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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 679/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320229004342814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
La rappresentante della Regione Veneto si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO ha citato in giudizio d'appello Resistente_1 per ottenere la riforma della sentenza emessa della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia, Sez. 1, n. 589/2023, con la quale è stata annullata l'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio
2023 ed afferente ( fra l'altro ) a numero otto cartelle relative a tassa di circolazione non pagate.
In particolare :
con riferimento al veicolo Targa_1 trattasi della tassa di possesso degli anni : 2008, 2009, 2010,2011 e 2012;
con riferimento al motoveicolo BH23494 trattasi della tassa di possesso degli anni 2009,2010,2011 2013
e 2014;
con riferimento al veicolo Targa_2 trattasi della tassa di possesso degli anni 2013, 2014 e 2015 e con riferimento ad un autoveicolo Targa_3 trattasi della tassa di possesso degli anni 2013, 2014 e 2015 .
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte e che, in ogni caso, doveva ritenersi intervenuta la prescrizione triennale del tributo, anche prendendosi a riferimento le date di asserita notifica delle cartelle indicate nell'intimazione.
L'Ufficio nel costituirsi proponeva un'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del ricorso all'agenzia delle entrate riscossioni in violazione dell'articolo 19 comma e e 3 e 21 comma
1 del Decreto 546 . Il ricorrente, infatti, aveva impugnato l'avviso di intimazione ma non aveva citato l'ente che lo aveva emesso e parimenti anche a voler sostenere la mancata tempestiva notifica delle cartelle non doveva convenire in giudizio la Regione ma l'ADER . Per l'effetto il ricorso era inammissibile perché non era stato proposto nei confronti dell'ente legittimato a contraddire e la Regione, sul punto, era priva di legittimazione passiva.
La prima sentenza cosi motivava:
“ Venendo al merito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione triennale della tassa automobilistica pretesa. Premesso che tale eccezione è stata correttamente fatta valere impugnandosi l'intimazione notificata in data 11/1/2023, è evidente che a tale data il termine triennale si è ampiamente maturato in riferimento a tutte le cartelle presupposte, posto che la più recente è stata notificata, come detto, in data 18/2/2019. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
La Regione impugnava la sentenza chiedendo che venisse accolta l'eccezione preliminare dichiarando la legittimazione passiva nel presente giudizio della sola ADER ed il difetto di legittimazione passiva della
Regione del Veneto e per l'effetto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.10 del D. Lgs. n.546/92. In subordine chiedeva di rimettere le parti alla CGT di Primo Grado di Venezia per l'integrazione del contraddittorio con AdER e comunque accertarsi la fondatezza della pretesa tributaria della Regione del
Veneto in merito alle tasse dovute per gli anni 2014 e 2015 in quanto la prescrizione non poteva essere maturata atteso il periodo di sospensione legale pandemica della notificazione degli atti della riscossione.
Il contribuente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale posta dalla Regione non è fondata mentre, nel merito, è corretta la ricostruzione operata dall'Ente Pubblico con riferimento alla tassa di possesso relativa agli anni 2014 e 2015 proprio in forza della specifica sospensione dei termini come prevista con riferimento al periodo 8.3.2020- 31.8.2021 .
Dirimente, sul punto, è l'applicazione dell'art. 14 del Decreto 546 del 1992 tenuto conto sia dell'originario testo in vigore sino al 4.1.2024 e sia del testo riformato con vigenza a far data dal 5.1.2024.
Invero il Legislatore della Riforma portata dal Decreto Legislativo n. 220 del 2023 ha Introdotto nel corpo dell'articolo 14, il comma 6 bis, che così recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti “ così prevedendo un litisconsorzio necessario che impone la presentazione del ricorso contro entrambi i soggetti: ente impositore e agente della riscossione, con conseguente inammissibilità del medesimo lì dove venga citata una sola delle due parti.
Il precedente regime, che trova tuttora applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in Cassazione entro il 4 gennaio 2024 prevedeva invece per le liti che non riguardassero solo la validità degli atti esecutivi un più semplice caso di litisconsorzio facoltativo.
Sul punto : Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 - 01)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Nel corpo della motivazione si legge inoltre: “ sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore. Corollario dei richiamati principi e che nel processo tributario il giudicato formatosi fra il contribuente è l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore indipendentemente dalla denuntiatio l'itis all'agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex articolo
39 del decreto legislativo 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione fra titolarità ed esercizio del credito tributario “ ( Cassazione 26 maggio 2021 numero
14566 ).
Tanto chiarito si rileva che il presente giudizio è stata instaurato il 15.2.2023 e quindi è soggetto alla “vecchia “ disciplina.
A margine di tale questione si osservi che con le controdeduzioni del primo grado la Regione si è limitata alla richiesta di inammissibilità ponendo la domanda di integrazione del contraddittorio solo con i motivi d'appello.
Inoltre, sempre con le controdeduzioni, la Regione ha accettato il contradditorio con il ricorrente producendo copia della cartelle notificate all'interessato pienamente utilizzabili in questa sede .
Nel merito e basandosi sulla documentazione in atti il Collegio ha sottoposto a verifica i singoli crediti.
1 Cartella n. 11320130022860291000 avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2008 per complessivi euro 498,04, di cui euro 361,34 per imposta;
l'avviso di accertamento è stato consegnato a mani in data 22.01.2011 e quindi entro il triennio scadente il
31.12.2011
la cartella è stata notificata in data 13.01.2014 entro il triennio scadente il 22.1.2014.
Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
2- Cartella n. 11320140012928985000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009 mm per complessivi euro 534,18, di cui euro 380,00 per imposta;
l'avviso di accertamento n. 000408222012/TA - anno 2009, è stato notificato in data 22.03.2012 e quindi entro il triennio scadente il 31.12.2012
la cartella di pagamento n. 3 11320140012928985000 è stata notificata in data 10.02.2015 e quindi entro il
22.3.2015.
non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
3 Cartella n. 113201500134410649000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008 per complessivi euro 522,91, di cui euro 368,09 per imposta;
la cartella è stata notificata il 26.10.2015 .
Non risultano ulteriori atti a parte l'intimazione .
Il debito si è quindi prescritto .
4 Cartella n. 11320160007308216000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2011 per complessivi euro 500,02, di cui euro 352,46 per imposta;
l'Avviso di accertamento è stato notificato l'8.1.2014 e quindi entro il triennio scadente il 31.12.2014;
la Cartella è stata notificata l'1.6.2016 e quindi entro il triennio scadente 8.1.2017. Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
5- Cartella n. 11320160019387090000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2012 per complessivi euro 442,54, di cui euro 312,88 per imposta;
l'avviso di accertamento è stato notificato il 31.8.2015 entro il triennio scadente 31.12.2015.
La cartella è stata notificata il 28.2.2017 entro il triennio scadente 31.8.2018.
Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
6 Cartella n. 11320170009063770000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2013 per complessivi euro 613,30, di cui euro 408,15 per imposta;
l'Avviso di accertamento è stato comunicato il 22.7.2016 entro il triennio scadente il 31.12.2016.
La cartella è stata notificata il 19-10-2017 entro il triennio scadente il 22.7.2019.
Non risulta nessun atto interruttivo fino al gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
7 Cartella n. 11320180007745274000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2014 per complessivi euro 597,13, di cui euro 427,34 per imposta;
L'avviso di accertamento è del 22.7.2016 e quindi entro il triennio scadente 31.12.2017 .
La cartella è stata notificata 31.7.2018 entro il triennio scadente 22.7.2019;
tempo di prescrizione dal 23.7.2019 al 7.3.2020 giorni 228
sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021
scadenza triennio 867 giorni :16.1.2024
notifica intimazione 11.1.2023 .
L'importo è quindi dovuto.
8 Cartella. 11320180021917868000 tassa automobilistica per l'anno 2015 per complessivi euro 546,21, di cui euro 392,31 per imposta,
avviso di accertamento 27.7.2017 e quindi entro il triennio scadente 31.12.2018.
La cartella è stata notificata il 18.2.2019 entro il 27.7.2020. Tempo di prescrizione dal 18.2.2019 al 7.3.2020 giorni 383;
sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ;
scadenza 1.8.2023
notifica intimazione 11.1.2023
la somma è dovuta
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate per l'alternanza delle decisioni e la parziale reciproca soccombenza .
P.Q.M.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Regione Veneto dichiara dovute le somme di cui : alla Cartella n. 11320180007745274000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2014 per complessivi euro 597,13, di cui euro 427,34 per imposta;
Cartella. 11320180021917868000 tassa automobilistica per l'anno 2015 per complessivi euro 546,21, di cui euro 392,31 per imposta. Conferma la non debenza per gli altri importi. Spese integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 679/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320229004342814000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
La rappresentante della Regione Veneto si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO ha citato in giudizio d'appello Resistente_1 per ottenere la riforma della sentenza emessa della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia, Sez. 1, n. 589/2023, con la quale è stata annullata l'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio
2023 ed afferente ( fra l'altro ) a numero otto cartelle relative a tassa di circolazione non pagate.
In particolare :
con riferimento al veicolo Targa_1 trattasi della tassa di possesso degli anni : 2008, 2009, 2010,2011 e 2012;
con riferimento al motoveicolo BH23494 trattasi della tassa di possesso degli anni 2009,2010,2011 2013
e 2014;
con riferimento al veicolo Targa_2 trattasi della tassa di possesso degli anni 2013, 2014 e 2015 e con riferimento ad un autoveicolo Targa_3 trattasi della tassa di possesso degli anni 2013, 2014 e 2015 .
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte e che, in ogni caso, doveva ritenersi intervenuta la prescrizione triennale del tributo, anche prendendosi a riferimento le date di asserita notifica delle cartelle indicate nell'intimazione.
L'Ufficio nel costituirsi proponeva un'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del ricorso all'agenzia delle entrate riscossioni in violazione dell'articolo 19 comma e e 3 e 21 comma
1 del Decreto 546 . Il ricorrente, infatti, aveva impugnato l'avviso di intimazione ma non aveva citato l'ente che lo aveva emesso e parimenti anche a voler sostenere la mancata tempestiva notifica delle cartelle non doveva convenire in giudizio la Regione ma l'ADER . Per l'effetto il ricorso era inammissibile perché non era stato proposto nei confronti dell'ente legittimato a contraddire e la Regione, sul punto, era priva di legittimazione passiva.
La prima sentenza cosi motivava:
“ Venendo al merito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione triennale della tassa automobilistica pretesa. Premesso che tale eccezione è stata correttamente fatta valere impugnandosi l'intimazione notificata in data 11/1/2023, è evidente che a tale data il termine triennale si è ampiamente maturato in riferimento a tutte le cartelle presupposte, posto che la più recente è stata notificata, come detto, in data 18/2/2019. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”.
La Regione impugnava la sentenza chiedendo che venisse accolta l'eccezione preliminare dichiarando la legittimazione passiva nel presente giudizio della sola ADER ed il difetto di legittimazione passiva della
Regione del Veneto e per l'effetto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.10 del D. Lgs. n.546/92. In subordine chiedeva di rimettere le parti alla CGT di Primo Grado di Venezia per l'integrazione del contraddittorio con AdER e comunque accertarsi la fondatezza della pretesa tributaria della Regione del
Veneto in merito alle tasse dovute per gli anni 2014 e 2015 in quanto la prescrizione non poteva essere maturata atteso il periodo di sospensione legale pandemica della notificazione degli atti della riscossione.
Il contribuente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale posta dalla Regione non è fondata mentre, nel merito, è corretta la ricostruzione operata dall'Ente Pubblico con riferimento alla tassa di possesso relativa agli anni 2014 e 2015 proprio in forza della specifica sospensione dei termini come prevista con riferimento al periodo 8.3.2020- 31.8.2021 .
Dirimente, sul punto, è l'applicazione dell'art. 14 del Decreto 546 del 1992 tenuto conto sia dell'originario testo in vigore sino al 4.1.2024 e sia del testo riformato con vigenza a far data dal 5.1.2024.
Invero il Legislatore della Riforma portata dal Decreto Legislativo n. 220 del 2023 ha Introdotto nel corpo dell'articolo 14, il comma 6 bis, che così recita: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti “ così prevedendo un litisconsorzio necessario che impone la presentazione del ricorso contro entrambi i soggetti: ente impositore e agente della riscossione, con conseguente inammissibilità del medesimo lì dove venga citata una sola delle due parti.
Il precedente regime, che trova tuttora applicazione con riferimento ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in Cassazione entro il 4 gennaio 2024 prevedeva invece per le liti che non riguardassero solo la validità degli atti esecutivi un più semplice caso di litisconsorzio facoltativo.
Sul punto : Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 - 01)
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Nel corpo della motivazione si legge inoltre: “ sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore. Corollario dei richiamati principi e che nel processo tributario il giudicato formatosi fra il contribuente è l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore indipendentemente dalla denuntiatio l'itis all'agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex articolo
39 del decreto legislativo 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione fra titolarità ed esercizio del credito tributario “ ( Cassazione 26 maggio 2021 numero
14566 ).
Tanto chiarito si rileva che il presente giudizio è stata instaurato il 15.2.2023 e quindi è soggetto alla “vecchia “ disciplina.
A margine di tale questione si osservi che con le controdeduzioni del primo grado la Regione si è limitata alla richiesta di inammissibilità ponendo la domanda di integrazione del contraddittorio solo con i motivi d'appello.
Inoltre, sempre con le controdeduzioni, la Regione ha accettato il contradditorio con il ricorrente producendo copia della cartelle notificate all'interessato pienamente utilizzabili in questa sede .
Nel merito e basandosi sulla documentazione in atti il Collegio ha sottoposto a verifica i singoli crediti.
1 Cartella n. 11320130022860291000 avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2008 per complessivi euro 498,04, di cui euro 361,34 per imposta;
l'avviso di accertamento è stato consegnato a mani in data 22.01.2011 e quindi entro il triennio scadente il
31.12.2011
la cartella è stata notificata in data 13.01.2014 entro il triennio scadente il 22.1.2014.
Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
2- Cartella n. 11320140012928985000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2009 mm per complessivi euro 534,18, di cui euro 380,00 per imposta;
l'avviso di accertamento n. 000408222012/TA - anno 2009, è stato notificato in data 22.03.2012 e quindi entro il triennio scadente il 31.12.2012
la cartella di pagamento n. 3 11320140012928985000 è stata notificata in data 10.02.2015 e quindi entro il
22.3.2015.
non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
3 Cartella n. 113201500134410649000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008 per complessivi euro 522,91, di cui euro 368,09 per imposta;
la cartella è stata notificata il 26.10.2015 .
Non risultano ulteriori atti a parte l'intimazione .
Il debito si è quindi prescritto .
4 Cartella n. 11320160007308216000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2011 per complessivi euro 500,02, di cui euro 352,46 per imposta;
l'Avviso di accertamento è stato notificato l'8.1.2014 e quindi entro il triennio scadente il 31.12.2014;
la Cartella è stata notificata l'1.6.2016 e quindi entro il triennio scadente 8.1.2017. Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
5- Cartella n. 11320160019387090000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2012 per complessivi euro 442,54, di cui euro 312,88 per imposta;
l'avviso di accertamento è stato notificato il 31.8.2015 entro il triennio scadente 31.12.2015.
La cartella è stata notificata il 28.2.2017 entro il triennio scadente 31.8.2018.
Non risultano altri atti interruttivi sino all'intimazione di pagamento n. 11320229004342814000, notificata in data 11 gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
6 Cartella n. 11320170009063770000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2013 per complessivi euro 613,30, di cui euro 408,15 per imposta;
l'Avviso di accertamento è stato comunicato il 22.7.2016 entro il triennio scadente il 31.12.2016.
La cartella è stata notificata il 19-10-2017 entro il triennio scadente il 22.7.2019.
Non risulta nessun atto interruttivo fino al gennaio 2023 .
Il debito si è quindi prescritto .
7 Cartella n. 11320180007745274000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2014 per complessivi euro 597,13, di cui euro 427,34 per imposta;
L'avviso di accertamento è del 22.7.2016 e quindi entro il triennio scadente 31.12.2017 .
La cartella è stata notificata 31.7.2018 entro il triennio scadente 22.7.2019;
tempo di prescrizione dal 23.7.2019 al 7.3.2020 giorni 228
sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021
scadenza triennio 867 giorni :16.1.2024
notifica intimazione 11.1.2023 .
L'importo è quindi dovuto.
8 Cartella. 11320180021917868000 tassa automobilistica per l'anno 2015 per complessivi euro 546,21, di cui euro 392,31 per imposta,
avviso di accertamento 27.7.2017 e quindi entro il triennio scadente 31.12.2018.
La cartella è stata notificata il 18.2.2019 entro il 27.7.2020. Tempo di prescrizione dal 18.2.2019 al 7.3.2020 giorni 383;
sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ;
scadenza 1.8.2023
notifica intimazione 11.1.2023
la somma è dovuta
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate per l'alternanza delle decisioni e la parziale reciproca soccombenza .
P.Q.M.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Regione Veneto dichiara dovute le somme di cui : alla Cartella n. 11320180007745274000 avente oggetto tassa automobilistica per l'anno 2014 per complessivi euro 597,13, di cui euro 427,34 per imposta;
Cartella. 11320180021917868000 tassa automobilistica per l'anno 2015 per complessivi euro 546,21, di cui euro 392,31 per imposta. Conferma la non debenza per gli altri importi. Spese integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio .