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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4103/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4103/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI CARLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CHIATTELLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI C.F._1
02100 RIETIpresso il difensore avv. CHIATTELLI LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede che il Tribunale di Teramo condanni ad Parte_1 CP_1 adempiere alla propria obbligazione derivante dal contratto di assicurazione polizza numero 106049888 con garanzia atti vandalici a favore dell'attore per la somma di euro 10370 detratta la franchigia del 5%.
L'auto infatti regolarmente parcheggiata presso l'area di parcheggio del Centro commerciale Arca era stata danneggiata riportando graffi alle fiancate, al paraurti, al tetto , al cofano, al baule ed alla scocca degli specchietti laterali in Spoltore il 10 luglio 2017 alle ore 21.30 circa, danno constatato pressappoco due ore dopo. La convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società ed in subordine contesta l'ammontare dei danni. Condotta istruttoria con consulenza tecnica sui danni, e prove per testi dirette e contrarie,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'auto appare essere stata assicurata dalla in periodo in cui l'auto era di sua proprietà. Venendo al merito, la predetta auto ha Parte_1 subito danni in due occasioni distinte, sovrapponibili. Sostiene parte Assicurazione trattarsi dei medesimi danni per cui pende causa a;
oppone l'assicurata che i danni sono stati Pt_2 pagina 1 di 2 compiutamente riparati una prima volta. Il contratto prodotto non è stato direttamente contestato, quanto a numero di polizza e firmatario;
quanto alle certificazioni Pra si e' espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19599 del 2004) secondo la quale: "Posto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo
1927, n. 436, art. 6 (convertito in L. 19 febbraio 1928, n. 510) e' preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, le risultanze del predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validita' dell'atto traslativo, che puo' essere vinta con ogni mezzo di prova"; la prova è stata ricavata dal Giudice dalla data di acquisto risultante dalla certificazione del PRA, e quanto a questo l'assicurazione, in modo del tutto fuori tema perché non vanta diritti sul mezzo assicurato, afferma che il contratto non trascritto al Pra non le è opponibile. Provate per testi le riparazioni relative al primo atto vandalico, per cui vi è causa a promossa dal precedente proprietario, la Ctu, al Pt_2 netto di Iva e della franchigia, ha valutato il danno risarcibile e compatibile con la seconda denuncia in euro 6563,12, al netto di Iva e di scoperto. Malgrado le coincidenze fatte notare dall'Assicurazione, alla luce dell'istruttoria effettuata non vi è motivo per non riconoscere la validità del contratto e condannare l'assicurazione al risarcimento come appurato dal Ctu, il cui operato non è stato contestato dal punto di vista tecnico, se non in modo generico;
con la esclusione dei danni alla fanaleria anteriore, effettivamente con codice non compatibile rispetto all'auto, circostanza provata per testi, che non può essere superata in sede di consulenza dall'esame di foto in bianco e nero che attesterebbero il montaggio di quel gruppo fanaleria, tecnicamente incompatibile, come da prova per testi, non contrastata dal punto di vista tecnico;
la cui prova dell'effettivo montaggio sull'auto danneggiata non può quindi dirsi essere raggiunta;
quindi va espunta la somma di euro 1096, per fanale, danno attribuito dal Ctu alla fanaleria, e pertanto il danno va computato in complessivi euro 6399,20, esclusa franchigia ed al netto di Iva ( minimo 400 euro, essendo il 5% pari a 319,96 euro ) euro 3823,71. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvedono gli estremi per la responsabilità aggravata, attese le indubbie peculiarità che il caso ( che avrebbe due sinistri attivi pendenti dello stesso tipo ) presenta;
senza contare che la condanna coincide con la richiesta in via subordinata dell'Assicurazione.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna a pagare a Controparte_1 [...] euro 3823,71, oltre interessi, in misura legale, dalla data della denuncia del sinistro ( Parte_1 trattandosi di indennizzo ) fino al saldo effettivo. Respinge la domanda di condanna per responsabilità aggravata.
Condanna parte convenuta alle spese di lite che liquida in euro 1278 per compensi, oltre CP_1 esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4103/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI CARLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CHIATTELLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI C.F._1
02100 RIETIpresso il difensore avv. CHIATTELLI LUCA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede che il Tribunale di Teramo condanni ad Parte_1 CP_1 adempiere alla propria obbligazione derivante dal contratto di assicurazione polizza numero 106049888 con garanzia atti vandalici a favore dell'attore per la somma di euro 10370 detratta la franchigia del 5%.
L'auto infatti regolarmente parcheggiata presso l'area di parcheggio del Centro commerciale Arca era stata danneggiata riportando graffi alle fiancate, al paraurti, al tetto , al cofano, al baule ed alla scocca degli specchietti laterali in Spoltore il 10 luglio 2017 alle ore 21.30 circa, danno constatato pressappoco due ore dopo. La convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società ed in subordine contesta l'ammontare dei danni. Condotta istruttoria con consulenza tecnica sui danni, e prove per testi dirette e contrarie,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'auto appare essere stata assicurata dalla in periodo in cui l'auto era di sua proprietà. Venendo al merito, la predetta auto ha Parte_1 subito danni in due occasioni distinte, sovrapponibili. Sostiene parte Assicurazione trattarsi dei medesimi danni per cui pende causa a;
oppone l'assicurata che i danni sono stati Pt_2 pagina 1 di 2 compiutamente riparati una prima volta. Il contratto prodotto non è stato direttamente contestato, quanto a numero di polizza e firmatario;
quanto alle certificazioni Pra si e' espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19599 del 2004) secondo la quale: "Posto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo
1927, n. 436, art. 6 (convertito in L. 19 febbraio 1928, n. 510) e' preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, le risultanze del predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validita' dell'atto traslativo, che puo' essere vinta con ogni mezzo di prova"; la prova è stata ricavata dal Giudice dalla data di acquisto risultante dalla certificazione del PRA, e quanto a questo l'assicurazione, in modo del tutto fuori tema perché non vanta diritti sul mezzo assicurato, afferma che il contratto non trascritto al Pra non le è opponibile. Provate per testi le riparazioni relative al primo atto vandalico, per cui vi è causa a promossa dal precedente proprietario, la Ctu, al Pt_2 netto di Iva e della franchigia, ha valutato il danno risarcibile e compatibile con la seconda denuncia in euro 6563,12, al netto di Iva e di scoperto. Malgrado le coincidenze fatte notare dall'Assicurazione, alla luce dell'istruttoria effettuata non vi è motivo per non riconoscere la validità del contratto e condannare l'assicurazione al risarcimento come appurato dal Ctu, il cui operato non è stato contestato dal punto di vista tecnico, se non in modo generico;
con la esclusione dei danni alla fanaleria anteriore, effettivamente con codice non compatibile rispetto all'auto, circostanza provata per testi, che non può essere superata in sede di consulenza dall'esame di foto in bianco e nero che attesterebbero il montaggio di quel gruppo fanaleria, tecnicamente incompatibile, come da prova per testi, non contrastata dal punto di vista tecnico;
la cui prova dell'effettivo montaggio sull'auto danneggiata non può quindi dirsi essere raggiunta;
quindi va espunta la somma di euro 1096, per fanale, danno attribuito dal Ctu alla fanaleria, e pertanto il danno va computato in complessivi euro 6399,20, esclusa franchigia ed al netto di Iva ( minimo 400 euro, essendo il 5% pari a 319,96 euro ) euro 3823,71. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvedono gli estremi per la responsabilità aggravata, attese le indubbie peculiarità che il caso ( che avrebbe due sinistri attivi pendenti dello stesso tipo ) presenta;
senza contare che la condanna coincide con la richiesta in via subordinata dell'Assicurazione.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna a pagare a Controparte_1 [...] euro 3823,71, oltre interessi, in misura legale, dalla data della denuncia del sinistro ( Parte_1 trattandosi di indennizzo ) fino al saldo effettivo. Respinge la domanda di condanna per responsabilità aggravata.
Condanna parte convenuta alle spese di lite che liquida in euro 1278 per compensi, oltre CP_1 esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti.
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