Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 919/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
GUARCELLO MARIA TERESA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. CIANCIOLO Controparte_1
ROBERTO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/4/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7/4/2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 27.03.2024 n. 2114;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“Art. 1) La casa familiare sita in Palermo, via Torre delle Palme 10/C è costituita da un immobile di proprietà del sig. e rimarrà nel Controparte_1 pieno godimento dello stesso. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno.
Art. 2) Entrambi i ricorrenti, economicamente autosufficienti, confermano quanto determinato in sede di separazione consensuale per cui, anche in questa sede rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Art. 3) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti per uso turistico essendo bastevole quale nulla osta la presente dichiarazione, obbligandosi sin d'ora, ove si rendesse necessario, a reiterare tale consenso dinanzi alle autorità competenti”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ganci (PA) in data 06/08/2016 da nata a Parte_1
NICOSIA (EN) il 13/07/1980 e da , nato a [...] Controparte_1 il 22/03/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
12, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/4/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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