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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 72/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 72/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI N. 63,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre tenuto Per_1
conto del comportamento assunto dal dalla separazione ad oggi, come CP_1
rappresentato in parte espositiva;
b) disporre che il tenuto conto delle maggiori esigenze del figlio CP_1
sia tenuto a versare a favore della signora a titolo di mantenimento Per_1 Pt_1 del minore, un assegno mensile pari ad € 250,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) confermare per il resto quanto stabilito in sede di separazione;
d) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Nuoro in data 1.7.2000, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 67, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000; che dall'unione sono nati i due figli (il 2.4.2002) e (il 29.7.2011, Per_2 Per_1
minore); che con sentenza n. 427/2017 pubblicata il 4.8.2017 il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione dei coniugi e ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, ha disciplinato del diritto di visita del padre e ha posto a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere € 150,00 mensili a titolo di mantenimento per ciascun figlio;
che la separazione personale si è protratta senza essere mai interrotta;
che tra le parti si è svolto un ulteriore giudizio, radicato dal e rubricato al n. 886/2019 R.G. V.G., CP_1
avente a oggetto la modifica delle condizioni in materia di affidamento e obbligo di mantenimento dei minori figli;
che il procedimento si è concluso con decreto n. 669/2021 del 21.4.2021, che ha disposto l'inserimento del figlio presso la Comunità “Il Per_1
Mandorlo” di Nuoro in regime semiresidenziale diurno, ha modificato le modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei minori, ha disposto l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione in punto di affidamento esclusivo del minore alla Per_1
madre e di obbligo al mantenimento di entrambi i figli in capo al padre;
che non sussistono più i presupposti, né la volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale oramai definitivamente venuta meno;
che è divenuto maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente;
che non vede i figli da tre anni e ha Controparte_1
Pag. 2 di 7 omesso l'esercizio del diritto di visita e il versamento dell'assegno di mantenimento;
che
è ancora inserito presso la comunità Il Mandorlo. Per_1
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Con istanza depositata il 31.5.2023, la ricorrente ha domandato l'autorizzazione al rilascio del documento d'identità del minore, concessa dal Tribunale con ordinanza di accoglimento n. 594/2023 del 1.6.2023.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 17.8.2023 sono stati pronunciati i provvedimenti urgenti nell'interesse del minore.
Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 26.9.2024 la Controparte_1
ricorrente ha concluso confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ai verbali di udienza e rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 01.07.2000 in Nuoro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno CP_1
2000 al n. 67, Parte 2, Serie A, del Comune di Nuoro;
ha ordinato all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
ha rimesso la causa sul ruolo per procedere all'audizione di e all'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali Per_1
del Comune di Nuoro, del Servizio di N.P.I.A. e della Comunità “Il Mandorlo”.
Sentito il minore , all'udienza del 11.2.2025 la ricorrente ha confermato Per_1
le conclusioni già rassegnate, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha confermato l'ordinanza del 17.8.2023 e ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda avanzata dalla ricorrente volta a disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre va accolta. Per_1
Sotto il profilo giuridico va rilevato che l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del
Pag. 3 di 7 minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n.
16593).
Nel caso di specie il padre, dopo un periodo iniziale in cui ha frequentato il figlio alla presenza degli assistenti sociali, ha mostrato un atteggiamento di disinteresse, tanto che non vede, né sente telefonicamente il bambino dalla primavera del 2020, né contribuisce al suo mantenimento.
Tale atteggiamento di totale disinteresse del padre appare fortemente pregiudizievole per la crescita serena di un minore fragile come e costituisce Per_1
sintomo di una condizione di inidoneità genitoriale che, allo stato, fa ritenere preferibile la scelta per un affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
Quest'ultima d'altronde, pur con le fragilità riscontrate dai Servizi coinvolti e dal personale educativo della Comunità, costituisce un sicuro punto di riferimento affettivo per e ha accettato di essere seguita con costanza nel percorso di acquisizione Per_1
delle funzioni genitoriali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che debba essere confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, la quale, stante l'irreperibilità del Per_1
padre, potrà assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio minore , chiedere Per_1
agli uffici pubblici il rilascio della documentazione necessaria e concedere le autorizzazioni richieste dagli uffici pubblici nell'interesse del figlio minore Per_1
senza il consenso di . Controparte_1
Dev'essere altresì confermato l'inserimento semiresidenziale diurno di Per_1
presso la Comunità Il Mandorlo già disposto con decreto del Tribunale di Nuoro del
21.04.2021.
Pag. 4 di 7 Come emerge dalle relazioni acquisite nel corso del giudizio, “il percorso comunitario di , che non è stato facile a causa dei problemi sanitari e anche di Per_1
tipo educativo-comportamentali, ha portato il ragazzo negli anni a raggiungere obiettivi importanti, risolvendo completamente il problema igienico e sanitario e migliorando il suo comportamento nei diversi contesti da lui frequentati: dalla scuola all'attività sportiva (pratica da sempre l'attività sportiva del calcio) alla stessa Comunità. Il contesto comunitario accogliente, stimolante e supportivo risulta essere per Per_1
punto di riferimento importante, ma anche per la mamma che, anche se in maniera intermittente riconosce la loro funzione educativa degli operatori della struttura”.
Il minore, sentito all'udienza del 12.12.2024, pur mostrando una certa insofferenza per le regole, ha dichiarato di stare abbastanza bene e di avere incontrato diversi amici.
La madre d'altronde non appare ancora in grado di gestire il ragazzo in autonomia: la stessa, infatti, in alcune occasioni ha dato dimostrazione di non aver compreso appieno i benefici scaturenti dall'intervento dei Servizi Sociali e dal coinvolgimento della Comunità nell'educazione del minore, talvolta disconoscendone il ruolo e la funzione educativa. Anche il personale educativo della Comunità “Il
Mandorlo” ha rilevato che la ricorrente è stata sollecitata a una maggiore condivisione delle informazioni e a un durevole e regolare confronto, nell'ottica di un'azione educativa il più possibile condivisa e coordinata.
Considerati i risultati ottenuti e la situazione di incapacità della madre di gestire il bambino sotto il profilo igienico, scolastico ed educativo, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso comunitario.
Dev'essere altresì confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro e al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro, affinché continuino a garantire al minore il supporto psicologico e il sostegno specialistico necessari come già disposti dal Tribunale nel decreto del 20.04.2021.
Considerato che il sig. non vede il figlio dal 2020 e la grande sofferenza e CP_1
rabbia del minore per l'assenza e il disinteresse del padre, sentimenti che in passato hanno determinato la regressione, si ritiene che il sig. possa vedere alla CP_1 Per_1
presenza degli assistenti dei Servizi sociali o degli operatori della comunità Il Mandorlo.
Pag. 5 di 7 In ordine alle questioni patrimoniali, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di svolgere le pulizie per una signora, che le ha concesso la casa in comodato, e di percepire il reddito di cittadinanza pari a € 590,00 al mese. Nell'attestazione ISEE è stato dichiarato un reddito annuo complessivo di € 6.420,00. Il sig. svolge CP_1
l'attività di camionista.
Sulla base di tali elementi e della capacità lavorativa delle parti, si ritiene che debba trovare conferma la previsione dell'obbligo in capo a di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento a favore della Per_1
signora della somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente sulla Pt_1
base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale Persona_3
potrà assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio minore , chiedere agli Per_1
uffici pubblici il rilascio della documentazione necessaria e concedere le autorizzazioni richieste dagli uffici pubblici nell'interesse del figlio minore senza il Per_1
consenso di .; Controparte_1
- dispone l'inserimento del minore presso la Comunità “Il Persona_3
Mandorlo” di Nuoro in regime semiresidenziale diurno (con rientro presso l'abitazione della madre);
- dispone che il padre possa vedere soltanto alla presenza degli Per_1
assistenti sociali o degli operatori della Comunità Il Mandorlo;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro e il Servizio di
Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro continuino a garantire al minore il supporto psicologico e il sostegno specialistico necessario;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro proseguano l'intrapreso percorso di sostegno alla genitorialità per le parti;
Pag. 6 di 7 - dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro seguano costantemente il nucleo familiare e che provvedano a segnalare alle Autorità competenti eventuali situazioni di disagio del minore;
- dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
mediante il versamento a favore della signora della somma mensile di € Pt_1
250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 4.061,6 per compensi, oltre al contributo unificato, alle spese generali,
IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi Sociali del comune di Nuoro, al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro e alla Comunità “Il Mandorlo” di Nuoro.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 72/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERRA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI N. 63,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre tenuto Per_1
conto del comportamento assunto dal dalla separazione ad oggi, come CP_1
rappresentato in parte espositiva;
b) disporre che il tenuto conto delle maggiori esigenze del figlio CP_1
sia tenuto a versare a favore della signora a titolo di mantenimento Per_1 Pt_1 del minore, un assegno mensile pari ad € 250,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) confermare per il resto quanto stabilito in sede di separazione;
d) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Nuoro in data 1.7.2000, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 67, Parte 2, Serie A, dell'anno 2000; che dall'unione sono nati i due figli (il 2.4.2002) e (il 29.7.2011, Per_2 Per_1
minore); che con sentenza n. 427/2017 pubblicata il 4.8.2017 il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione dei coniugi e ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, ha disciplinato del diritto di visita del padre e ha posto a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere € 150,00 mensili a titolo di mantenimento per ciascun figlio;
che la separazione personale si è protratta senza essere mai interrotta;
che tra le parti si è svolto un ulteriore giudizio, radicato dal e rubricato al n. 886/2019 R.G. V.G., CP_1
avente a oggetto la modifica delle condizioni in materia di affidamento e obbligo di mantenimento dei minori figli;
che il procedimento si è concluso con decreto n. 669/2021 del 21.4.2021, che ha disposto l'inserimento del figlio presso la Comunità “Il Per_1
Mandorlo” di Nuoro in regime semiresidenziale diurno, ha modificato le modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei minori, ha disposto l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione in punto di affidamento esclusivo del minore alla Per_1
madre e di obbligo al mantenimento di entrambi i figli in capo al padre;
che non sussistono più i presupposti, né la volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale oramai definitivamente venuta meno;
che è divenuto maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente;
che non vede i figli da tre anni e ha Controparte_1
Pag. 2 di 7 omesso l'esercizio del diritto di visita e il versamento dell'assegno di mantenimento;
che
è ancora inserito presso la comunità Il Mandorlo. Per_1
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Con istanza depositata il 31.5.2023, la ricorrente ha domandato l'autorizzazione al rilascio del documento d'identità del minore, concessa dal Tribunale con ordinanza di accoglimento n. 594/2023 del 1.6.2023.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 17.8.2023 sono stati pronunciati i provvedimenti urgenti nell'interesse del minore.
Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 26.9.2024 la Controparte_1
ricorrente ha concluso confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ai verbali di udienza e rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 01.07.2000 in Nuoro, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno CP_1
2000 al n. 67, Parte 2, Serie A, del Comune di Nuoro;
ha ordinato all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
ha rimesso la causa sul ruolo per procedere all'audizione di e all'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali Per_1
del Comune di Nuoro, del Servizio di N.P.I.A. e della Comunità “Il Mandorlo”.
Sentito il minore , all'udienza del 11.2.2025 la ricorrente ha confermato Per_1
le conclusioni già rassegnate, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha confermato l'ordinanza del 17.8.2023 e ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda avanzata dalla ricorrente volta a disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre va accolta. Per_1
Sotto il profilo giuridico va rilevato che l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del
Pag. 3 di 7 minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526; Cass., 18.6.2008, n.
16593).
Nel caso di specie il padre, dopo un periodo iniziale in cui ha frequentato il figlio alla presenza degli assistenti sociali, ha mostrato un atteggiamento di disinteresse, tanto che non vede, né sente telefonicamente il bambino dalla primavera del 2020, né contribuisce al suo mantenimento.
Tale atteggiamento di totale disinteresse del padre appare fortemente pregiudizievole per la crescita serena di un minore fragile come e costituisce Per_1
sintomo di una condizione di inidoneità genitoriale che, allo stato, fa ritenere preferibile la scelta per un affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
Quest'ultima d'altronde, pur con le fragilità riscontrate dai Servizi coinvolti e dal personale educativo della Comunità, costituisce un sicuro punto di riferimento affettivo per e ha accettato di essere seguita con costanza nel percorso di acquisizione Per_1
delle funzioni genitoriali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che debba essere confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, la quale, stante l'irreperibilità del Per_1
padre, potrà assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio minore , chiedere Per_1
agli uffici pubblici il rilascio della documentazione necessaria e concedere le autorizzazioni richieste dagli uffici pubblici nell'interesse del figlio minore Per_1
senza il consenso di . Controparte_1
Dev'essere altresì confermato l'inserimento semiresidenziale diurno di Per_1
presso la Comunità Il Mandorlo già disposto con decreto del Tribunale di Nuoro del
21.04.2021.
Pag. 4 di 7 Come emerge dalle relazioni acquisite nel corso del giudizio, “il percorso comunitario di , che non è stato facile a causa dei problemi sanitari e anche di Per_1
tipo educativo-comportamentali, ha portato il ragazzo negli anni a raggiungere obiettivi importanti, risolvendo completamente il problema igienico e sanitario e migliorando il suo comportamento nei diversi contesti da lui frequentati: dalla scuola all'attività sportiva (pratica da sempre l'attività sportiva del calcio) alla stessa Comunità. Il contesto comunitario accogliente, stimolante e supportivo risulta essere per Per_1
punto di riferimento importante, ma anche per la mamma che, anche se in maniera intermittente riconosce la loro funzione educativa degli operatori della struttura”.
Il minore, sentito all'udienza del 12.12.2024, pur mostrando una certa insofferenza per le regole, ha dichiarato di stare abbastanza bene e di avere incontrato diversi amici.
La madre d'altronde non appare ancora in grado di gestire il ragazzo in autonomia: la stessa, infatti, in alcune occasioni ha dato dimostrazione di non aver compreso appieno i benefici scaturenti dall'intervento dei Servizi Sociali e dal coinvolgimento della Comunità nell'educazione del minore, talvolta disconoscendone il ruolo e la funzione educativa. Anche il personale educativo della Comunità “Il
Mandorlo” ha rilevato che la ricorrente è stata sollecitata a una maggiore condivisione delle informazioni e a un durevole e regolare confronto, nell'ottica di un'azione educativa il più possibile condivisa e coordinata.
Considerati i risultati ottenuti e la situazione di incapacità della madre di gestire il bambino sotto il profilo igienico, scolastico ed educativo, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso comunitario.
Dev'essere altresì confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro e al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro, affinché continuino a garantire al minore il supporto psicologico e il sostegno specialistico necessari come già disposti dal Tribunale nel decreto del 20.04.2021.
Considerato che il sig. non vede il figlio dal 2020 e la grande sofferenza e CP_1
rabbia del minore per l'assenza e il disinteresse del padre, sentimenti che in passato hanno determinato la regressione, si ritiene che il sig. possa vedere alla CP_1 Per_1
presenza degli assistenti dei Servizi sociali o degli operatori della comunità Il Mandorlo.
Pag. 5 di 7 In ordine alle questioni patrimoniali, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di svolgere le pulizie per una signora, che le ha concesso la casa in comodato, e di percepire il reddito di cittadinanza pari a € 590,00 al mese. Nell'attestazione ISEE è stato dichiarato un reddito annuo complessivo di € 6.420,00. Il sig. svolge CP_1
l'attività di camionista.
Sulla base di tali elementi e della capacità lavorativa delle parti, si ritiene che debba trovare conferma la previsione dell'obbligo in capo a di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento a favore della Per_1
signora della somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente sulla Pt_1
base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale Persona_3
potrà assumere tutte le decisioni riguardanti il figlio minore , chiedere agli Per_1
uffici pubblici il rilascio della documentazione necessaria e concedere le autorizzazioni richieste dagli uffici pubblici nell'interesse del figlio minore senza il Per_1
consenso di .; Controparte_1
- dispone l'inserimento del minore presso la Comunità “Il Persona_3
Mandorlo” di Nuoro in regime semiresidenziale diurno (con rientro presso l'abitazione della madre);
- dispone che il padre possa vedere soltanto alla presenza degli Per_1
assistenti sociali o degli operatori della Comunità Il Mandorlo;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro e il Servizio di
Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro continuino a garantire al minore il supporto psicologico e il sostegno specialistico necessario;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro proseguano l'intrapreso percorso di sostegno alla genitorialità per le parti;
Pag. 6 di 7 - dispone che i Servizi Sociali del Comune di Nuoro seguano costantemente il nucleo familiare e che provvedano a segnalare alle Autorità competenti eventuali situazioni di disagio del minore;
- dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1
mediante il versamento a favore della signora della somma mensile di € Pt_1
250,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 4.061,6 per compensi, oltre al contributo unificato, alle spese generali,
IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi Sociali del comune di Nuoro, al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia dell'ASSL di Nuoro e alla Comunità “Il Mandorlo” di Nuoro.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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