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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4831 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, discussa e decisa nell'udienza del 12/06/2025 e vertente
TRA
e in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. CANNOLETTA PANTALEO e dall'avv. LUCIA LONGO
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore in carica Controparte_2
In proprio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 Co relative a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12/06/2025
1
e hanno proposto opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 280/23 Prot. n. 11561/24MAR2023, notificata al il 03/04/2023, con cui si ingiungeva a e alla Pt_1 Parte_1 [...] il pagamento di complessivi € 41.849,27 a titolo di sanzione Controparte_1 amministrativa per le violazioni accertate con il verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00000/2020-240-01 del 29/01/2020.
Gli opponenti hanno dedotto che il 18/09/2019 il Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di effettuava, unitamente a personale della ASL e CP_2 dello SA, accesso ispettivo presso i locali della società in Leverano, a seguito del quale veniva disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale, poi revocata,
e il datore di lavoro veniva diffidato a far cessare la condizione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In data 11/02/2020 l' di notificava il Verbale Unico di Controparte_2 CP_2
Accertamento e Notificazione, contro cui l'opponente presentava scritti difensivi.
Non avendo accolto i motivi di opposizione, l'ispettorato territoriale del Lavoro di notificava ai ricorrenti l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, imponendo CP_2 il pagamento di euro 41.849,27.
I ricorrenti hanno eccepito l'inesistenza del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta dell'organo accertatore per l'accertamento di illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non riscontrati nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, la cui legittimazione spettava allo SA.
Gli opponenti hanno poi contestato la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando che lo SA aveva avviato, definito e concluso con il il Pt_1 procedimento amministrativo relativo alla violazione delle medesime norme, comunicando alla Procura di che il datore di lavoro aveva ottemperato alla CP_2 prescrizione impartita.
I ricorrenti hanno poi eccepito la violazione degli articoli 2 l. n. 241/90 e 14 legge n. 689/981, in quanto il procedimento amministrativo è stato avviato il
18/09/2019 e si è concluso il 24/12/2019, con atto notificato il 31/01/2020, dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge.
2 Gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità dell'ordinanza per l'assenza di motivazione, mancando l'indicazione delle norme che si assumono violate e l'enunciazione del fatto illecito, nonché l'insussistenza della condotta illecita. In via subordinata, hanno chiesto l'applicazione dell'ipotesi più lieve, non essendo stata raggiunta la prova che i lavoratori siano stati impiegati per oltre 60 giorni effettivi né per il numero di ore superiore al limite di legge né senza godere della pausa giornaliera e del riposo settimanale, nonché l'illegittimità delle contestazioni di cui agli artt. 19 D. Lgs. 276/2003, art. 39, D.L. 112/2008, conv. L. 112/2008, per implicito assorbimento nella maxi-sanzione ex art. 3, commi 3 e 3 quater, D.L.
12/2002.
Esposto quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento e la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta e la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte, con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_4 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata rinviata per la discussione.
La causa è stata dunque discussa oralmente all'udienza del 12.06.2025, previa concessione di un termine per note.
***
In data 18/09/2019, alle ore 8.15, in agro di Copertino, contrada “Olmo Corso”, i
Carabinieri M.M. e Aps. Qs. - in servizio presso il CP_5 Persona_1
N.I.L. dell' di - nonché gli Ispettori del Controparte_4 CP_2
Lavoro Baglivi Antonio Giulio, e eseguivano un Persona_2 Persona_3 accesso ispettivo nell'ambito di un servizio condotto unitamente al personale dell'Arma Territoriale dei Carabinieri di Copertino e della task force del Comando
Provinciale dei Carabinieri. In occasione della visita ispettiva, venivano trovati intenti a svolgere attività lavorativa , e . Parte_2 Parte_3 Persona_4
I lavoratori di nazionalità extracomunitaria venivano sentiti mediante l'ausilio di un interprete.
3 Al termine della visita ispettiva, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 60-63-27-21 33B del 18/09/2019; detto verbale veniva notificato al datore di lavoro mediante consegna brevi manu al dipendente Parte_1 Per_4
. Nel medesimo verbale si dava atto che nei confronti del datore di lavoro
[...] erano state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza contestate con separati atti, nonché violazioni per l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Si procedeva altresì all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, considerata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per avere impiegato n. 2 lavoratori ( dal 10/04/2019 e dal Parte_2 Parte_3
04/06/2019) in assenza di relativa comunicazione di assunzione, in misura superiore al 20% del personale presente sul posto di lavoro (ossia n. 2 lavoratori privi di assunzione su 3 presenti).
In data 02/12/2019, la Società esibiva la documentazione richiesta;
in data
24/12/2019 (prot. I.T.L. ingresso n. 44364), la Società faceva pervenire ulteriore documentazione integrativa.
All'esito dell'esame della documentazione acquisita, veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00000/2020-240-01 del 29/01/2020, con il quale si contestava a , in qualità di trasgressore, ed alla Società Parte_1
la maxisanzione per l'impiego a nero dei lavoratori Controparte_1 privi di permesso di soggiorno e per un numero di Parte_2 Parte_3 giornate superiore a 60; violazioni in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n.
66/2003 e, nello specifico, in materia di omessa concessione dei riposi giornalieri e dei settimanali, nonché per quanto concerne la durata massima dell'orario di lavoro;
violazioni in materia di tracciabilità dei pagamenti per avere il datore di lavoro corrisposto la retribuzione in contanti al dipendente;
violazioni CP_6 in tema di infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro dell'orario di lavoro prestato dal dipendente con riferimento al mese di settembre Persona_4
2019.
Il verbale unico di accertamento e notificazione veniva notificato con prot. I.T.L. n.
4136 del 31/01/2020 alla Società quale obbligato solidale in data 11/02/2020, restituito e nuovamente notificato a in data 06/03/2020 mediante Parte_1 consegna a mani.
4 Avverso il suddetto verbale, e la “ Parte_1 Controparte_1 inoltravano all'Ufficio scritti difensivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. n.
689/81 e richiedevano l'audizione tramite il procuratore avv. Maria Grazia
Meneleo.
Considerato che
il ricorrente non aveva dato dimostrazione di avere ottemperato alla diffida impartita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 con specifico riferimento alle registrazioni sul L.U.L. del maggiore orario di lavoro accertato con riguardo al dipendente e non aveva effettuato il Persona_4 pagamento delle altre sanzioni determinate in misura ridotta ex art. 16 della L. n.
689/81 di cui al succitato verbale unico, l'Ispettore del lavoro redigeva rapporto al
Direttore ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81.
In data 24/03/2023, esaminati gli atti ed i documenti allegati al rapporto e valutati gli scritti difensivi, il Direttore dell' emetteva l'ordinanza di ingiunzione n. Pt_4
280/23 per cui è causa, notificata al trasgressore in data 02/04/2023.
Avverso la citata ordinanza, il e “ hanno Pt_1 Controparte_1 proposto l'opposizione oggetto di causa, i cui motivi saranno di seguito esaminati.
In via preliminare, gli opponenti hanno dedotto che l'ordinanza è inesistente, per Par avere l' adottato provvedimenti in materia di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza del lavoro, in ambiti diversi dai cantieri edili e dal genio civile, superando i poteri conferiti dalla legge.
La contestazione, di eccesso di potere, è evidentemente errata.
Come si evince in modo chiaro dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e Par dall'ordinanza-ingiunzione opposta, l' si è limitato a contestare le violazioni relative al rapporto di lavoro (sotto il profilo delle omesse registrazioni delle giornate di lavoro prestate dal dipendente sul Libro Unico del Lavoro, Persona_4 dell'impiego irregolare di n. 2 lavoratori di nazionalità albanese sprovvisti di permesso di soggiorno, della omessa corresponsione al lavoratore Parte_2 della retribuzione con mezzi tracciabili, dell'omesso godimento dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla normativa in materia di orario di lavoro, del superamento della durata massima dell'orario di lavoro con riferimento ai lavoratori sopra indicati).
Tutte le contestazioni oggetto del presente giudizio sono state emesse da parte opposta nell'esercizio dei propri poteri, mentre quelle in tema di sicurezza sul luogo
5 di lavoro sono state emesse dallo SA (che, come riconosciuto da parte ricorrente, ha anche definito il relativo procedimento).
Ciò comporta il rigetto non solo del motivo di opposizione fondato sull'asserita carenza di potere (poiché l' ha emesso sanzioni nella materia di sua CP_2 competenza, di vigilanza sui rapporti di lavoro), ma anche di quello con cui è denunciata la violazione del principio del ne bis in idem.
Lo SA, infatti, ha compiuto l'accertamento di sua competenza, provvedendo a definire la relativa questione, senza mai intervenire nella materia delle registrazioni dell'orario di lavoro, dei pagamenti con mezzi tracciabili, dell'omesso godimento dei riposi giornalieri e delle altre contestazioni oggetto di causa.
Parte ricorrente ha poi eccepito l'illegittimità del provvedimento, per violazione degli artt. 2 l. 241/1990 e 14 l. n. 689/81.
La contestazione è infondata.
Difatti la giurisprudenza riconosce in modo pacifico che la l. n. 241/90 non si applica all' ordinanza ingiunzione: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto
e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 17526 del 28/07/2009).
Quanto alla violazione dell'art. 14 l. n. 689/81, si evidenzia che dalla documentazione in atti è emerso che in data 24.12.2019 la parte opponente ha completato l'invio della documentazione richiesta, con la conseguenza che l'accertamento deve ritenersi concluso in tale data.
6 Tenendo conto del tempo necessario per consentire all' l'esame della CP_2 documentazione acquisita, risulta rispettato il termine di giorni 90 sopra citato, in quanto l'atto è stato notificato il 31/01/2020.
La giurisprudenza ha infatti precisato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata”
(Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019).
Del resto, l'accesso ispettivo si è avuto il 18 settembre 2019 e la documentazione è stata acquisita e prodotta successivamente, con la conseguenza che il tempo impiegato per l'accertamento e la conclusione dello stesso devono ritenersi più che congrui.
Parte ricorrente ha poi eccepito la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Sul punto si ricorda che è pacificamente ammissibile la motivazione per relationem:
“Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una
7 valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010).
Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di merito per vizio di motivazione - consistente nella inadeguata giustificazione del rigetto del motivo di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione - non può limitarsi ad una generica censura, ma deve specificare quali ragioni fossero state addotte in sede amministrativa per contestare l'illecito e quali argomentazioni siano state indicate in sede di opposizione giurisdizionale. Ciò tenendo presente, alla luce dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ha la sola funzione di giustificarne la parte dispositiva e che tale motivazione si atteggia in modo diverso a seconda che nel ricorso amministrativo vengano indicati, da parte dell'interessato, fatti nuovi e diversi ovvero fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento: nel primo caso, il giudice è tenuto a prendere in esame tale allegazione, esponendo le ragioni del mancato accoglimento, mentre nel secondo
è sufficiente una motivazione "per relationem", (Nella specie, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso col quale si prospettava genericamente un vizio di motivazione della sentenza di merito, la quale aveva dato atto che dall'esame del provvedimento impugnato e del verbale d'accertamento poteva rilevarsi che l'ordinanza era motivata
e tale da rendere comprensibile sia la violazione contestata che la relativa sanzione)”
(Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27180 del 28/12/2007).
Ed inoltre: “Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile
l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione (nella specie emessa dal Ministro delle risorse agricole per un'indebita percezione di aiuti comunitari "ex" art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898) che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la motivazione effettuata mediante il rinvio ad accertamenti di polizia giudiziaria confluiti in un procedimento penale, procedimento del quale l'interessato era pienamente consapevole avendo richiesto la sospensione del processo in corso in attesa della definizione di quello penale)” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10757 del
24/04/2008).
8 Nel caso di specie, la motivazione è stata resa con richiamo a dettagliati e specifici atti di accertamento che erano nella disponibilità della parte opponente, con la conseguenza che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato.
Il Verbale unico contiene l'indicazione nominativa dei lavoratori, dei giorni effettivi di lavoro espressamente indicati, delle violazioni e dei criteri applicati per il calcolo.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge.
Del resto, parte opponente ha compreso pienamente le sanzioni ricevute e le motivazioni poste a base delle stesse, tanto da aver prestato specifica contestazione di merito.
Anche tale motivo di opposizione è dunque rigettato.
Parte ricorrente ha poi contestato la sussistenza nel merito delle contestazioni che sono state mosse, ritenendo di aver rispettato le norme di legge.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che le dichiarazioni rese dai lavoratori sono state chiarissime e sono state raccolte con l'assistenza di un interprete che ha anche sottoscritto le medesime, con la conseguenza che non può porsi in dubbio la comprensione delle domande e l'attendibilità delle risposte rese dai lavoratori.
Il solo lavoratore , italiano, ha inteso affermare – in sede di prova Persona_4 testimoniale – di non aver ben compreso le domande che gli venivano poste dagli ispettori. La ritrattazione è tuttavia sospetta, soprattutto ove si consideri che in sede di prova testimoniale lo stesso si è limitato a confermare acriticamente i capitoli di prova posti, con la risposta “è vero”, senza nulla dedurre di specifico sul proprio rapporto di lavoro, mentre in sede di accesso ispettivo ha reso dichiarazione completa e dettagliata.
Non si può poi non evidenziare che le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo sono certamente più genuine, in quanto rese prima che il lavoratore possa comprendere gli effetti negativi che la descrizione del reale rapporto di lavoro può avere sul proprio datore di lavoro. Par L' ha correttamente ricostruito il rapporto sulla base della documentazione in atti e delle prove raccolte, che depongono tutte per l'esistenza delle contestazioni mosse.
In particolare, il lavoratore , assunto a sommarie informazioni alla Parte_2 presenza dell'interprete Doci Diana e dell'avv.to Maria Argia Russo, ha dichiarato:
“A.D.R. Risiedo in Albania a Herabar, qui dormo presso l'azienda di Antonio
9 Savina…A.D.R. In precedenza, ho lavorato in Macedonia come pastore, qui in Italia lavoro presso l'azienda di e mi occupo sempre di accudire gli animali. Parte_1
A.D.R. Il mio compito è di pulire le stalle, mungere gli animali e portarli al pascolo.
A.D.R. Ho iniziato a lavorare il 10 aprile. A.D.R. Ho lavorato tutti i giorni dalle ore
05.00 fino alle ore 13.00, facevo una pausa di circa un'ora per mangiare e poi riprendevo fino alle ore 21.00. Non ho fatto mai giorni di riposo. A.D.R. Mi stavo preparando per andare a portare al pascolo gli animali. A.D.R. fa i miei Parte_3 stessi orari di lavoro e svolge i miei stessi compiti, mentre lavora sia la Pt_1 mattina che il pomeriggio, arriva alle 7.00 poi non so quanto si trattiene perché io esco con gli animali e ritorno alle 17.00 fino alle 19.00/19.30, si occupa solo della mungitura, poi prende il latte e lo porta fuori dall'azienda. A.D.R. Ogni tanto (il Pt_1
) veniva al pascolo ed all'azienda a controllare se stavo lavorando, da quando
[...]
c'è , il ragazzo italiano, viene di meno. A.D.R. Appena arrivato in azienda per Pt_1 il tramite di ho concordato con che avrei ricevuto una paga di Per_5 Parte_1
800 euro al mese. Nel mese di luglio, avendo necessità di denaro da mandare alla mia famiglia in Albania, ho chiesto a di parlare con e di chiedergli un Pt_5 Pt_1 anticipo. ha concordato con il pagamento di 1.600,00 euro in contanti Per_5 Pt_1 che ha consegnato a quando io non c'ero. mi ha dato i soldi che Pt_1 Per_5 Per_5 poi ho riconsegnato allo stesso affinché, essendo che rientrava in Albania, li portasse
a mia moglie. Non ho ricevuto altri soldi da in quanto quando gli ho chiesto Pt_1
l'anticipo lo stesso mi ha detto che il resto dei soldi li avrei ottenuti alla fine del mio periodo lavorativo”.
Il lavoratore , assunto a sommarie informazioni alla presenza Parte_3 dell'interprete Doci Diana e dell'avv.to Maria Argia Russo, ha riferito: “ C.F._1
Risiedo in Albania a Gjorice, qui dormo presso l'azienda di Antonio Savina…A.D.R.
Quando ero in Albania, ho svolto il lavoro da minatore mentre qui in Italia lavorando alle dipendenze di , mi occupo di accudire gli animali che ci sono in Parte_1 azienda, ovvero il mio compito è di portarli al pascolo, pulire le stalle e mungerli tramite la mungitrice automatica. A.D.R. Sono venuto per lavoro perché ho saputo da un mio connazionale che si chiama e che abita nel mio stesso paese in Albania Pt_6
e che aveva lavorato precedentemente per , che potevo lavorare da Parte_1 lui. Questo mio amico, considerato che parla l'italiano, ha contattato Pt_1 organizzando l'appuntamento al porto di Bari il giorno 4 giugno 2019, come
10 concordato precedentemente. Alle ore 12.00 del 4 giugno sono arrivato al porto di
Bari ed alle ore 14.00 è arrivato al porto per prendermi con la sua macchina, Pt_1 un mercedes 280 di colore nero che utilizza e mi ha portato a Copertino. A.D.R. Ho iniziato a lavorare il 4 giugno 2019, giorno del mio arrivo in Italia. In pratica, Pt_1 mi ha portato in macchina fino a Copertino in un punto in cui ad attendermi c'era un altro mio connazionale che conosco con il nome di il quale mi ha accompagnato Per_5
a bordo di un camion dell'azienda presso l'abitazione dove dormo attualmente Lo stesso mi ha detto di mangiare qualcosa e poi alle ore 16.00 ho iniziato ad occuparmi degli animali Preciso che non lavora più per perché è rientrato in Per_5 Pt_1
Albania nel mese di luglio di quest'anno. So che doveva tornare al lavoro nel mese di agosto, ma non è più tornato. A.D.R. Ho lavorato tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore
20.00, non ho mai fatto un giorno di riposo. A.D.R. stavo portando al pascolo le pecore. A.D.R. Oltre a che, come ho detto prima, è andato via a luglio, ha Per_5 lavorato e lavora ancora con me ed un italiano di nome , Persona_6 Pt_1 entrambi li avete fermati questa mattina in azienda insieme a me. A.D.R. Pt_2
fa i miei stessi orari di lavoro e svolge i miei stessi compiti, mentre il
[...] Pt_1 ragazzo italiano lavora solo due, tre ore al giorno occupandosi solo della mungitura.
A.D.R. Le indicazioni su quello che devo fare me le ha date naturalmente su Per_5 ordine di . A.D.R. Fino ad oggi non ho avuto alcuna retribuzione. Ho appreso Pt_1 da che, come era successo per lui, avrei dovuto percepire una retribuzione di Per_5
700 euro mensili che mi avrebbe pagato prima di rientrare in Albania. Parte_1 mi informava altresì che se avessi deciso di andare via prima, mi Per_5 Pt_1 avrebbe trattenuto le 700 euro del mese. A.D.R. Si, una volta gli ho chiesto i soldi, dicendogli in italiano “per favore i soldi” e lo stesso mi faceva capire che non c'erano problemi per i soldi, ma che mi sarebbero stati dati alla fine, prima di ritornare in
Albania. A.D.R. Avrei necessariamente dovuto attendere il pagamento della retribuzione, in quanto non sarei stato in grado di pagarmi il viaggio di rientro”.
Il lavoratore ha dichiarato: “Sono dipendente dell'azienda Persona_4 agricola limitata semplificata con le CP_1 Parte_7 mansioni di bracciante agricolo dal 7 settembre 2019. Ad oggi ho lavorato nelle stalle dei bovini e ovini, addetto alla pulizia, alla mungitura e alla fase dell'alimentazione con foraggio e mangimi. Lavoro dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 circa tutti i giorni, nessuno escluso. Ho ricevuto il foglio di assunzione al momento della
11 stessa … Per l'attuale datore di lavoro non sono stato ancora avviato nemmeno ai percorsi di formazione e informazione… Insieme a me nelle stalle, almeno da quando ho iniziato a lavorare io, sono occupati con le mansioni di addetti ai capi ovini, due operai di cui sconosco la nazionalità e i nomi. Quando devo chiamarli lo faccio con i nomi di e . Non ho ancora ricevuto la retribuzione in quanto non è ancora Pt_8 Pt_9 trascorso il mese. Dovrebbe essere quella indicata nel contratto”.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori, chiare e coerenti tra di loro, confermano l'esistenza di tutte le contestazioni mosse al datore di lavoro.
L'opposizione è dunque rigettata.
In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'ipotesi più lieve della violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3 quater del D. Lgs. n. 12/2002 e l'esclusione delle sanzioni previste dagli artt. 4, comma 2, 7 e 9 del D. Lgs. n.
66/2003.
Sull'esistenza delle violazioni nella misura contestata si è detto in precedenza.
Si ricorda che la normativa prevede una sanzione per fasce commisurata alle giornate accertate di lavoro prestato in assenza di comunicazione di assunzione.
Nella fattispecie in esame, è stato dimostrato che i due lavoratori di nazionalità albanese sono stati impiegati per un numero di giornate effettive maggiore di 60, con conseguente applicazione della terza fascia sanzionatoria.
Parimenti è infondata la richiesta di esclusione delle violazioni accertate in materia di orario di lavoro, in quanto tutti i lavoratori hanno dichiarato di lavorare tutti i giorni senza riposto settimanale ed è stata dunque raggiunta la prova che essi hanno prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore al limite settimanale previsto (ossia 48 ore), senza godere del riposo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa di lavoro.
Infine, si rigetta la richiesta di implicito assorbimento nella maxi-sanzione ex art. 3, commi 3 e 3 quater, D.L. 12/2002 delle sanzioni comminate. La norma di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 prevede invero, in caso di contestazione della maxisanzione, l'esclusione dell'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 276/2003 relativa alla mancata comunicazione obbligatoria di assunzione e alla mancata consegna della lettera di assunzione, nonché delle sanzioni relative alle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata contestata la violazione di cui all'art. 39 del D.
12 L. n. 112/2008 s.m., che fa riferimento alle infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro di settembre 2019, delle ore di lavoro effettivamente prestate dal dipendente . Pertanto, non ricorre nel caso di specie l'esclusione Persona_4 prevista dalla normativa sopra richiamata, in quanto il dipendente Per_4
era regolarmente assunto e non è stata comminata alcuna maxisanzione
[...] per lavoro nero di costui.
Per le ragioni esposte, il ricorso è respinto e l'ordinanza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4831/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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