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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9222/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
(p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOMMA SOPHIE STORNELLO (p.e.c.
Email_2
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, l'avv. Parte_1 ha inteso presentare opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contro l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificatogli dall'
[...]
avente ad oggetto i crediti vantati dallo stesso Controparte_1 ei confronti del sino alla concorrenza di € 411.032,86. Pt_1 CP_2
L'opposizione è stata proposta direttamente davanti al giudice della cognizione, saltando così la prima fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione. Si tratta di una violazione palese delle regole processuali, in virtù delle quali le opposizioni esecutive sono costruite come giudizi bifasici: una prima fase sommaria (inderogabile) davanti al giudice dell'esecuzione, introdotta con ricorso rivolto a lui;
una seconda fase (eventuale) davanti al giudice della cognizione, introdotta con le forme ordinarie.
Secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, la prima fase è necessaria ed inderogabile, perciò la sua omissione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. La stessa conclusione vale quindi nel nostro caso.
Si prende atto che in un secondo momento, dopo che questo giudice aveva sollevato il problema, l'esecutato ha effettivamente riproposto l'opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione. Il procedimento è stato iscritto a ruolo al n. RGE 3410/2025 ed il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, fissando l'udienza di comparizione il 15/9/2025.
Da un lato, ciò smentisce platealmente la tesi secondo cui nell'opposizione esattoriale l'esecutato non avrebbe la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione. Dall'altro lato, la successiva proposizione dell'opposizione nelle forme corrette non incide sulla sorte del presente giudizio, che è “nato” inammissibile e lo è tutt'ora: difatti, tra le due opposizioni non vi è rapporto di pregiudizialità necessaria e non
è nemmeno possibile disporre la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c., visto che uno si trova davanti al giudice dell'esecuzione e uno davanti al giudice della cognizione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra questione di rito o di merito, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri minimi di legge per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale relative allo scaglione di valore pagina 2 di 3 fino a € 520.000,00 (corrispondente al valore effettivo della domanda), per un totale di €
6023,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente a rifondere le spese di lite, Parte_1 liquidate in € 6023,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. MOMMA SOPHIE STORNELLO
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9222/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
(p.e.c. Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOMMA SOPHIE STORNELLO (p.e.c.
Email_2
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, l'avv. Parte_1 ha inteso presentare opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., contro l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificatogli dall'
[...]
avente ad oggetto i crediti vantati dallo stesso Controparte_1 ei confronti del sino alla concorrenza di € 411.032,86. Pt_1 CP_2
L'opposizione è stata proposta direttamente davanti al giudice della cognizione, saltando così la prima fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione. Si tratta di una violazione palese delle regole processuali, in virtù delle quali le opposizioni esecutive sono costruite come giudizi bifasici: una prima fase sommaria (inderogabile) davanti al giudice dell'esecuzione, introdotta con ricorso rivolto a lui;
una seconda fase (eventuale) davanti al giudice della cognizione, introdotta con le forme ordinarie.
Secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, la prima fase è necessaria ed inderogabile, perciò la sua omissione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. La stessa conclusione vale quindi nel nostro caso.
Si prende atto che in un secondo momento, dopo che questo giudice aveva sollevato il problema, l'esecutato ha effettivamente riproposto l'opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione. Il procedimento è stato iscritto a ruolo al n. RGE 3410/2025 ed il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, fissando l'udienza di comparizione il 15/9/2025.
Da un lato, ciò smentisce platealmente la tesi secondo cui nell'opposizione esattoriale l'esecutato non avrebbe la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione. Dall'altro lato, la successiva proposizione dell'opposizione nelle forme corrette non incide sulla sorte del presente giudizio, che è “nato” inammissibile e lo è tutt'ora: difatti, tra le due opposizioni non vi è rapporto di pregiudizialità necessaria e non
è nemmeno possibile disporre la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c., visto che uno si trova davanti al giudice dell'esecuzione e uno davanti al giudice della cognizione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra questione di rito o di merito, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri minimi di legge per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale relative allo scaglione di valore pagina 2 di 3 fino a € 520.000,00 (corrispondente al valore effettivo della domanda), per un totale di €
6023,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente a rifondere le spese di lite, Parte_1 liquidate in € 6023,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. MOMMA SOPHIE STORNELLO
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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