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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18069/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Francesco Cirino, domiciliata presso la Cancelleria di questo Parte_1 Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 19.5.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 20.5.2025), poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“-previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/25 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; il tutto, con la condanna del alla rifusione delle spese processuali CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore.”. All'odierna udienza, nella contumacia del convenuto, acquisita la CP_1 documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. , premesso che ha svolto incarico di docenza a tempo determinato, Parte_1 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII di Roma, dal 26.9.2024 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali, chiede dunque la condanna del Controparte_2
al riconoscimento della carta stessa, ovvero al pagamento del relativo valore
[...] a titolo risarcitorio.
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio 2024, ha stabilito quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. In base a tale pronuncia (anche) i docenti precari che svolgano supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico), hanno diritto a conseguire la carta elettronica (a meno che non emergano ragioni oggettive, per negare a tali docenti l'attribuzione della carta stessa, che comunque non possono coincidere con la brevità dell'incarico).
6. In effetti ha svolto l'incarico di supplenza in oggetto continuativamente, Parte_1 da data antecedente al 31 dicembre fino al mese di giugno per l'anno scolastico di riferimento (sulla base del contratto dalla medesima depositato) sicché, alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia, aveva diritto ad ottenere la c.d. carta docente. La ricorrente non risulta però attualmente interna al sistema scolastico e pertanto la domanda deve trovare accoglimento sotto il profilo risarcitorio avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances, di formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.” (come scritto nella citata sentenza della Suprema Corte), ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa in relazione al valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Pertanto, il va pertanto condannato a pagare a Controparte_2 [...] la somma di cui al ricorso a titolo risarcitorio. Pt_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino al € 1.100,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
condanna il a pagare a la somma di € 500,00; Controparte_1 Parte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali della ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 258,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18069/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Francesco Cirino, domiciliata presso la Cancelleria di questo Parte_1 Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 19.5.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 20.5.2025), poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“-previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/25 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti il suddetto anno scolastico;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; il tutto, con la condanna del alla rifusione delle spese processuali CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore.”. All'odierna udienza, nella contumacia del convenuto, acquisita la CP_1 documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. , premesso che ha svolto incarico di docenza a tempo determinato, Parte_1 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Giovanni XXIII di Roma, dal 26.9.2024 al 30.6.2025 per 18 ore settimanali, chiede dunque la condanna del Controparte_2
al riconoscimento della carta stessa, ovvero al pagamento del relativo valore
[...] a titolo risarcitorio.
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio 2024, ha stabilito quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. In base a tale pronuncia (anche) i docenti precari che svolgano supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico), hanno diritto a conseguire la carta elettronica (a meno che non emergano ragioni oggettive, per negare a tali docenti l'attribuzione della carta stessa, che comunque non possono coincidere con la brevità dell'incarico).
6. In effetti ha svolto l'incarico di supplenza in oggetto continuativamente, Parte_1 da data antecedente al 31 dicembre fino al mese di giugno per l'anno scolastico di riferimento (sulla base del contratto dalla medesima depositato) sicché, alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia, aveva diritto ad ottenere la c.d. carta docente. La ricorrente non risulta però attualmente interna al sistema scolastico e pertanto la domanda deve trovare accoglimento sotto il profilo risarcitorio avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances, di formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.” (come scritto nella citata sentenza della Suprema Corte), ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa in relazione al valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Pertanto, il va pertanto condannato a pagare a Controparte_2 [...] la somma di cui al ricorso a titolo risarcitorio. Pt_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino al € 1.100,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
condanna il a pagare a la somma di € 500,00; Controparte_1 Parte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali della ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 258,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia