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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3128/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3128/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TURCHETTO ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“CHIEDONO che venga DICHIARATO lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Miasino il 10.10.2008 tra i ricorrenti, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Miasino alla Parte II Atti di matrimonio- Serie C dell'anno 2010 ordinando al competente ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, alle seguenti CONDIZIONI
Pag. 1 a) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica del minore presso la madre Sig.ra presso la casa coniugale sita in Pernate Via Gallo Controparte_1
n. 13. b) la frequentazione della prole con il padre avverrà secondo le seguenti modalità:
- weekend alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno dal venerdì alle ore 19,30 al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola o in periodo non scolastico fino alle 9.00;
- nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il lunedì ed Per_1 il mercoledì dalle 19,30 con pernotto e riaccompagnamento del minore il mattino successivo a scuola o in periodo non scolastico fino alle 9.00; nelle settimane con week end di competenza del padre, questi potrà stare con il Per_1 mercoledì con pernotto e riaccompagnamento del minore il mattino successivo direttamente a scuola, o in periodo non scolastico fino alle 9.00, sono fatti salvi i diversi accordi raggiunti eventualmente tra le parti;
- festività religiose/laiche/ponti in via alternata tra i genitori. Lo stesso criterio andrà applicato per il giorno del compleanno di qualora le parti non ritengano di trascorrerlo insieme. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé Per_1 il figlio in occasione della Festa del Papà, così come la mamma potrà fare in occasione della Festa della Mamma;
qualora dette festività dovessero coincidere con i giorni di visita dell'altro genitore, le parti si accorderanno per i rispettivi recuperi;
- le vacanze di Natale e di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé il figlio il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione dovesse cadere in un giorno di competenza di quest'ultimo);
- ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15.03 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé dovrà assicurare Per_1 il contatto telefonico quotidiano del figlio con l'altro genitore;
vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
c) il sig. provvederà al versamento di un contributo di mantenimento mensile per il figlio alla Sig.ra Pt_1
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo, pari ad Euro 500,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 05 di CP_1 ciascun mese, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie afferenti da individuarsi Per_1 secondo le voci indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016”. Le spese straordinarie andranno, comunque, concordate preventivamente tra i genitori e successivamente documentate;
la Sig.ra si farà carico integralmente delle spese afferenti il cane CP_1 acquistato in costanza di matrimonio che rimarrà con lei;
d) l'assegno unico in favore di verrà percepito integralmente, su accordo delle parti, dalla sig.ra Per_1 CP_1
e) al fine di regolare i rapporti economici tra le parti, si dà atto che il Sig. nell'ambito e nell'ottica del Pt_1 presente procedimento di divorzio, si impegna a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile adibito a civile abitazione con garage (ex casa coniugale) sito in Pernate- Novara Via Gallo n. 13, identificato al foglio 43 mapp. 810 subb. 37 e 17, alla Sig.ra , a fronte di cui la Sig.ra si accollerà Controparte_1 CP_1 contestualmente il mutuo ipotecario residuo con svincolo e liberazione del Sig. da ogni debito relativo a tale Pt_1 immobile;
il trasferimento avverrà ex art. 19 Legge n. 74/1987; tale atto dovrà venir sottoscritto almeno entro 60
Pag. 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza e le spese notarili e fiscali di trasferimento saranno a carico fino a € 1.700,00 al Sig. e le restanti a carico della Sig.ra Pt_1 CP_1
f) Considerato il maggior apporto economico corrisposto dalla Sig.ra in occasione dell'acquisto CP_1 della casa coniugale, il Sig. verserà a saldo e stralcio di ogni pretesa alla Sig,ra la somma di € Pt_1 CP_1
250,00 mensili per 48 mesi, il giorno 5 di ogni mese, a far data dall'accollo del mutuo e sino al saldo. Qualora l'immobile venisse venduto prima dello scadere dei 48 mesi, il Sig. non dovrà più corrispondere la sopra Pt_1 citata somma di € 250,00 e ciò dalla data della stipula dell'eventuale atto di vendita ritenendosi in tal caso, la Sig.ra
, con la somma versata dal sino alla predetta stipula, soddisfatta di ogni pretesa anche CP_1 Pt_1 prima della scadenza dei 48 mesi. g) i coniugi a fronte di quanto sopra dichiarano di aver regolato ogni rapporto anche economico tra loro e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno/a dall'altra/o; h) i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al reciproco rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio dei coniugi;
i) per quanto riguarda l'espatrio del figlio i genitori si danno, sin d'ora reciproco assenso;
j) dare atto che ogni questione è definita e che non vi sono altre reciproche rivendicazioni e pretese;
k) nulla disporre a favore della Sig.ra circa l'assegno divorzile, non essendo lo stesso dovuto;
CP_1
l) Gli effetti giuridici dal punto di vista economico del presente accordo di divorzio decorreranno dalla data di deposito del ricorso in tribunale.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Miasino (NO) in data 10.10.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22 parte II, serie C, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 25.3.2010 minorenne. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in Miasino (NO) in data 10.10.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22 parte II, serie C, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3128/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TURCHETTO ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CRIACO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“CHIEDONO che venga DICHIARATO lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Miasino il 10.10.2008 tra i ricorrenti, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Miasino alla Parte II Atti di matrimonio- Serie C dell'anno 2010 ordinando al competente ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, alle seguenti CONDIZIONI
Pag. 1 a) Disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica del minore presso la madre Sig.ra presso la casa coniugale sita in Pernate Via Gallo Controparte_1
n. 13. b) la frequentazione della prole con il padre avverrà secondo le seguenti modalità:
- weekend alternati. I fine settimana di competenza paterna si estenderanno dal venerdì alle ore 19,30 al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola o in periodo non scolastico fino alle 9.00;
- nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il lunedì ed Per_1 il mercoledì dalle 19,30 con pernotto e riaccompagnamento del minore il mattino successivo a scuola o in periodo non scolastico fino alle 9.00; nelle settimane con week end di competenza del padre, questi potrà stare con il Per_1 mercoledì con pernotto e riaccompagnamento del minore il mattino successivo direttamente a scuola, o in periodo non scolastico fino alle 9.00, sono fatti salvi i diversi accordi raggiunti eventualmente tra le parti;
- festività religiose/laiche/ponti in via alternata tra i genitori. Lo stesso criterio andrà applicato per il giorno del compleanno di qualora le parti non ritengano di trascorrerlo insieme. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé Per_1 il figlio in occasione della Festa del Papà, così come la mamma potrà fare in occasione della Festa della Mamma;
qualora dette festività dovessero coincidere con i giorni di visita dell'altro genitore, le parti si accorderanno per i rispettivi recuperi;
- le vacanze di Natale e di Pasqua saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- possibilità di ciascun genitore di vedere e tenere con sé il figlio il giorno del proprio compleanno (con diritto di recupero da parte dell'altro genitore del giorno di visita qualora il compleanno in questione dovesse cadere in un giorno di competenza di quest'ultimo);
- ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo in parola andrà previamente comunicato all'altro entro il 15.03 di ciascun anno (in caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza estiva prevarrà il genitore che avrà provveduto a comunicare prima all'altro il periodo di ferie prescelto;
in caso di sovrapposizione delle comunicazioni e/o qualora una delle parti sia vincolata da motivi di lavoro, così che il periodo di vacanza prescelto vada a sovrapporsi con quello dell'altro genitore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Durante il periodo di vacanza il genitore che ha con sé dovrà assicurare Per_1 il contatto telefonico quotidiano del figlio con l'altro genitore;
vengono, comunque, fatti salvi i diversi accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
c) il sig. provvederà al versamento di un contributo di mantenimento mensile per il figlio alla Sig.ra Pt_1
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del medesimo, pari ad Euro 500,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 05 di CP_1 ciascun mese, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie afferenti da individuarsi Per_1 secondo le voci indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016”. Le spese straordinarie andranno, comunque, concordate preventivamente tra i genitori e successivamente documentate;
la Sig.ra si farà carico integralmente delle spese afferenti il cane CP_1 acquistato in costanza di matrimonio che rimarrà con lei;
d) l'assegno unico in favore di verrà percepito integralmente, su accordo delle parti, dalla sig.ra Per_1 CP_1
e) al fine di regolare i rapporti economici tra le parti, si dà atto che il Sig. nell'ambito e nell'ottica del Pt_1 presente procedimento di divorzio, si impegna a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile adibito a civile abitazione con garage (ex casa coniugale) sito in Pernate- Novara Via Gallo n. 13, identificato al foglio 43 mapp. 810 subb. 37 e 17, alla Sig.ra , a fronte di cui la Sig.ra si accollerà Controparte_1 CP_1 contestualmente il mutuo ipotecario residuo con svincolo e liberazione del Sig. da ogni debito relativo a tale Pt_1 immobile;
il trasferimento avverrà ex art. 19 Legge n. 74/1987; tale atto dovrà venir sottoscritto almeno entro 60
Pag. 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza e le spese notarili e fiscali di trasferimento saranno a carico fino a € 1.700,00 al Sig. e le restanti a carico della Sig.ra Pt_1 CP_1
f) Considerato il maggior apporto economico corrisposto dalla Sig.ra in occasione dell'acquisto CP_1 della casa coniugale, il Sig. verserà a saldo e stralcio di ogni pretesa alla Sig,ra la somma di € Pt_1 CP_1
250,00 mensili per 48 mesi, il giorno 5 di ogni mese, a far data dall'accollo del mutuo e sino al saldo. Qualora l'immobile venisse venduto prima dello scadere dei 48 mesi, il Sig. non dovrà più corrispondere la sopra Pt_1 citata somma di € 250,00 e ciò dalla data della stipula dell'eventuale atto di vendita ritenendosi in tal caso, la Sig.ra
, con la somma versata dal sino alla predetta stipula, soddisfatta di ogni pretesa anche CP_1 Pt_1 prima della scadenza dei 48 mesi. g) i coniugi a fronte di quanto sopra dichiarano di aver regolato ogni rapporto anche economico tra loro e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno/a dall'altra/o; h) i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al reciproco rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio dei coniugi;
i) per quanto riguarda l'espatrio del figlio i genitori si danno, sin d'ora reciproco assenso;
j) dare atto che ogni questione è definita e che non vi sono altre reciproche rivendicazioni e pretese;
k) nulla disporre a favore della Sig.ra circa l'assegno divorzile, non essendo lo stesso dovuto;
CP_1
l) Gli effetti giuridici dal punto di vista economico del presente accordo di divorzio decorreranno dalla data di deposito del ricorso in tribunale.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Miasino (NO) in data 10.10.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22 parte II, serie C, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 25.3.2010 minorenne. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 31.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in Miasino (NO) in data 10.10.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 22 parte II, serie C, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 6/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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