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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1547 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Pt_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. RAFFA NADIA giusta procura in atti e domiciliati in Ariano Irpino presso il suo studio
-opponente-
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore(c.f. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avvocato FARINA PAOLO giusta procura a margine della comparsa e domiciliata in Sant'Agata de Goti presso il suo studio
-opposto-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di affitto di azienda.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento n. 266/2023, R.G. n.
285/2023, e notificato il 10.03.2023, chiedendo che sia accertata e dichiarata la nullità dello stesso per inesistenza della prova scritta del credito con contestuale revoca ed in subordine che sia disposta la compensazione fino alla concorrenza dei crediti avanzati dall'opponente,
-1 di 5- opponendosi alla concessione della provvisoria esecutorietà, il tutto con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno dell'opposizione:
- che il aveva posto a Controparte_1 fondamento della proposta domanda monitoria il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 12.10.2016;
- che il Fallimento opposto aveva sempre sostenuto che il contratto di affitto di ramo di azienda era scaduto alla data del 02.02.2022;
- che pertanto il credito vantato dall'opposta doveva trovare fondamento non nel contratto di affitto di ramo di azienda originariamente stipulato, bensì nella successiva illegittima occupazione del ramo di azienda da parte della opponente, per il periodo dal 03.02.2022 sino alla data di rilascio avvenuto in data 09.02.2023;
- che pertanto il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere emesso, per mancanza di prova scritta del credito;
- che lo stesso aveva emesso fatture nei confronti della CP_1 [...]
, a partire dal mese di febbraio 2022, a titolo di indennità di Pt_1 occupazione e non a titolo di canone di locazione;
- che la aveva proceduto al pagamento delle mensilità di Parte_1 febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, nella misura mensile di €
13.420,00, di cui € 2.420,00 a titolo di IVA;
- che però trattandosi di indennità di occupazione l'IVA non andava applicata, per cui le somme versate dalla a tale titolo, Parte_1 per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, non andavano corrisposte per un totale di € 9.680,00;
- che oltre alla somma di € 9.680,00 illegittimamente versata a titolo di IVA sull'indennità di occupazione per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, l'opponente aveva sostenuto diversi interventi di manutenzione agli impianti per un importo pari ad € 54.577,78, eccepiti in compensazione.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale preliminarmente ha chiesto la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma dello stesso e condanna anche al pagamento del canone relativo mensilità di febbraio 2023 di €11.000,00, oltre gli interessi legali di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., maturati dal giorno 06.02.2023 fino all'effettivo soddisfo.
-2 di 5- Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
- che il contratto di affitto di azienda stipulato in Benevento in data
12.10.2016, prevedeva espressamente all'art. 6 che al canone doveva addizionarsi l'Iva nella misura prevista dalla normativa vigente;
- che la non versava i canoni previsti nel contratto di affitto a Pt_1 decorrere dalla mensilità di giugno 2022;
- che pertanto la TE aveva depositato il ricorso monitorio per la complessiva somma di €88.000,00 oltre IVA ed interessi legali di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002;
- che il contratto non è un contratto di locazione immobiliare, ma un contratto di affitto di azienda, in virtù del quale la controparte ha continuato a detenere ed utilizzare il bene azienda fino al febbraio dell'anno 2023;
- che in ogni caso l'eventuale indennità di occupazione deve essere commisurata al canone mensile corrisposto e stabilito con il contratto di locazione questo al fine di assicurare al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno;
- che la somma di €9.680,00, eccepita da parte opponente in compensazione a fronte del pagamento non dovuto dell'IVA, come previsto dagli artt. 3, comma 2, n. 1) e 4, comma 4, del Dpr. n. 633/72, risultava soggetta a Iva
e pertanto dovuta;
- che la somma di €54.577,78, eccepita sempre in compensazione da parte opponente a fronte di interventi manutentivi, risultava chiaramente a carico suo carico come previsto dall'art. 7 del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenute inammissibili le prove orali articolate, la causa è stata rinviata da ultimo per la discussione all'udienza odierna, a seguito del fallimento delle trattative di bonario componimento pendenti tra le parti nel corso delle quali parte opponente ha corrisposto all'opposta la somma di
€19.000,00.
Infondato è il motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti per la sua emissione, essendo il contratto di affitto di azienda scaduto ed il decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni di locazione in relazione a contratto
-3 di 5- di affitto di azienda ormai cessato per scadenza del termine. Occorre infatti per la ragione più liquida rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario a cognizione piena avente ad oggetto la domanda di condanna formulata dal ricorrente con il ricorso per ingiunzione, nel quale l'opponente è convenuto in senso sostanziale e l'opposto è attore in senso sostanziale;
nel detto giudizio il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro la stessa proposte (sul punto cfr. Cass. 7020/2019) anche laddove il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, salvi i casi, estranei al motivo formulato dall'opponente, di difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o difetto degli altri presupposti processuali
(sul punto cfr. Cass. 7020/2019 e Cass. 8082/1987). Pertanto compito di questo Giudice è verificare la fondatezza della domanda monitoria alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente.
La domanda formulata, meglio precisata nella comparsa di risposta anche come domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo in cui la società opponente è rimasta nella disponibilità dell'immobile sine titulo, è fondata, tenuto conto che pacifica è la protrazione della detenzione, sine titulo dell'immobile, per i mesi nei quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo. Quanto alla quantificazione della detta indennità di occupazione, che altro non è che il danno da occupazione sine titulo dell'immobile, la stessa è stata correttamente quantificata in una somma pari all'importo globale dei canoni di locazione
(comprensivo di IVA) in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c..
Infondata è anche l'eccezione di compensazione relativa alle spese sopportate dall'opponente per la manutenzione dell'immobile oggetto di affitto di azienda, tenuto conto, sempre per la ragione più liquida, di quanto disposto dall'art. 7 del contratto di affitto di azienda che era stato concluso tra le parti, il quale prevedeva a carico dell'affittuario la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del complesso aziendale.
Tenuto conto del pagamento nel corso di causa della somma di €19.000,00 deve essere revocato il decreto ingiuntivo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €19.000,00
e l'opponente deve essere condannata al pagamento della residua somma di
€69.000,00 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
-4 di 5- Parzialmente fondata è anche la domanda avente ad oggetto il pagamento, del canone -rectius indennità di occupazione- per il mese di febbraio
2023. Considerato infatti che l'azienda è stata rilasciata, il 9 febbraio
2023, come da verbale in atti, in relazione al detto periodo l'indennità di occupazione deve essere liquidata in una somma pari ad un terzo del canone previsto nella vigenza del contratto, e dunque nella somma di €
3666,67 oltre interessi legali di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 9 febbraio 2023 al soddisfo.
L'opponente soccombente (in applicazione del principio di soccombenza virtuale per la somma di €19.000,00 e di soccombenza ex art. 91 co. 1
c.p.c. per le residue somme di cui al contenuto condannatorio della presente sentenza) sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo, dichiara cessata la materia del contendere per la somma di €19.000,00 e condanna l'opponente al pagamento all'opposta della somma di €69.000,00 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento all'opposto dell'ulteriore somma di €
€ 3666,67 oltre interessi legali di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 9 febbraio 2023 al soddisfo per l'occupazione nel mese di febbraio 2023;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 9500,00 oltre spese generali al
15% ed oneri di legge.
Benevento, 04/07/2025
Il Giudice
Serena Berruti
-5 di 5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1547 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Pt_1
) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. RAFFA NADIA giusta procura in atti e domiciliati in Ariano Irpino presso il suo studio
-opponente-
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore(c.f. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avvocato FARINA PAOLO giusta procura a margine della comparsa e domiciliata in Sant'Agata de Goti presso il suo studio
-opposto-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di affitto di azienda.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento n. 266/2023, R.G. n.
285/2023, e notificato il 10.03.2023, chiedendo che sia accertata e dichiarata la nullità dello stesso per inesistenza della prova scritta del credito con contestuale revoca ed in subordine che sia disposta la compensazione fino alla concorrenza dei crediti avanzati dall'opponente,
-1 di 5- opponendosi alla concessione della provvisoria esecutorietà, il tutto con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno dell'opposizione:
- che il aveva posto a Controparte_1 fondamento della proposta domanda monitoria il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 12.10.2016;
- che il Fallimento opposto aveva sempre sostenuto che il contratto di affitto di ramo di azienda era scaduto alla data del 02.02.2022;
- che pertanto il credito vantato dall'opposta doveva trovare fondamento non nel contratto di affitto di ramo di azienda originariamente stipulato, bensì nella successiva illegittima occupazione del ramo di azienda da parte della opponente, per il periodo dal 03.02.2022 sino alla data di rilascio avvenuto in data 09.02.2023;
- che pertanto il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere emesso, per mancanza di prova scritta del credito;
- che lo stesso aveva emesso fatture nei confronti della CP_1 [...]
, a partire dal mese di febbraio 2022, a titolo di indennità di Pt_1 occupazione e non a titolo di canone di locazione;
- che la aveva proceduto al pagamento delle mensilità di Parte_1 febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, nella misura mensile di €
13.420,00, di cui € 2.420,00 a titolo di IVA;
- che però trattandosi di indennità di occupazione l'IVA non andava applicata, per cui le somme versate dalla a tale titolo, Parte_1 per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, non andavano corrisposte per un totale di € 9.680,00;
- che oltre alla somma di € 9.680,00 illegittimamente versata a titolo di IVA sull'indennità di occupazione per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, l'opponente aveva sostenuto diversi interventi di manutenzione agli impianti per un importo pari ad € 54.577,78, eccepiti in compensazione.
Si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale preliminarmente ha chiesto la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma dello stesso e condanna anche al pagamento del canone relativo mensilità di febbraio 2023 di €11.000,00, oltre gli interessi legali di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., maturati dal giorno 06.02.2023 fino all'effettivo soddisfo.
-2 di 5- Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
- che il contratto di affitto di azienda stipulato in Benevento in data
12.10.2016, prevedeva espressamente all'art. 6 che al canone doveva addizionarsi l'Iva nella misura prevista dalla normativa vigente;
- che la non versava i canoni previsti nel contratto di affitto a Pt_1 decorrere dalla mensilità di giugno 2022;
- che pertanto la TE aveva depositato il ricorso monitorio per la complessiva somma di €88.000,00 oltre IVA ed interessi legali di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002;
- che il contratto non è un contratto di locazione immobiliare, ma un contratto di affitto di azienda, in virtù del quale la controparte ha continuato a detenere ed utilizzare il bene azienda fino al febbraio dell'anno 2023;
- che in ogni caso l'eventuale indennità di occupazione deve essere commisurata al canone mensile corrisposto e stabilito con il contratto di locazione questo al fine di assicurare al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno;
- che la somma di €9.680,00, eccepita da parte opponente in compensazione a fronte del pagamento non dovuto dell'IVA, come previsto dagli artt. 3, comma 2, n. 1) e 4, comma 4, del Dpr. n. 633/72, risultava soggetta a Iva
e pertanto dovuta;
- che la somma di €54.577,78, eccepita sempre in compensazione da parte opponente a fronte di interventi manutentivi, risultava chiaramente a carico suo carico come previsto dall'art. 7 del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ritenute inammissibili le prove orali articolate, la causa è stata rinviata da ultimo per la discussione all'udienza odierna, a seguito del fallimento delle trattative di bonario componimento pendenti tra le parti nel corso delle quali parte opponente ha corrisposto all'opposta la somma di
€19.000,00.
Infondato è il motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti per la sua emissione, essendo il contratto di affitto di azienda scaduto ed il decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni di locazione in relazione a contratto
-3 di 5- di affitto di azienda ormai cessato per scadenza del termine. Occorre infatti per la ragione più liquida rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario a cognizione piena avente ad oggetto la domanda di condanna formulata dal ricorrente con il ricorso per ingiunzione, nel quale l'opponente è convenuto in senso sostanziale e l'opposto è attore in senso sostanziale;
nel detto giudizio il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro la stessa proposte (sul punto cfr. Cass. 7020/2019) anche laddove il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, salvi i casi, estranei al motivo formulato dall'opponente, di difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o difetto degli altri presupposti processuali
(sul punto cfr. Cass. 7020/2019 e Cass. 8082/1987). Pertanto compito di questo Giudice è verificare la fondatezza della domanda monitoria alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente.
La domanda formulata, meglio precisata nella comparsa di risposta anche come domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo in cui la società opponente è rimasta nella disponibilità dell'immobile sine titulo, è fondata, tenuto conto che pacifica è la protrazione della detenzione, sine titulo dell'immobile, per i mesi nei quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo. Quanto alla quantificazione della detta indennità di occupazione, che altro non è che il danno da occupazione sine titulo dell'immobile, la stessa è stata correttamente quantificata in una somma pari all'importo globale dei canoni di locazione
(comprensivo di IVA) in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c..
Infondata è anche l'eccezione di compensazione relativa alle spese sopportate dall'opponente per la manutenzione dell'immobile oggetto di affitto di azienda, tenuto conto, sempre per la ragione più liquida, di quanto disposto dall'art. 7 del contratto di affitto di azienda che era stato concluso tra le parti, il quale prevedeva a carico dell'affittuario la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del complesso aziendale.
Tenuto conto del pagamento nel corso di causa della somma di €19.000,00 deve essere revocato il decreto ingiuntivo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €19.000,00
e l'opponente deve essere condannata al pagamento della residua somma di
€69.000,00 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
-4 di 5- Parzialmente fondata è anche la domanda avente ad oggetto il pagamento, del canone -rectius indennità di occupazione- per il mese di febbraio
2023. Considerato infatti che l'azienda è stata rilasciata, il 9 febbraio
2023, come da verbale in atti, in relazione al detto periodo l'indennità di occupazione deve essere liquidata in una somma pari ad un terzo del canone previsto nella vigenza del contratto, e dunque nella somma di €
3666,67 oltre interessi legali di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 9 febbraio 2023 al soddisfo.
L'opponente soccombente (in applicazione del principio di soccombenza virtuale per la somma di €19.000,00 e di soccombenza ex art. 91 co. 1
c.p.c. per le residue somme di cui al contenuto condannatorio della presente sentenza) sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo, dichiara cessata la materia del contendere per la somma di €19.000,00 e condanna l'opponente al pagamento all'opposta della somma di €69.000,00 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento all'opposto dell'ulteriore somma di €
€ 3666,67 oltre interessi legali di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 9 febbraio 2023 al soddisfo per l'occupazione nel mese di febbraio 2023;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 9500,00 oltre spese generali al
15% ed oneri di legge.
Benevento, 04/07/2025
Il Giudice
Serena Berruti
-5 di 5-