n. 3580/2021 emesso dal Tribunale di Monza con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 6 di 7 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AL AB (PV), in data Parte_1 CP_1
04/10/1992, (atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2449/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.7.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIETRA VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Luigi Porta n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AL AB (PV), in data
04/10/1992, (atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 15459/2021 del
22/09/2021, R.G n. 3580/2021 emesso dal Tribunale di Monza;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data pag. 1 di 7 4/10/1992; matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di AL
AB (PV) al n.
3 - Parte II - Serie A dell'anno 1992, nonché nei registri di
NE (PV) e CU NI (MI);
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a. con riferimento al figlio minore affidare quest'ultimo ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le regole dell'affido condiviso affinchè gli stessi possano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale curando il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del medesimo, disponendo che il figlio rimanga collocato con la madre presso l'abitazione sita a Cura Carpignano (PV), Via Montale n. 4;
b. disporre, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, con modalità da concordare preventivamente tenendo anche in considerazione gli impegni del figlio stesso;
- per quanto concerne le festività natalizie, disporre che il figlio minore trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il Natale con un genitore, e l'ultimo ed il primo giorno dell'anno con l'altro genitore, e viceversa l'anno seguente;
- relativamente alle altre festività di cui al calendario nazionale italiano, disporre che il figlio minore trascorra, ad anni alterni, la Pasqua con la madre e la celebrazione del 25 aprile e del 1° maggio con il padre;
viceversa l'anno successivo;
- in ordine alle vacanze estive, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio minore almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze del figlio minore;
- qualora ciascun genitore decida di trascorrere un periodo di vacanza con il figlio minore, da concordare con l'altro genitore, ciascuno di essi dovrà indicare specificatamente la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
pag. 2 di 7 c. dare atto che le figlie maggiorenni e continueranno a risiedere Per_2 Per_3 con la madre presso l'abitazione sita a Cura Carpignano (PV), Via Montale n. 4, quale sistemazione abitativa conforme alla volontà delle stesse e rispondente al loro interesse;
d. considerata la maggiore età delle figlie e disporre che le Per_2 Per_3 modalità di frequentazione e i rapporti personali tra le stesse e il padre siano lasciati alla libera autodeterminazione delle figlie medesime;
e. disporre che la casa attualmente condotta in locazione dalla madre, sita in Cura
Carpignano (PV), Via Montale n. 4, nella quale ella vive con i figli, venga assegnata alla madre, in quanto genitore collocatario, al fine di garantire ai figli la necessaria stabilità abitativa;
Per_ Pers f. porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e con la somma complessiva di Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi;
g. disporre che i genitori siano obbligati a concorrere, nella misura del 50% a carico del padre ed il restante 50% a carico della madre, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il mantenimento dei figli.
Per tutto quanto concerne la qualificazione delle spese, i coniugi faranno specifico riferimento al protocollo sulle spese straordinarie per i figli del 9.11.2016, sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Pertanto, i coniugi si danno atto che sono:
“1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
pag. 3 di 7 1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al pag. 4 di 7 punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli”.
I coniugi, conformemente a quanto previsto nel suddetto protocollo, si danno altresì atto che:
“1. il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni pe rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice;
2. il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
3. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora (…) la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione dei documenti;
4. i genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi”;
h. disporre che l'assegno unico e universale continui ad essere erogato in misura pari al
100% alla madre;
i. dare atto che i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
pag. 5 di 7 l. dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
09.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. cronol. 15459/2021 del 22/09/2021, R.G n. 3580/2021 emesso dal Tribunale di Monza con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 6 di 7 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in AL AB (PV), in data Parte_1 CP_1
04/10/1992, (atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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